Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 378/2018
Fondo di integrazione salariale di cui al D.I.n.94343/2016. Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà. Precisazioni sulle modalità di pagamento.
Riferimento normativo
Fondo di integrazione salariale di cui al D.I.n.94343/2016. Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà. Precisazioni sulle modalità di pagamento.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 26-01-2018
Messaggio n. 378
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale di cui al D.I.n.94343/2016.
Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà.
Precisazioni sulle modalità di pagamento.
Con circolare n. 176/2016 e con successivo messaggio n. 4885/2016 è stato previsto, in fase
di prima applicazione, nelle more del rilascio delle opportune istruzioni Uniemens per il
conguaglio/rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro e della conseguente
reingegnerizzazione del flusso procedurale, il pagamento diretto, quale modalità esclusiva di
erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.
A scioglimento della riserva ivi prevista, con la circolare n. 170/2017, sono state fornite le
indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens sia per le prestazioni di integrazione
salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed
ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–
Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di
assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito
cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste
Italiane. Pertanto, con la citata circolare, per i suddetti Fondi è stata superata la modalità
esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale.
Com’è noto, trovando applicazione ai fondi di solidarietà l’articolo 7 del Decreto legislativo n.
148/2015 avente ad oggetto le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle
prestazioni, le prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale,
e in generale dai Fondi di solidarietà, seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le
integrazioni salariali ordinarie. Conseguentemente, la corresponsione economica ai lavoratori
interessati al trattamento di integrazione salariale deve essere anticipata, alla fine di ogni
periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Istituto al soggetto datoriale o da questo
conguagliata.
Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie
e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa comprovate dalla presentazione, alla
competente Struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare
n. 197/2015.
Tale nuovo quadro operativo è vigente da gennaio 2018 in relazione alle domande presentate
dal 1 gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.
Ciò premesso, considerato che da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di
lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale nei primi giorni di gennaio
2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento
diretto, si invitano le Strutture territoriali, in attuazione del nuovo quadro operativo richiamato,
a verificare, tramite la presentazione della documentazione di cui al citato allegato 2, le serie e
documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di
pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di
lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da
diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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