Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3881/2025

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 29 ottobre 2025. Schema di convenzione tra le Regioni e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni

Pubblicato: 21/12/2025 In vigore dal: 21/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 29 ottobre 2025. Schema di convenzione tra le Regioni e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 22-12-2025 Messaggio n. 3881 Allegati n.1 OGGETTO: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 29 ottobre 2025. Schema di convenzione tra le Regioni e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni Premessa Con la determinazione presidenziale 8 novembre 2017, n. 164, è stato adottato lo schema di convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome (cfr. la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018). La validità della convenzione, inizialmente fissata al 31 dicembre 2019, è stata successivamente estesa con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17 giugno 2020 (cfr. il messaggio n. 3608 dell’8 ottobre 2020), che ha adottato un nuovo schema di convezione. Successivamente, l’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto la concessione da parte delle Regioni e delle Province autonome per l’anno 2021 di “[…] ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi” nel limite massimo delle risorse già assegnate – e non previamente utilizzate – alle Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e, comunque, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021. L’indennità è concessa previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Inoltre, l’articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, ha previsto che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”. Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2021, n. 27, sono state accertate, sulla base del rilevamento effettuato dall’INPS, risorse residue, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, per un importo totale complessivo pari a 322.901.172,88 euro (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88). Al fine di potere utilizzare le risorse disponibili accertate nel citato decreto direttoriale n. 27/2021, le Regioni devono stipulare una convenzione con l’Istituto. Pertanto, è stato predisposto un testo negoziale adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022. Successivamente con il decreto direttoriale 9 maggio 2025, n. 1395, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha accertato le risorse residue riferibili alla Regione Basilicata, per un importo pari a 4.868.027,00 euro, comprensive dell’importo di 200.000,00 euro a titolo di accantonamento per eventuali contenziosi, sulla base degli esiti del Tavolo Tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e la Regione medesima, tenutosi in data 11 settembre 2024, come previsto dal decreto direttoriale n. 27/2021. Pertanto, esclusivamente le singole Regioni possono utilizzare le risorse disponibili accertate nel decreto direttoriale n. 27/2021, destinate alle azioni di politica attiva del lavoro poste a carico del Fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 178/2020. I trattamenti in argomento vengono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS in modalità telematica e sono subordinati alla verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa. Considerata la scadenza fissata al 31 dicembre 2024 della convenzione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2022, e il persistere dell’esigenza delle Regioni di avvalersi della collaborazione dell’INPS per l’erogazione delle misure di politica attiva di cui al citato articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sulla base della sussistenza di risorse residue, già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, nonché accertate, è stato predisposto un nuovo testo convenzionale adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 29 ottobre 2025 (Allegato n. 1). Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le principali novità introdotte dal nuovo schema convenzionale. 1. Il nuovo schema convenzionale Nel nuovo schema convenzionale restano sostanzialmente inalterati gli adempimenti delle Parti, il regime fiscale e il contenzioso, nonché le più recenti disposizioni relative alle misure di sicurezza per la protezione dei dati che l’INPS si impegna ad adottare al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento degli stessi dati. Per tali aspetti la convenzione rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393. 2. Adempimenti delle Parti L’INPS eroga la prestazione nei limiti degli importi definiti dalla Regione, previo invio a cura della stessa dell’elenco dei beneficiari dalla medesima individuati, con l’indicazione dei dati necessari per procedere nei pagamenti, come declinati in convenzione. Le istruzioni riguardanti le modalità di trasmissione degli elenchi degli aventi diritto, nonché le suddette comunicazioni, verranno rilasciate con successivi messaggi una volta definite le caratteristiche di ogni convenzione che le Regioni sottoscriveranno con l’Istituto. L’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi comunicati, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi alcuna responsabilità relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dalla trasmissione, da parte della Regione, non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato alla medesima, non potranno essere imputati all’INPS. Inoltre, resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, oltre che lo svolgimento di attività di recupero di eventuali indebiti. L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa. 3. Costi del servizio, regime fiscale e istruzioni contabili La Regione riconosce all’Istituto come costo del servizio l’importo di 4,50 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio, nonché gli importi a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A. Tali importi sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Riguardo il regime fiscale e gli aspetti contabili si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 6/2018. 4. Durata della convenzione La singola convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, salvo proroghe, da attuarsi prima della scadenza, mediante scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione. L’INPS potrà comunque procedere, anche oltre la suddetta data, al completamento dei pagamenti in argomento, purché i nominativi dei beneficiari pervengano entro il termine di vigenza della convenzione. 5. Istruzioni contabili In merito alle modalità di contabilizzazione si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 6/2018, sia per l’erogazione dei benefici a carico dello Stato, che vengono rilevati nell’ambito della contabilità “GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salari”, con imputazione ai conti già in uso GAU30281 e GAU10281, sia per quelli finanziati direttamente dalle Regioni con stanziamenti del proprio bilancio, nell’ambito della contabilità, partite di giro, “GPZ - Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti” con imputazione ai conti già in uso GPZ00282, GPZ10282, GPZ11282, GPZ25282 e GPZ35282. In ordine al recupero dei soli costi di diretta imputazione, afferenti ad ambedue le tipologie di benefici, posti a carico delle Regioni, diversamente da quanto disposto con la citata circolare n. 6/2018, lo stesso è da imputare in AVERE al conto in uso GPA24228. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE N. 170 OGGETTO: Schema di Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Regioni per l’erogazione degli importi finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 29 ottobre 2025 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025; Il Segretario Il Presidente REP. n. 351, 351 INT Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha istituito il Fondo sociale per occupazione e formazione; Visto l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede, in particolare, che: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.”; Visto l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede, ai commi 286 e 287, che “al fine dell’attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi” nel limite massimo delle risorse già assegnate – e non previamente utilizzate – alle regioni e alle Province Autonome ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del d.lgs. 148/2015, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS; Visto, altresì, il comma 288 del predetto articolo 1 della legge n. 178/2020, ai sensi del quale: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”; Tenuto conto che al fine di dare attuazione alle succitate disposizioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si sono avvalse nel tempo della collaborazione dell’Istituto attraverso la stipula di convenzioni volte a regolamentare l’erogazione da parte dell’INPS delle correlate misure di politica attiva a favore di beneficiari individuati dai medesimi Enti territoriali; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022, con la quale è stato, da ultimo, adottato lo “Schema di convenzione tra le Regioni e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni”, giunto a scadenza il 31 dicembre 2024; Preso atto che persiste l’esigenza delle Regioni di avvalersi della collaborazione dell’INPS per l’erogazione delle misure di politica attiva di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, sulla base della sussistenza di risorse residue, già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, nonché accertate; Visto il decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accertato le risorse disponibili per le azioni di politica attiva attivabili dalle Regioni ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, eccetto che per la Regione Basilicata, attesa l’intervenuta richiesta da parte della Regione medesima dell’istituzione di un apposito tavolo tecnico con il Ministero e l’Istituto per l’accertamento e la definizione dell’esatta determinazione delle risorse; Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 6 del 4 luglio 2022 con cui sono state stabilite le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse residue finalizzate ad interventi di politica attiva da parte delle Regioni, accertate con il citato decreto direttoriale n. 27/2021; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del medesimo decreto n. 6/2022 i quali prevedono che le predette risorse, qualora non siano state oggetto di programmazione in GOL, possano essere oggetto di specifico atto di programmazione della Regione, da sottoporre preventivamente all’approvazione di ANPAL, con il quale la medesima Regione potrà, altresì, indicare se intende avvalersi per la realizzazione delle correlate misure di politica attiva della collaborazione dell’INPS e, in tal caso, le risorse ivi indicate costituiranno il limite di spesa per l’Istituto; Visto l’articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con cui è stata disposta la soppressione dell’ANPAL a decorrere dal 1° marzo 2024 e l’attribuzione delle relative funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Visto il decreto direttoriale n. 1395 del 9 maggio 2025, con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accertato le risorse residue riferibili alla Regione Basilicata, sulla base degli esiti del Tavolo Tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e la Regione medesima, tenutosi in data 11 settembre 2024; Preso atto della necessità di procedere all’adozione di un nuovo schema di convenzione tenuto conto che alcune Regioni, titolari di risorse disponibili ed accertate nei richiamati decreti direttoriali n. 27/2021 e n. 1395/2025, hanno già manifestato l’interesse di avvalersi della collaborazione dell’Istituto al fine di dare attuazione alle misure di politica attiva programmate; Preso atto che, in linea con le previsioni contenute negli schemi convenzionali precedentemente adottati, lo schema di convenzione in oggetto prevede che l’INPS, in qualità di mero ente pagatore, si impegni ad effettuare l’erogazione della misura di politica attiva ai beneficiari individuati dalla Regione, nei limiti degli importi comunicati, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi responsabilità alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione stessa; Preso atto che nello schema di convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero per l’Istituto dalle eventuali responsabilità derivanti dai pagamenti effettuati su indicazione della Regione; Preso atto che nello schema di convenzione è altresì previsto che la Regione possa richiedere all’Istituto di erogare misure ulteriori rispetto agli importi imputabili alle risorse residue accertate, con le stesse modalità previste per le misure di politica attiva di cui al citato art. 44, comma 6-bis, previa comunicazione all’INPS delle corrispondenti risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale INPS interessata; Preso atto che l’INPS si impegna a fornire periodicamente, ovvero a richiesta, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare le avvenute erogazioni a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa; Preso atto che l’INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” di cui al citato art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, sulla base della rendicontazione annuale resa dall’Istituto, e che la Regione è garante dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Istituto; Preso atto che la Regione riconosce all’Istituto l’importo di euro 4,50 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio, nonché gli importi a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A, oltre che l’importo una tantum di euro 7.560,00 per le attività di sviluppo, implementazione informatica e supporto e che detti importi sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Preso atto che i predetti importi sono erogati dalla Regione dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell’INPS, emessa a cura della Direzione Regionale competente, e confluiranno sul capitolo di bilancio in entrata dell’INPS al capitolo 8E1309003 – “Rimborso spese per servizi vari svolto per conto di altri Enti”; Atteso che la convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, salvo proroga, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione, e che l’INPS potrà procedere al completamento dei pagamenti, anche oltre la data di vigenza della stessa, purché i nominativi dei beneficiari siano pervenuti entro il termine anzidetto; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679; Vista la relazione della Direzione Generale; Su proposta del Direttore generale, DELIBERA di adottare l’allegato schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Regioni per l’erogazione degli importi finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. I Direttori regionali competenti sottoscriveranno la convenzione aderente allo schema sopra indicato, previa verifica degli atti presupposti e delle risorse finanziarie a disposizione della Regione. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione ………………………………………………………. per l’erogazione degli importi finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore della Direzione regionale di ……………………………..……………, ………………………….………..……………, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione ……………………………. n… ….…. del………………………, di seguito “INPS” o “lstituto”; e la Regione ………………………, con sede in……………………………., codice fiscale………….……….., rappresentata da……………..………………..., …………………………………..giusta delega ……..…….………………………………… di seguito “Regione” di seguito indicate congiuntamente anche come “le Parti” 1 PREMESSO CHE - l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha istituito il Fondo sociale per occupazione e formazione; - l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; - il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all’articolo 4, comma 2, la necessità di fissare, con apposito decreto interministeriale, i criteri per la concessione di tali prestazioni; - in attuazione della citata disposizione normativa, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato in data 1° agosto 2014 il decreto n. 83473; - il succitato decreto n. 83473/2014 ha previsto, all’articolo 6, comma 3, che, al fine di assicurare la graduale transizione al previsto sistema, le Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000,00 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell’ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014; - il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, all’articolo 44, comma 6, ha stabilito che “Per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, 2 comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015”; - la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, ha previsto che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016”; - il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n. 148 del 2015, aggiungendo all’articolo 44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, a norma del quale “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro”. La disposizione normativa “è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome.”; - la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che “le regioni e le province 3 autonome, previa comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro; azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016”; - la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 ha stabilito che per l’avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6- bis, è assolutamente necessaria la chiusura, da parte delle Regioni e Province autonome, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti; - con nota INPS n. 19424 del 6 aprile 2017, relativa al procedimento di certificazione dei decreti regionali presenti nel Sistema Informativo dei Percettori (SIP), sono state quantificate le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato; - la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6077 del 10 aprile 2017 ha previsto che, solo a completamento del processo di decretazione, le Regioni e le Province autonome potranno utilizzare le restanti risorse da destinare alle misure di politica attiva, utili alla stipula delle conseguenti Convenzioni e che le medesime dovranno assumersi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite; - il Ragioniere Generale dello Stato, con parere n. 174769 del 21 settembre 2017, nel riscontrare la nota INPS prot. 35869 dell’1 agosto 2017, non ha mosso osservazioni in ordine alla possibilità per l’INPS di stipulare convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per il pagamento di misure di politiche attive del lavoro, “a condizione che la stipula delle convenzioni avvenga solo dopo la preventiva quantificazione delle quote regionali disponibili (cioè quelle non utilizzate per gli scopi originari previsti dalla disposizione), conseguenti all’accertamento e all’individuazione delle somme da destinare alle politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del decreto legislativo del 24 settembre 2016, n. 185”; - con la medesima nota il Ragioniere Generale dello Stato si è espresso positivamente circa la possibilità per l’INPS di attingere anticipatamente alle proprie disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato, anche con riferimento ad eventuali quote regionali, precisando altresì che “tale erogazione rappresenta una anticipazione di risorse alle Regioni e alle Province Autonome da rimborsare all’INPS solo a consuntivo”, e che “nel caso di risorse a carico del Fondo per l’occupazione la fase di consuntivazione investe anche l’azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”; - l’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che, “Al fine dell’attuazione di piani di nuova industrializzazione, di 4 recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi” nel limite massimo delle risorse già assegnate – e non previamente utilizzate – alle regioni e alle Province Autonome ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del d.lgs. 148/2015, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS; - l’articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al precedente capoverso l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); - con decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state accertate, sulla base del rilevamento effettuato dall’INPS e dei dati forniti dall’Istituto a seguito di appositi riscontri delle Regioni, risorse residue, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015 per un importo totale pari ad euro 322.901.172,88 (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88). - con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 6 del 4 luglio 2022 sono state stabilite le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse residue di cui all’art. 44, comma 6 bis del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, accertate con il predetto D.D. n. 27 del 4 agosto 2021; - ai sensi degli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 6/2022, le risorse residue accertate, ove non siano state oggetto di programmazione in GOL, possono essere oggetto di specifico atto di programmazione della Regione, da sottoporre preventivamente all’approvazione di ANPAL, con il quale la medesima Regione potrà, altresì, indicare se intende avvalersi della collaborazione dell’INPS e, in tal caso, le risorse indicate costituiranno il limite di spesa per l’Istituto; - il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che, all’art. 3, ha disposto la soppressione dell’ANPAL a decorrere dal 1° marzo 2024, e l’attribuzione delle relative 5 funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - in particolare, per la Regione ……………………..……, il predetto decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato un importo pari a euro…………………………………………………..(in lettere…………………………………………..) da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro in argomento; - - per la Regione Basilicata, sulla base degli esiti del Tavolo Tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e la medesima Regione, tenutosi in data 11 settembre 2024, con decreto direttoriale n. 1395 del 9 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato, in capo alla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, risorse finanziarie residue pari a 4.868.027,00 euro (quattromilioniottocentosessantottomilaventisette/00), comprensive dell’importo di 200.000,00 euro (duecentomila/00) a titolo di accantonamento per eventuali contenziosi; - con delibera/provvedimento/ … n. …………………..del ……………………..la Regione ……….……………………………………ha approvato il Piano di programmazione…….…. - Utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui all’art. 44, comma 6-bis, del D. lgs. 148/2015, nel quale sono state definite le seguenti linee di intervento …………………………………………………………………………………………………………… da attuare in Convenzione con l’INPS, impegnando risorse pari a euro ………………………………... (in lettere……………………………………………………….); - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali” decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, che ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; premesso quanto sopra, le Parti concordano 6 Articolo 1 Oggetto e finalità della Convenzione 1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione, l’importo per la misura di politica attiva del lavoro finanziata con le risorse di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, articolo 44, comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari della citata misura. 3. L’attività di erogazione dell’importo legato alla misura di politica attiva ai beneficiari individuati dalla Regione è affidata all’INPS, in base alle specifiche di cui all’articolo 2. Articolo 2 Impegni delle Parti 1. La Regione individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i soggetti aventi diritto alla misura di politica attiva. 2. La Regione, ai fini del pagamento, invia all’INPS richiesta di pagamento della misura a favore dell’elenco dei beneficiari individuati ai sensi del comma 1, comunicando altresì i dati necessari al pagamento, l’importo spettante a ciascun beneficiario e il relativo periodo di riferimento. 3. La Regione, quale soggetto responsabile della misura di politica attiva, assume l’onere di controllare la correttezza e completezza dei dati dei beneficiari, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo presso il quale dev’essere inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario. 4. L’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, nei limiti degli importi indicati in premessa, avendo cura di verificare la sola esistenza in vita del beneficiario. 5. I pagamenti sono effettuati dall’INPS secondo le modalità definite dall’INPS e comunicate alla Regione. 6. La Regione può chiedere all’INPS di erogare prestazioni ulteriori rispetto alle misure cui si riferiscono gli importi indicati in premessa, con risorse a proprio carico, e previa costituzione di specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale (IBAN ………………………………………….…….…). Per tali prestazioni ulteriori, le Parti si impegnano a quanto previsto dai precedenti commi. Articolo 3 Responsabilità delle Parti 7 1. L’INPS non assume responsabilità alcuna relativamente alla effettiva sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, o per eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione. 2. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione non conforme nei dati e nelle modalità stabilite dall’Istituto e comunicate alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della presente Convenzione, non potranno essere imputati all’Istituto. 3. La Regione solleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità per eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS dalle spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui all’articolo 10. 4. L’INPS non assume, altresì, alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per ritardi della Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione del sussidio. 5. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli uffici della Regione stessa. 6. Per le controversie giudiziarie volte a ottenere il beneficio di cui alla presente Convenzione, o a contestarne l’importo, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva. Articolo 4 Regime fiscale 1. L'INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l’Istituto è tenuto a effettuare, ove previsto, all’atto del pagamento ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, le ritenute Irpef, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi. Articolo 5 Monitoraggio e rendicontazione 1. L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa. 8 2. L’INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base della rendicontazione annuale resa dall’Istituto. 3. La Regione è garante dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Istituto. 4. Qualora la Regione comunichi di voler erogare interventi di politica attiva ulteriori ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della presente Convenzione, l’INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della Regione il dettaglio dei singoli pagamenti. Articolo 6 Rimborso spese 1. La Regione riconosce all’INPS l’importo di 4,50 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio, nonché gli importi a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A. 2. La Regione riconosce inoltre l’importo una tantum, per le attività di sviluppo, implementazione informatica e supporto, pari a euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). 3. Detti importi sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e saranno erogati dietro presentazione di fattura elettronica a cura della Direzione Regionale INPS. 4. All’atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell’inadempienza di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. In caso di pignoramento del credito da parte dell’Agente della riscossione, conseguente all’inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato ed il credito dell’INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento. Articolo 7 Referenti della Convenzione 9 1. I referenti della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali tra le Parti sono riportati nell’Allegato 1, che è parte integrante della presente Convenzione. Articolo 8 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 1. Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto di nomina (Allegato 2). 2. Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato (INPS) si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante. 3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa. 4. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L’INPS assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori delle ipotesi di legge. 6. In conformità a quanto al precedente comma, assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. In particolare, l’INPS designa i propri dipendenti quali “Persone autorizzate” - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi 10 compiti, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito, l’INPS provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti. 7. L’INPS, in qualità di “Responsabile del trattamento”, è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.: 8. L’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. 9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE. Articolo 9 Misure di sicurezza 1. INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione. 2. In tale ambito INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. Articolo 10 Durata 11 1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, salvo proroga da attuarsi prima della scadenza mediante scambio di comunicazioni a mezzo PEC. La Convenzione vige in ogni caso nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione. 2. L’Istituto potrà procedere, anche oltre la data di vigenza della Convenzione, al completamento dei pagamenti a favore dei beneficiari il cui nominativo sia stato comunicato dalla Regione all’INPS entro il termine di vigenza della Convenzione medesima. Per la Regione * Per l’INPS * * Firmato Digitalmente 12 Allegato 1 Regione: referenti e indirizzo PEC Referente Amministrativo ____________________________________________________  Telefono:  e-mail: Referente tecnico: ___________________________________________________  telefono:  e-mail: PEC: *** INPS: referenti e indirizzo PEC Referente Amministrativo ____________________________________________________  Telefono:  e-mail: Referente tecnico: ___________________________________________________  telefono:  e-mail: PEC: 13 ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento La Regione …………………………………….. – rappresentata da ……………………, (di seguito, per brevità, solo la Regione) VISTO • Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”; • il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito “Codice”); • Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393; CONSIDERATO • che l’articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento; • il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che “Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (…) L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato. (…) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”. • che l’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre 14 unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”; • che l’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”; • che l’articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”; • che l’articolo 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona; • che l’art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. PREMESSO • che la Regione, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all’oggetto della Convenzione tra la Regione e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviata dalle Regioni/Province autonome; • che, per l’espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali; • che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; • che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare; tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione ……………………………..………. (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”), 15 DESIGNA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento UE, l’INPS, quale “Responsabile del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l’espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione ………………………………………………………….... INPS, rappresentato da …………………………………………………………………………….………., con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”). Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento ARTICOLO 1 Compiti del Responsabile del trattamento 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE - di cui all’articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima. 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati. 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento. 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’articolo 5 del Regolamento UE. 16 ARTICOLO 2 Modalità di espletamento dei compiti 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare. 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante. 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia. 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento UE. 2.5 L’INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE. ARTICOLO 3 Persone autorizzate al trattamento 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” nel rispetto degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’ art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo 17 dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le “Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza. 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti. 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell’articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri. ARTICOLO 4 Controlli e tracciamento degli accessi 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile. 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta. ARTICOLO 5 Registro dei trattamenti e nomina RPD 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE. 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell’articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell’INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Istituto. ARTICOLO 6 Comunicazione e diffusione dei dati 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare. ARTICOLO 7 Obblighi di collaborazione con il Titolare 18 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto. 7.2 Il Responsabile, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali. 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie. ARTICOLO 8 Ulteriori disposizioni 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare. ARTICOLO 9 Disposizioni finali 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali. 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della Convenzione. 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. 19 Il Titolare INPS per accettazione dell’incarico 20

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