Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3624/2024
Controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione. Omessa comunicazione del reddito derivante dall’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio
Riferimento normativo
Controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione. Omessa comunicazione del reddito derivante dall’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione centrale Internal Audit, Risk management, Compliance e Antifrode
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31-10-2024
Messaggio n. 3624
OGGETTO: Controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione. Omessa
comunicazione del reddito derivante dall’avvio di attività di lavoro
dipendente in corso di erogazione del beneficio
1. Premessa
Le modalità di accesso e fruizione della misura dell’Assegno di inclusione (di seguito Adi),
istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, sono state definite con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali 13 dicembre 2023, n. 154. Successivamente, l’Istituto, con la circolare n. 105 del 16
dicembre 2023, ha fornito le prime indicazioni sulla misura.
Il diritto all’Adi è riconosciuto sulla base di specifici requisiti che devono essere posseduti dal
nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l’intera durata
di fruizione del beneficio.
Per effettuare le necessarie verifiche sul possesso di tali requisiti, l’Istituto ha introdotto una
serie di controlli preventivi, che si fondano sulla consultazione dei dati e delle informazioni
presenti negli archivi informatici a disposizione dell’INPS, nonché su specifici scenari di rischio.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunicano le modalità di attivazione del
controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in
corso di godimento dell’Adi, non dichiarata dai componenti del nucleo familiare.
2. Obbligo di dichiarazione dell’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di
erogazione del beneficio
L’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 8, comma 8, del D.M. n.
154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o
più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’Adi, il componente del nucleo che
ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito
derivante dall'attività all’INPS entro trenta giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le
modalità definite dall'Istituto.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio dell’attività, come desumibile dalle
comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa,
l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e
comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione
decade.
Si precisa che il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del
beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre la parte
eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il
maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell’Adi non è recepito nell'ISEE per l'intera
annualità.
In analogia con le prescrizioni previste dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n.
48/2023 e dal comma 8 dell’articolo 8 del D.M. n. 154/2023, i componenti il nucleo familiare
sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione anche in caso di avvio, in corso di
fruizione della prestazione, di percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o
benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di
durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei
patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai
servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Per l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, l’INPS ha reso disponibile il modello
“ADI-Com Esteso”, utilizzabile dal 18 marzo 2024, secondo le indicazioni fornite con il
messaggio n. 1090 del 14 marzo 2024.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, sono tenuti alla presentazione del modello “ADI-Com
Esteso” tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro
dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che
prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di
equivalenza dell’Adi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023.
Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli “ADI-Com Esteso”
sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione in relazione alle
soglie di reddito familiare previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, del decreto-
legge n. 48/2023, e non determinano, in attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 7, del medesimo
decreto-legge, e dell’articolo 8, commi 8 e 11, del D.M. n. 154/2023, variazioni dell’importo
mensile entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, calcolati per l’intero nucleo familiare.
3. Omessa comunicazione del reddito derivante dall’attività di lavoro dipendente o da
percorsi di politica attiva del lavoro avviati in corso di erogazione del beneficio
A partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo
scenario di rischio in argomento, che consistono nella verifica relativa all’omessa presentazione
del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di Adi in stato “accolta” nel caso in cui uno
o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o
percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.
In caso di omessa comunicazione, la procedura Adi provvede a sospendere l’erogazione del
beneficio, nel quale risulti:
la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia
avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di
politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-
Com Esteso” entro trenta giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.
Si rappresenta che in base ai criteri sopra illustrati, verranno effettuati controlli anche con
riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.
4. Sospensione della prestazione e decadenza
Le domande individuate tramite l’applicazione dello scenario di rischio in argomento con le
modalità indicate al precedente paragrafo sono poste in stato “sospesa”, con la motivazione
procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro
dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7,
D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.
La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del
diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, ove necessario. La sospensione
non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della
presentazione del modello.
Qualora entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il
lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla
presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene
posta centralmente in decadenza.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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