Attività di Vigilanza documentale. Progetto PNRR n. 130. Rilascio “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” con riferimento all’incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie. Modalità di regolarizzazione
Attività di Vigilanza documentale. Progetto PNRR n. 130. Rilascio “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” con riferimento all’incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie. Modalità di regolarizzazione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Il Referente PNRR
Roma, 13-11-2024
Messaggio n. 3782
OGGETTO: Attività di Vigilanza documentale. Progetto PNRR n. 130. Rilascio
“Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al
lavoro sommerso” con riferimento all’incrocio tra flussi UniEmens e
comunicazioni obbligatorie. Modalità di regolarizzazione
1. Premessa
Nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 5, Componente 1, dedicata alle politiche del
lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato, con decreto 19 dicembre
2022, n. 221, il “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025” da
realizzare attraverso azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso
nei diversi settori economici.
Il Piano dedica un apposito paragrafo, il B.2.2, alle attività che l’INPS deve realizzare in materia
di promozione della compliance al fine di incentivare il processo di regolarizzazione del
contribuente e l’emersione di basi imponibili.
Conseguentemente, con la determinazione direttoriale n. 267 del 3 ottobre 2022, è stato
individuato il progetto PNRR n. 130, denominato “Piattaforma di gestione delle azioni di
compliance e di contrasto al lavoro sommerso”.
Sul piano normativo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, all’articolo 30, commi da 5 a 9, ha previsto, dal 1° settembre
2024, una specifica disciplina in materia di promozione della compliance in ambito contributivo
al fine di introdurre nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e
l’INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi
contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.
In particolare, l’articolo 30, comma 5, prevede che l’INPS: “mette a disposizione del
contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso
riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti
di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi
contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da
quest'ultimo non conosciuti”. Pertanto, l’Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo
intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità
commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.
Il successivo comma 6 prevede che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
l’Istituto deve adottare i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al
citato comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e di favorire il corretto assolvimento
degli obblighi contributivi. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio di Amministrazione
dell’INPS ha adottato la deliberazione n. 67 del 24 luglio 2024, approvata dal Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’entrata in vigore[1].
La deliberazione ha a oggetto la promozione della compliance con specifico riferimento
all’incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali. Nella deliberazione, inoltre, sono specificate le fonti informative, la tipologia di
informazioni, le modalità di comunicazione, le fattispecie di esclusione, i livelli di assistenza e i
rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti. È definito altresì il termine, pari a 30
giorni, entro cui il contribuente, a seguito della ricezione della comunicazione, può fare
pervenire all’Istituto i fatti, gli elementi e le circostanze da quest’ultimo non conosciuti.
I commi da 7 a 9 del medesimo articolo 30, infine, hanno previsto il regime delle sanzioni civili
applicabile a seguito dell’invio di lettere di compliance[2], ai sensi dei quali, sia nel caso di
evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro i
termini indicati dall’Istituto con la citata deliberazione (30 giorni dalla data di notifica della
lettera) dà luogo all’applicazione delle sanzioni civili in misura ridotta rispetto al regime
ordinario.
Nello specifico, la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i
termini indicati, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti
sanzioni civili:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al
40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L'applicazione della misura ridotta, in caso di pagamento in forma rateale, è subordinata al
versamento della prima rata; in assenza di regolarizzazione e pagamento entro i termini
previsti, si procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con
l’applicazione delle sanzioni civili nella misura ordinaria.
2. L’esperimento pilota e il “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”
L’Istituto, al fine di verificare il funzionamento dell’incrocio dei dati e i possibili effetti prodotti
in termini di regolarizzazioni e contributi incassati, ha effettuato, nel corso del 2022 e previa
condivisione con gli ordini professionali rappresentativi degli intermediari, un esperimento-
pilota avente a oggetto una campagna informativa di promozione della compliance basata,
appunto, sulla rilevazione dei rapporti di lavoro attivi sulla base della lettura delle
comunicazioni Unilav, in un dato periodo, privi della corrispondente denuncia UniEmens. In
particolare, era stato individuato un campione di datori di lavoro ai quali erano state inviate
delle lettere di compliance.
Gli esiti dell’esperimento-pilota hanno mostrato un apprezzabile effetto di adempimento
spontaneo da parte dei datori di lavoro, sia diretto che indiretto. Gli esiti di tale esperimento
sono stati illustrati nel Piano annuale della Vigilanza documentale e ispettiva 2023, adottato
con la determinazione commissariale n. 6 del 28 giugno 2023.
3. La “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro
sommerso”
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica il rilascio della “Piattaforma di
gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”che, in questa prima
fase, è stata alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”: i
dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle
comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali. Al
momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro
pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.
La piattaforma consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle Sedi INPS, i
datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè
un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati,
in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici
dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in
carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale
invio della comunicazione di compliance.
Si sottolinea, in particolare, che l’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di
comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio
delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”,
selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli
intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto
eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in
Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una
comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.
Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni per l’utilizzo della piattaforma da parte
degli operatori INPS e i controlli amministrativi da porre in essere in fase di istruttoria,
unitamente al manuale utente della procedura.
4. Modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens
I datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera di invito alla compliance, intendono
effettuare le operazioni di regolarizzazione devono, per i soli rapporti di lavoro individuati
nella medesima lettera, trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente tipo
regolarizzazione di nuova istituzione:
- RE, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE’”.
Come già chiarito in premessa, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi
entro 30 giorni dalla notifica della lettera di invito alla compliance, il contribuente potrà
accedere al regime sanzionatorio agevolato. Tenuto conto che la fattispecie in trattazione fa
emergere l’omessa denuncia del rapporto di lavoro, in caso di regolarizzazione e pagamento
dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance, il contribuente
potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato che prevede, nell’ipotesi di evasione
contributiva, una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5
punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L'applicazione della misura ridotta è prevista
anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda deve essere presentata entro 30
giorni dalla notifica della lettera di compliance e l’agevolazione è subordinata al versamento
della prima rata.
In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS
procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione
delle sanzioni civili nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non
può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge.
Ai fini della corretta trasmissione dei flussi di regolarizzazione è obbligatorio valorizzare
l’elemento <IdentAtto> della sezione <DenunciaIndividuale> con il protocollo della lettera di
compliance ricevuta tramite Comunicazione bidirezionale con formato
INPS.CMBD1.gg/mm/aaaa.xxxxxxx e inserire, inoltre, la data di notifica della lettera di
compliance nell’elemento <DataAtto> con formato AAAAMMGG.
In caso di assenza della denuncia contributiva aziendale in uno o più periodi di competenza, è
necessario procedere alla trasmissione del flusso UniEmens in formato “xml” utilizzando
esclusivamente i software in dotazione ai datori di lavoro. Con successivo messaggio sarà
comunicato l’aggiornamento della procedura internet “Compilazioni on-line”. Tale procedura è
comunque già utilizzabile in tutti i casi in cui è presente una denuncia aziendale nel periodo
oggetto di regolarizzazione.
Il tipo regolarizzazione RE genera una o più inadempienze di Tipo segnalazione “91”, aventi il
significato di “REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA – COMPLIANCE”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] La deliberazione è stata approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
prot. n. 20327 del 20 settembre 2024.
[2] Con riferimento alla nuova normativa in materia, introdotta dal decreto-legge n. 19/2024,
si rinvia alla circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.
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