Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, come modificato dal decreto-legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, come modificato dal decreto-legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 29-10-2024
Messaggio n. 3588
Allegati n.2
OGGETTO: Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle
persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n.
48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, come
modificato dal decreto-legge n. 215/2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 18/2024. Istruzioni contabili e
variazione al piano dei conti
Premessa
L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e
valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque
anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle
iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale e ONLUS.
In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28 è stato adottato il decreto
interministeriale 27 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 -
del 23 agosto 2024, con il quale sono state emanate le modalità di ammissione, di
quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle
domande, nonché le procedure di controllo.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024, è stata sottoscritta in data 8 ottobre 2024 la
Convenzione (Allegato n. 1) che disciplina la collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro e l’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, con cui sono state definite le ulteriori modalità per l’istruttoria
delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonché per lo svolgimento delle relative
procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo.
1. Modalità di ammissione
Le domande di fruizione del contributo di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.
48/2023, possono essere presentate dai seguenti soggetti:
a) enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice
del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
b) organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
Le domande, come illustrato nel messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, devono essere
presentate a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai
datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito
internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un
codice identificativo.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Convenzione, le domande devono essere
corredate, a pena di inammissibilità, anche di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui il soggetto richiedente attesta e dichiara:
a) i dati identificativi dell’ente richiedente;
b) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente
richiedente;
c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della Convenzione, il numero di
iscrizione al RUNTS e per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della Convenzione,
il numero di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS;
d) il numero delle persone con disabilità assunte nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30
settembre 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni
obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, eventuale data e comunicazione di
cessazione del rapporto di lavoro;
e) il numero delle persone con disabilità il cui rapporto di lavoro a termine è stato trasformato
in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 68/1999, anche a
tempo parziale, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie a
condizione che dette trasformazioni siano intervenute nel periodo compreso tra il 1° agosto
2020 e il 30 settembre 2024;
f) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
g) l’assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 relativo
agli aiuti de minimis;
i) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all’ente
richiedente;
j) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente richiedente.
Inoltre, l’istanza deve essere corredata della dichiarazione di assoggettabilità/non
assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’articolo 28, comma 2, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Istruttoria delle domande
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, primo periodo, e dell’articolo 5 della Convenzione
l’erogazione dei contributi avviene previa verifica da parte dell’INPS:
a) della sussistenza dei requisiti soggettivi degli Enti, di cui al comma 1 dell’articolo 28 del
decreto-legge n. 48/2023, richiedenti il contributo;
b) della conferma della validità delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i rapporti di lavoro
dichiarati ai fini della fruizione dell’incentivo, attraverso le verifiche a cura del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali;
c) della sussistenza del requisito anagrafico del lavoratore;
d) del rispetto delle modalità di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e del periodo di
assunzione previsti dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023 e dal D.I. 27
giugno 2024;
e) della regolarità contributiva, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del
D.P.R. n. 445/2000, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante l’utilizzo
del servizio “Durc on Line”, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei soggetti,
nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015;
f) dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta
e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute
ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:
a) dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;
b) del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico);
c) del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto
individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.
In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l’INPS
trasmette all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una
comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la richiesta di
regolarizzazione entro il termine di dieci giorni. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS
procede a inserire il richiedente nell’elenco delle domande ammissibili per gli ulteriori controlli
(cfr. l’art. 4, comma 2, della Convenzione).
3. Quantificazione del contributo
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della Convenzione, il contributo spetta in ragione del
numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge n. 68/1999, a tempo
indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato
trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 giugno 2024. Resta
fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già
concessi e dichiarati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), del D.I. 27 giugno 2024, non
può superare il massimale degli aiuti de minimis.
Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del
limite massimo di cui all’articolo 7 del D.I. 27 giugno 2024, pari a 6.315.825,00 euro e degli
oneri sostenuti per le attività previste dalla Convenzione.
L’articolo 2, comma 5, della Convenzione, prevede che: “Il contributo è erogato nella misura
pari a 12.000 (dodicimila) euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura
pari a 1.000 (mille) euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al
30 settembre 2024, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto. Per le assunzioni che
sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a
12.000 (dodicimila) euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di
interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo
mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto”.
Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito, il contributo è riconosciuto nel rispetto del
criterio di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 27 giugno 2024, che stabilisce: “Nel caso in cui,
all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di
spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di
rispettare i limiti di spesa di cui all’art. 7, comma 1”.
Gli esiti delle istruttorie delle domande, con la documentazione amministrativa necessaria per
la definizione dei singoli casi esaminati, sono trasmessi mensilmente al Dipartimento con
apposito elenco.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilità, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari del
contributo, individuati tramite il relativo codice identificativo dell’istante, provvede all’adozione
e comunicazione, anche a mezzo pubblicazione, agli interessati dei provvedimenti di
definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari. I
provvedimenti di definizione sono contestualmente trasmessi anche all’INPS, ai fini
dell’erogazione del contributo.
4. Erogazione del contributo
Il contributo complessivamente spettante, determinatoin base all’articolo 2, comma 4, del D.I.
27 giugno 2024, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore
dei soggetti ammessi al beneficio.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato
dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.
In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall’INPS con
corrispondente incremento della provvista finanziaria.
5. Controlli successivi e revoca del beneficio
Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, l'INPS, successivamente all’erogazione del
contributo, provvede a effettuare i controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei
soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi.
Tali controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di
responsabilità citata al precedente paragrafo 2 del presente messaggio, come previsto
dall’articolo 10, comma 2, della Convenzione.
Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’INPS una
comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti i seguenti
documenti, secondo le modalità ivi previste ed entro il termine perentorio di trenta giorni, a
pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso:
a) copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e
della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, indicato nella dichiarazione
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Convenzione;
b) copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei
cedolini del personale assunto, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera e), della Convenzione.
Entro novanta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra, l’esito del controllo è
comunicato al beneficiario. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti
comportano la sospensione del suddetto termine, che riprende a decorrere dalla ricezione da
parte dell’INPS della documentazione richiesta.
In caso di indisponibilità dell’Ente a fornire la documentazione richiesta, nel caso in cui la
documentazione fornita sia incompleta o carente e nel caso in cui venga accertato che l’Ente
abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
l’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in
favore delle persone con disabilità le proposte di revoca delle concessioni, con l’indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ai fini della loro approvazione. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nei
successivi dieci giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all’INPS per il
recupero del contributo indebitamente erogato.
L’elenco degli Enti inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso
disponibile sui siti web dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche in favore delle persone con disabilità.
6. Contenzioso
Ferma restando la legittimazione delle Amministrazioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge
n. 48/2023, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e
dell’importo spettante, l’INPS istruisce le eventuali istanze e i ricorsi proposti avverso i
provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto e trasmette tempestivamente gli esiti
dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilità per l’adozione dei provvedimenti di definizione delle richieste
presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) o di revoca ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera d), della Convenzione.
7. Competenza nella gestione delle istanze
L’istruttoria delle istanze presentate, la gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, nonché l’erogazione del contributo sono svolti a cura della
Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità.
Le attività connesse con l’acquisizione dei dati delle istanze e la predisposizione degli stessi ai
fini istruttori, con la verifica della regolarità contributiva e gli adempimenti connessi con la
registrazione della misura di agevolazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
sono svolti a cura della Direzione Centrale Entrate.
8. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento degli incentivi ai soggetti che
assumono persone con disabilità, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito della Gestione per
l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ):
GPZ00336, GPZ10336, GPZ11336, GPZ25336 e GPZ35336.
L’accreditamento della provvista finanziaria, versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, conto di Tesoreria centrale
n. 20350 intestato all’INPS, necessaria alla copertura dell’onere per l’erogazione degli incentivi
in oggetto, nonché del corrispettivo, a titolo di rimborso spese, riconosciuto all’Istituto per il
servizio reso, deve essere rilevato contabilmente mediante imputazione in AVERE del nuovo
conto GPZ10336.
Il pagamento ai beneficiari, composto dalla quota una tantum e da quelle mensili in numero
variabile, avverrà in un’unica soluzione.
La procedura deputata a liquidare la prestazione in argomento effettua, mediante la struttura
in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, la seguente scrittura
contabile sulla contabilità di Sede, tipo operazione “PN”:
GPZ35336 a GPZ11336
a GPA27005 (per le ritenute erariali, se applicabili sulla base delle dichiarazioni dei beneficiari
di cui al paragrafo 1).
Il nuovo conto GPZ11336 è abbinato alla causale di cassa 21002.
Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di
disposizione dei pagamenti accentrati, è rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilità del contributo a titolo di incentivo erogato per suo conto, mediante la seguente
scrittura:
GPZ00336 a GPZ25336
per un importo pari al saldo del conto GPZ35336 sopra citato.
Successivamente, viene generato il mandato di pagamento “accentrato” sulla contabilità della
Direzione generale e chiuso parallelamente il debito sulla contabilità di Sede, a seguito
dell’avvenuto pagamento dell’incentivo ai beneficiari.
I saldi dei conti GPZ25336 e GPZ35336, pertanto, dovranno pareggiare.
Per agevolare la contabilizzazione delle partite di giro da trasferimenti contabili tra le Sedi che
erogano le prestazioni, si provvede a estendere l'applicazione della procedura contabile a ciò
dedicata, onde consentire la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere
l'intervento manuale degli operatori di Sede.
Pertanto, il credito rilevato al conto GPZ00336, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione
degli incentivi ai soggetti che assumano persone con disabilità, viene trasferito
automaticamente alla Sede contabile "0001" della Direzione centrale, che ha ricevuto la
provvista, mediante biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale:
“Trasferimento del credito accertato nei confronti del Dipartimento per le politiche a favore
delle persone con disabilità, per gli incentivi alla assunzione delle persone con disabilità -
Convenzione di cui alla Deliberazione del CdA, n. 80 del 25.09.2024”:
Sede territoriale – tipo operazione “00”
(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione generale - "0001").
Il trasferimento del credito determina, quindi, la scrittura sulla Sede con movimentazione del
conto GPA55102 (dare), già in uso per rilevare il trasferimento automatizzato tra Sedi e, in
contropartita, del nuovo conto GPZ00336 (avere).
Conseguentemente, sulla Direzione generale, sede contabile "0001", viene assunto il credito e
chiuso contestualmente con la provvista, mediante acquisizione automatica dei movimenti
relativi, attraverso le seguenti scritture tipizzate “Assunzione e chiusura del credito, per
l’erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, di cui alla Convenzione
INPS-Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità approvata con
Deliberazione del CdA n.80 del 25.09.2024”:
Direzione generale – tipo operazione “00”
GPZ00336 a GPA55102
(assunzione del credito presso la Direzione generale sede contabile "0001").
E contestualmente:
GPZ10336 a GPZ00336 (addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione generale sede
contabile "0001").
A completamento delle scritture, la Direzione generale dell’INPS, sede "0001", procede a
rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso, addebitandolo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilità a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale:
GPZ10336 a GPA24228
(per il rimborso dei costi a carico del Dipartimento per le politiche a favore delle persone con
disabilità)
avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10336, la congruità
della provvista ricevuta che, come già accennato, deve essere anticipata e adeguata rispetto
agli oneri per i benefici erogati e al rimborso dei costi di gestione.
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine sono rilevate sul conto
esistente GPA10031 assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del codice bilancio di
nuova istituzione:
“3316 - Somme non riscosse dai beneficiari – contributo per incentivo Enti del terzo settore
che assumono persone con disabilità (Convenzione INPS-Dipartimento politiche per le persone
con disabilità, del. CdA 80/2024)”.
Le somme così riaccreditate, rilevate sulla base del flusso telematico di rendicontazione di
Banca d'Italia, imputate in avere al conto già in uso GPA10031, sono finalizzate a ricostituire
l'ammontare della provvista e vengono imputate automaticamente ai conti utilizzati per il
pagamento originario, in sezione contraria contemplandovi anche le partite viaggianti, per la
contestuale chiusura di tutte le partite.
Delle somme riaccreditate e reintroitate automaticamente è data notizia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
nell'ambito dello scambio dei dati previsto dalla citata Convezione per rendere possibile allo
stesso la valutazione dei motivi del riaccredito e la disposizione di eventuali nuove emissioni di
pagamenti.
Nei casi in cui si debba attivare il recupero del contributo, in quanto non dovuto, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera g), della Convenzione, che pone l'adempimento a carico
dell'Istituto, la Sede competente per territorio provvede all'invio della comunicazione al
soggetto debitore, per la quota di incentivo, al netto del credito di imposta di cui all’articolo
150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, da rilevare al conto già in uso GPA00175.
Pertanto, ai fini della rilevazione contabile del processo di accertamento e riscossione del
credito fino alla ricostituzione della provvista, si procede alla istituzione di quattro nuovi conti
co.ge. di seguito elencati:
GPZ00337, GPZ25337, GPZ35337 e GPZ11337.
Al momento dell'invio della comunicazione di recupero dell'incentivo non dovuto, la Sede
territoriale, mediante biglietto contabile manuale, disporrà le seguenti scritture:
- in dare
GPZ00337
GPA27005 (se presente l'eventuale ritenuta fiscale del 4%, ai sensi del paragrafo 1);
- in avere
GPZ25337
e contestualmente
GPZ35337 a GPZ11337 per il riaccreditamento necessario alla ricostituzione della provvista.
In esito all’effettiva restituzione dell’indebito da parte del debitore, con ulteriore biglietto
manuale, la Sede territoriale di competenza eseguirà le seguenti scritture per la chiusura del
credito e tramite le partite viaggianti la trasmissione dello stesso alla Direzione generale per
successiva ricostituzione della provvista dell’equivalente recuperato:
Sede xxxx
Conto Polo a GPZ00337 (riscossione credito)
GPZ11337 a GPA55000 (PV manuale verso la Direzione Generale)
Sede "0001" - DG
GPA55000 a GPZ10336 (ricostituzione della provvista)
Si riporta nell’Allegato n. 2, la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00336
Credito verso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
Denominazione presso la P.d.C.M ”per contributo a titolo di incentivo per il lavoro delle persone con
completa disabilità under 35 – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80
25/09/24
Denominazione
CRD.V/DIP.POL.PERS.CON DIS. LAV.UNDER 35
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ10336
Debito per le anticipazioni ricevute dal Dipartimento per le politiche in favore delle
Denominazione persone con disabilità presso la P.d.C.M ”per l'erogazione dell'incentivo per il lavoro
completa delle persone con disabilità under 35– Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e
MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
DEB.ANTIC. DIP.POL.PERS.CON DIS. LAV.UNDER 35
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo PNE112015/8U2220099/8E2320099
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11336
Debito verso soggetti beneficiari dell’erogazione del contributo a titolo di incentivo ”
Denominazione per il lavoro delle persone con disabilità under 35 finanziato dal Dipartimento per le
completa politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.d.C.M– Convenzione INPS,
Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
DEB. BENEF.INC.LAV.UNDER 35DIP.POL.PERS.CON DIS.
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25336
Addebitamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
presso la P.d.C.M ” per l erogazione del contributo a titolo di incentivo al lavoro delle
Denominazione
persone con disabilità under 35 – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS-
completa
Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
ADDEB. DIP.POL.PERS.CON DIS. LAV.UNDER 35
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35336
Oneri derivanti dall’erogazione del contributo a titolo di incentivo per il lavoro di
persone con disabilità under 35 finanziato dal Dipartimento per le politiche in favore
Denominazione
delle persone con disabilità presso la P.C.M ” per l'incentivo al lavoro delle persone
completa
con disabilità under 35– Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda
n.80 25/09/24
Denominazione
ON.INC. LAV.UNDER 35 DIP.POL.PERS.CON DIS.
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00337
Credito verso i beneficiari per il recupero del contributo non dovuto a titolo di
Denominazione incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 finanziato dal
completa Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.C.M” –
Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
CRD.V/BENEF.RECUPERO CONT.LAV.PERS.CON DIS.LAV.UNDER 35
abbreviata
Validità Mese 010
Validità Anno 2024
Movimentabilità S
Capitolo 3E4122061
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25337
E.V. Recupero e reintroito del contributo a titolo di incentivo al lavoro delle persone
con disabilità under 35, addebitamento a titolo di finanziamento al Dipartimento per
Denominazione
le politiche in favore delle persone con disabilità presso la PCM” – Convenzione INPS,
completa
Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
REC ON. INCENT. PER. LAV.PERS. DIS.UNDER 35
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità S
Capitolo 3E4122061
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35337
Accreditamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
presso la PCM ” per il recupero dell'incentivo al lavoro delle persone con disabilità
Denominazione
under 35 dallo stesso finanziato– Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS-
completa
Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
ACCR. REC.INC. DIP.POL.PERS.CON DIS LAV.UNDER 35.
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità S
Capitolo 3U4121061
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11337
Versamento per ricostituzione provvista per recupero dell'incentivo per il lavoro
Denominazione delle persone con disabilità under 35, finanziato dal Dipartimento per le politiche in
completa favore delle persone con disabilità presso la PCM – Convenzione INPS,
Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24
Denominazione
VERS.REC.INC.LAV.UNDER 35.DIP.PERS.CON DIS.
abbreviata
Validità Mese 10
Validità Anno 2024
Movimentabilità S
Capitolo 3U4121061
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