Prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile. Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di idoneità del certificato medico introduttivo. Integrazione ai messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8 marzo 2019 per la difesa in giudizio e per la liquidazione della prestazione
Prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile. Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di idoneità del certificato medico introduttivo. Integrazione ai messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8 marzo 2019 per la difesa in giudizio e per la liquidazione della prestazione
Testo normativo
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 25-10-2019
Messaggio n. 3883
OGGETTO: Prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità
civile. Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di
idoneità del certificato medico introduttivo. Integrazione ai
messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8 marzo 2019
per la difesa in giudizio e per la liquidazione della prestazione
In seguito alle recenti pronunce della Corte di Cassazione riguardanti l’eccezione di
improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico o per certificato
medico negativo (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019), si
rende necessario integrare i precedenti messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8
marzo 2019, per fornire ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della
prestazione economica.
La Suprema Corte si è infatti pronunciata sulla fattispecie di incompleta compilazione della
domanda amministrativa – sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il
segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia nel
caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo – risolvendo in
favore della proponibilità della domanda giudiziale.
Alla luce di tali pronunce il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento
delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi
soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la
certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.
Pertanto, fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza
dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell’Istituto – nel
caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione
sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo –
avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda
amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.
Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di
accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice,
provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto
medesimo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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