Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico
Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-11-2024
Messaggio n. 3748
OGGETTO: Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento
dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di
prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del
trattamento pensionistico
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali,
acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in
merito alla operatività dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle
ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al
conseguimento del trattamento pensionistico.
In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle
suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione
del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia
stato conseguito un trattamento pensionistico.
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori
di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto
adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma
18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale
(1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto
a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del
massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del
lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non
determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto”originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti
privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e
n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui
all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale
fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda
un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina
ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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