Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-11-2024
Messaggio n. 3868
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di comunicazione di
attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale
Con la circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è stato
comunicato l’obbligo, per il lavoratore che svolga un’attività lavorativa remunerata in costanza
di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o dell’indennità NASpI e delle
correlate prestazioni integrative, di darne preventiva comunicazione all’INPS, tramite il modello
“SR83” (cfr. il messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019).
Con il successivo messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023 è stato comunicato il rilascio del
servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM”, che consente ai lavoratori
che durante il periodo di integrazione salariale intraprendano un’attività da lavoro subordinato
o autonomo/parasubordinato di assolvere all’obbligo della comunicazione preventiva all’INPS
dello svolgimento di tale attività, anche per le ipotesi in cui detto adempimento venga assolto
direttamente dal datore di lavoro tramite le comunicazioni obbligatorie “UNILAV”.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio
2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più
avvalersi, ai fini della comunicazione, del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web
“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto
Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS –
COM” disponibile on line sul portale dell’INPS previa autenticazione tramite la propria identità
digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS).
Analogamente, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, che svolgano attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell’indennità
NASpI, devono assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del
servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione",accessibile dal sito
istituzionale dell’INPS, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione
dell’indennità NASpI. Pertanto, a decorrere dalla citata data, anche tali lavoratori non potranno
più avvalersi del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo:
Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.
In attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema di invio delle comunicazioni, fino al 31
dicembre 2024 le citate comunicazioni potranno essere inviate attraverso entrambi i servizi, a
seconda delle seguenti tipologie di prestazione:
- comunicazioni preventive di attività lavorativa durante il periodo di integrazione
salariale: servizio “Omnia IS – COM”o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni
obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”;
- comunicazioni di attività lavorativa in costanza di fruizione dell’indennità
NASpI:servizio “NASpI-Com” o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie
beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.
Si precisa, infine, che per le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero, tramite il modello
“SR85”, che a decorrere dall’anno 2022 devono essere comunicate esclusivamente dal
personale navigante, permane l’obbligo di trasmissione secondo le modalità illustrate con il
messaggio n. 1615/2019. Tali autocertificazioni devono quindi essere inviate unicamente
tramite il servizio “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di
Solidarietà Trasporto Aereo”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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