Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018
Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 02-11-2018
Messaggio n. 4074
Allegati n.1
OGGETTO: Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo
42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l'assistenza al coniuge
convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal
computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo
24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte
costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018
La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 29 del 18 luglio 2018 ed allegata al presente messaggio, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti
all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario
previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia
fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
A seguito della decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario
di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per
assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei
sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
Si segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni
tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge
convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Si rammenta inoltre che la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra
persone dello stesso sesso, all’articolo 1, comma 20, prevede che “al solo fine di assicurare
l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e
nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso”.
Alla luce di quanto disposto, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge,
tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo
straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (si richiamano, al riguardo,
le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2017).
Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato
D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti
per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità
grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.
Le indicazioni fornite con il presente messaggio si applicano, a richiesta dell’interessato, anche
agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i
termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni relative agli applicativi informatici.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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