Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3868/2024

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale

Pubblicato: 18/11/2024 In vigore dal: 18/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-11-2024 Messaggio n. 3868 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale Con la circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è stato comunicato l’obbligo, per il lavoratore che svolga un’attività lavorativa remunerata in costanza di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o dell’indennità NASpI e delle correlate prestazioni integrative, di darne preventiva comunicazione all’INPS, tramite il modello “SR83” (cfr. il messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019). Con il successivo messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023 è stato comunicato il rilascio del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM”, che consente ai lavoratori che durante il periodo di integrazione salariale intraprendano un’attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato di assolvere all’obbligo della comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di tale attività, anche per le ipotesi in cui detto adempimento venga assolto direttamente dal datore di lavoro tramite le comunicazioni obbligatorie “UNILAV”. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più avvalersi, ai fini della comunicazione, del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM” disponibile on line sul portale dell’INPS previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS). Analogamente, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che svolgano attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell’indennità NASpI, devono assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione",accessibile dal sito istituzionale dell’INPS, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione dell’indennità NASpI. Pertanto, a decorrere dalla citata data, anche tali lavoratori non potranno più avvalersi del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”. In attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema di invio delle comunicazioni, fino al 31 dicembre 2024 le citate comunicazioni potranno essere inviate attraverso entrambi i servizi, a seconda delle seguenti tipologie di prestazione: - comunicazioni preventive di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale: servizio “Omnia IS – COM”o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”; - comunicazioni di attività lavorativa in costanza di fruizione dell’indennità NASpI:servizio “NASpI-Com” o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”. Si precisa, infine, che per le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero, tramite il modello “SR85”, che a decorrere dall’anno 2022 devono essere comunicate esclusivamente dal personale navigante, permane l’obbligo di trasmissione secondo le modalità illustrate con il messaggio n. 1615/2019. Tali autocertificazioni devono quindi essere inviate unicamente tramite il servizio “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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