Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3605/2019
Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 24 settembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2019
Riferimento normativo
Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 24 settembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04-10-2019
Messaggio n. 3605
OGGETTO: Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 24 settembre 2019
del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi
per il quarto trimestre 2019
Con il decreto 24 settembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla
Banca d’Italia ed in vigore per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.
Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della
pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° ottobre 2019 – 31 dicembre
2019) sono i seguenti:
Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia
usura
Fino a 15.000 11,36 18,2000
Oltre i 15.000 8,13 14,1625
Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del
quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di
convenzionamento ai pensionati variano come segue:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL
PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni 8,46 6,83
60-64 9,26 7,63
65-69 10,06 8,43
70-74 10,76 9,13
75-79 11,56 9,93
(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve
intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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