Decreto interministeriale del 15 novembre 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Decreto interministeriale del 15 novembre 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 26-01-2024
Messaggio n. 370
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale del 15 novembre 2023, di adeguamento
della disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia
autonoma di Trento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-
bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 15
novembre 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (di seguito, Fondo) alla novellata
disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge
30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 15 novembre 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo
sottoscritto in data 5 ottobre 2022 tra Confindustria Trento, Confcommercio Imprese per
l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche,
Federazione Trentina della Cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del
Trentino e UIL del Trentino.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento
rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo
spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono vigenti dalla data del 27
gennaio 2024. Le domande potranno essere presentate da tale data per periodi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si
evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto interministeriale del 15 novembre 2023 prevede che possono accedere
alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico,appartenenti a settori che non rientrano
nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non
siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo
decreto legislativo e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità
produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono
stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i
dirigenti. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo è richiesta un’anzianità di lavoro
effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di
lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del
trattamento.
Il decreto interministeriale ha previsto, all’articolo 14, comma 1, lettera a), per tutti i datori di
lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (connotati dal c.a. “7V”), rispetto alla
previgente disciplina, una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di
contribuzione – declinata secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro –
calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti
destinatari delle prestazioni, esclusi i dirigenti.
A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
del 15 novembre 2023 (gennaio 2024), per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a
cinque dipendenti, il contributo ordinario da versare è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Per i datori di lavoro che occupano
mediamente da 5,1 a 15 dipendenti, il contributo ordinario da versare è pari allo 0,80% (di cui
due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Per i datori di lavoro
che occupano più di 15 dipendenti, il contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% (di cui
due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).
Le procedure di calcolo verranno adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con
decorrenza dalla mensilità gennaio 2024.
Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla
disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti
occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne
comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione
dei c.a. “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti,che opera su più posizioni) e “2C”
(Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni).
L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra
esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei
diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale
da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla
Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal
decreto interministeriale del 15 novembre 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 novembre 2023
Adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia
autonoma di Trento. (24A00074)
(GU n.9 del 12-1-2024)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo 1,
commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148
del 2015;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che all'articolo 23
ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 148
del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro;
Visto, l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del
30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato
dall'articolo 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del
2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata
della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di
integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle
durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del
decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i
fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di
adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei
trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1°
gennaio 2023;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che
ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni
introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno
2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto l'articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le
medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che
prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte
delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione
di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del
2015 che stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo
2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale
intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la
disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26;
Visto l'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente
disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla
Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione
guadagni, disoccupazione e mobilita';
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077
del 1° giugno 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento,
denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'articolo
40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593
del 9 agosto 2019 che attualmente reca la disciplina del Fondo di
solidarieta';
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 5 ottobre 2022 tra
Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l'Italia
Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed
imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione,
Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del
Trentino con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato
la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito
alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'articolo
30, comma 1-bis come introdotte dall'articolo 1, comma 208, lettera
a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di adeguare quindi
l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in
materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234
del 2021 e successive modifiche e integrazioni nonche' apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina del Fondo di
solidarieta' del Trentino;
Vista l'intesa del presidente della Provincia autonoma di Trento
espressa il 10 ottobre 2023;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 5 ottobre 2022 e'
stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta'
del Trentino al fine adeguare i criteri e i limiti della prestazione
dell'assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo a tutela del
reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di
ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n.
148 del 2015, nonche' apportare ulteriori modifiche e integrazioni
alla disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino;
Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione
generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e di quanto comunicato dall'ufficio
legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
nota protocollo n. 10650 del 30 ottobre 2023, di modificare il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593 del 9 agosto
2019 alla luce dell'accordo del 5 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma
di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino, d'ora in
avanti Fondo, e' stato istituito con decreto interministeriale n.
96077 del 1° giugno 2016, successivamente modificato e integrato con
decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2022.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce autonoma
gestione dell'INPS.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n.
148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla
gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono
a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della
contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di
gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali
provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione
1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla
consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo
n. 148 del 2015, ossia della cassa integrazione guadagni ordinaria,
per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta'
bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.
148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione
salariale ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui al
comma 1, la consistenza dell'organico e' determinata, con effetto dal
1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno, sulla
base del numero dei dipendenti in forza nel mese di dicembre
dell'anno precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita'
nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti
in forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a
fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir
meno del requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente
comma sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i
lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di
subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo
con riguardo alle imprese escluse dall'ambito dei trattamenti di
integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo n.
148 del 2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Trento.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta'
di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei
proprio dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Trento.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello
nazionale. In tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi
di solidarieta' bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti
alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio
delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti
restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo'
proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime
effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, gia' aderenti al fondo
residuale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del
2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del
medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la
facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina
del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di
istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I
contributi gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo'
proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento in capo ai
datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia'
deliberate, determinate ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Il Fondo ha le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali
nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a
favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,
consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di
lavoro di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni
compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
e) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
Art. 3
Computo dei dipendenti
1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della
determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel
calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a
domicilio e gli apprendisti, che prestano la loro opera con vincolo
di subordinazione sia all'interno che all'esterno del datore di
lavoro.
Art. 4
Destinatari del Fondo
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori
subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di
apprendistato e i lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianita'
di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e'
richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non
continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il
medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del
trattamento.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, l'anzianita' di
effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del
periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato
nell'attivita' appaltata.
3. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a
seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo
di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare
delle ore di sospensione o riduzione fruite.
4. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre
figure professionali escluse dalla normativa statale.
Art. 5
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da
sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro stipulanti l'accordo sindacale del 5 ottobre 2022, aventi i
requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interessi di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti
di onorabilita' di cui all'articolo 38 del medesimo decreto
legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due
rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' da un rappresentante, con
qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Trento in
possesso dei requisiti di onorabilita' previsto dall'articolo 38 del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle
disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. I
componenti del comitato amministratore non possono ricoprire la
carica per piu' di due volte consecutive.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale
e la parte sindacale.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti, in caso di parita' nelle votazioni, prevale
il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore, che potra'
riunirsi anche con modalita' telematiche, il collegio sindacale
dell'INPS, anche con modalita' telematica, nonche' il direttore
generale del medesimo Istituto, o un suo delegato con voto
consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il
presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione
diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 6
Compiti del comitato amministratore
1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) monitorare l'utilizzo delle risorse per i settori economici,
sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori
di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS;
d) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al
fine di assicurare il pareggio di bilancio;
e) adottare criteri di precedenza, turnazione e limiti
nell'accesso agli interventi e ai trattamenti, anche riferibili
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di
lavoro;
f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per
il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di
massima economicita';
g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
Art. 7
Prestazioni
1. Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a
favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione alle causali
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria.
2. Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e
durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il Fondo puo' stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti
nell'ambito del quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi
cinque anni;
b) versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei
processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori
che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la
contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di
lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni per un periodo
non inferiore a tre anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
Art. 8
Assegno di integrazione salariale
1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale di cui
all'articolo 7, comma 1, e' d'importo pari all'integrazione salariale
come previsto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 148 del 2015. La riduzione di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.
2. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1,
in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e' riconosciuto per
le seguenti durate:
a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque
dipendenti nel semestre precedente:
durata massima non superiore a tredici settimane per singola
richiesta, e in ogni caso nel limite di cinquantadue settimane di
assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e
straordinarie in un biennio mobile. Nel caso di causale straordinaria
per contratto di solidarieta', il limite e' elevato a ventiquattro
mesi;
b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque
dipendenti e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente:
durata massima non superiore a ventisei settimane per singola
richiesta, e in ogni caso nel limite di cinquantadue settimane di
assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e
straordinarie in un biennio mobile. Nel caso di causale straordinaria
per contratto di solidarieta', il limite e' elevato a ventiquattro
mesi;
c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre i quindici
dipendenti nel semestre precedente:
1) cinquantadue settimane di assegno di integrazione salariale
per causali ordinarie in un biennio mobile;
2) ventiquattro mesi, anche continuativi in un quinquennio
mobile, per la causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per
realizzare processi di transizione;
3) dodici mesi, anche continuativi, per la causale CIGS crisi
aziendale;
4) ventiquattro mesi, ovvero trentasei mesi alle condizioni di
cui al comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 148/2015,
anche continuativi in un quinquennio mobile, per causale CIGS
contratto di solidarieta'.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22-ter del
decreto legislativo n. 148/2015 in relazione alla disciplina
dell'accordo di transizione occupazionale, secondo il quale, al fine
di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento
straordinario di integrazione salariale per le causali di cui
all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.
148 del 2015, ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici
dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22 del
medesimo decreto legislativo, un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei
lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi
complessivi non ulteriormente prorogabili.
4. Per ciascuna unita' produttiva il trattamento di assegno di
integrazione salariale non puo' superare la durata massima
complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, fermo
restando quanto stabilito all'articolo 22, comma 5, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della
gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
7. L'accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale
e' preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e
consultazione sindacale previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 148 del 2015. Le aziende associate ad un ente
bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il
medesimo ente.
8. Le domande di accesso alla prestazione di assegno di
integrazione salariale corredate di tutte le informazioni previste
dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie o
straordinarie, devono essere presentate all'INPS, sede di Trento, non
prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il
termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
9. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale
prestazione non puo' essere erogata per periodi antecedenti di una
settimana rispetto alla domanda di prestazione.
10. Il comitato amministratore valuta le domande di assegno di
integrazione salariale presentate secondo i criteri previsti dal
decreto di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.
148 del 2015, e successive modifiche e integrazioni, per le causali
in materia di integrazione salariale ordinaria, e del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per
l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria e successive modifiche e integrazioni.
11. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie.
12. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro subordinato di
durata superiore a sei mesi, nonche' di lavoro autonomo durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per
le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga
attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore
a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di
lavoro.
13. Ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione
salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A decorrere dal 1°
marzo 2022, la predetta tutela e' riconosciuta ai nuclei familiari
senza figli a carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico
e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 21
dicembre 2021, n. 230.
Art. 9
Modalita' di erogazione dell'assegno
di integrazione salariale
1. L'assegno di integrazione salariale e' erogato dal datore di
lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di
paga.
2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' rimborsato
al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il
conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno di
integrazione salariale non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo
che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della erogazione dell'assegno di
integrazione salariale o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo.
4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto
dell'assegno di integrazione salariale in presenza di serie e
documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa
richiesta dello stesso. In caso di pagamento diretto delle
prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro e'
tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati
necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine
del secondo mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo
di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
Art. 10
Tutele integrative delle prestazioni connesse
alla perdita del posto di lavoro
1. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono destinate ai
lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto i
cinquantotto anni di eta' e che non hanno ancora maturato i requisiti
minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI
per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto
di lavoro hanno compiuto i cinquantotto anni di eta', il Fondo eroga,
a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della
NASpI, una prestazione di durata pari ad un mese e di importo pari
all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS
la contribuzione correlata.
3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI
per l'intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di
stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti
termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli
impianti a fune, per un periodo non inferiore a ventisei settimane,
anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di
accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per i
quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga
a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della
NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro
mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese,
e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce,
altresi', all'INPS la contribuzione correlata.
4. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono computate sulla base dell'aliquota di finanziamento della
gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
Art. 11
Assegno straordinario
1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'articolo 7, comma
3, lettera a) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali.
2. L'importo dell'assegno straordinario e' pari alla somma delle
seguenti voci:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla
base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione
anticipata;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti
importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla
base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
3. Per l'assegno straordinario, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia.
L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata,
e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto
per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di
sessanta mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di
sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura
corrispondente.
4. Il Fondo provvede a versare, per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.
5. Per ottenere l'assegno straordinario, il lavoratore deve
rinunciare al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva e ad
altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva nei
casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della
retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto la prestazione e' cumulabile con il reddito derivante da
eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento
dell'assegno.
6. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione. La
contribuzione correlata dovuta e' computata in base a quanto previsto
all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della
gestione di iscrizione del lavoratore tempo per tempo vigente e
versata a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
Art. 12
Contributi ai programmi formativi
1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi
di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) presuppone l'accordo con
le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle
territoriali. L'accesso ai programmi formativi di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera c), e' permesso anche in assenza di accordo
aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene chiesto il
finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di
tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni
datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie
dell'accordo istitutivo del Fondo.
2. I contributi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), sono
erogati nel quadro dei processi di qualificazione del personale volti
al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze
dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e
nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale, anche in
ottemperanza alle vigenti normative in tema di programmi di gestione
degli esuberi o comunque di riqualificazione delle lavoratrici e dei
lavoratori coinvolti, propedeutici alla concessione delle
integrazioni salariali straordinarie. L'accesso a tali contributi e'
subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle
rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, a quelle
territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti
coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si
richiede il contributo. Il contributo al finanziamento delle ore
destinate alla realizzazione di programmi formativi non potra' essere
superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli
interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri fondi,
provinciali, nazionali o dell'Unione Europea, solo qualora i
contributi erogati da altri fondi siano calcolati sulla base della
retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi
formativi.
Art. 13
Staffetta generazionale
1. L'accesso alla prestazione della staffetta generazionale di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), presuppone l'accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle
territoriali.
Art. 14
Finanziamento
1. A copertura delle prestazioni di cui all'articolo 7, e' dovuto
al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello:
1) 0,50 per cento per i datori di lavoro che occupano nel
semestre precedente mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito
tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di
due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile
ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 4;
2) 0,80 per cento per i datori di lavoro che occupano
mediamente nel semestre precedente da 5,1 a quindici dipendenti
ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura,
rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle
prestazioni di cui all'articolo 4;
3) 0,90 per cento per i datori di lavoro che occupano
mediamente nel semestre precedente oltre i quindici dipendenti
ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura,
rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle
prestazioni di cui all'articolo 4.
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che
ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, nella misura del 4 per
cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;
c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a
copertura dell'assegno straordinario di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera a), corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda
versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il
versamento della contribuzione correlata direttamente all'INPS;
d) per la prestazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b),
gli oneri e le minori entrate sono finanziati mediante un contributo
straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di
costo;
e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di
garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di
lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che
non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale
per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di
fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a),
puo' essere ridotta fino alla misura massima del 40% previa apposita
delibera del comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 2,
il comitato amministratore del Fondo puo' proporre un contributo
integrativo a carico dell'ultimo datore di lavoro.
3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota
di finanziamento minima prevista dall'articolo 40, comma 7, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti
disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
5. La Provincia autonoma di Trento potra' destinare in favore del
Fondo specifici finanziamenti volti a garantire la funzionalita' del
Fondo stesso nel suo complesso, valorizzando in modo particolare la
sinergia sul territorio tra i diversi strumenti previsti in relazione
agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive e del lavoro in
generale, anche in applicazione delle deleghe funzionali attribuite
in materia all'autonomia speciale. In questo caso i finanziamenti
saranno vincolati allo specifico capitolo di spesa finalizzato, salvo
diversa deliberazione della giunta provinciale e successivo atto
formale del comitato a recepimento.
Art. 15
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie entro i limiti delle
risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio.
4. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio, con le
seguenti scadenze:
a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla
prima seduta del comitato amministratore;
b) ogni tre anni;
c) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 4, il
comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative
all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
responsabile del dipartimento competente in materia di lavoro della
Provincia autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del
comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento
contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le
prestazioni in eccedenza.
Art. 16
Disposizione in materia di rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva
1. A decorre dal 1° gennaio 2022, la regolarita' del versamento
dell'aliquota di contribuzione ordinaria al Fondo di solidarieta' del
Trentino e' condizione per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC).
Art. 17
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3011
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