Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-12-2024
Messaggio n. 4097
OGGETTO: Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020. Obbligo di
comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, le quali
vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito
superiore al limite previsto dalla legge. In particolare, per la concessione di alcune prestazioni
economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti
beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a
presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino
integralmente (cfr. l’art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
Ciò avviene per la pensione di inabilità (cfr. l’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di
conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5), l’assegno mensile di assistenza
(cfr. l’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118), la pensione ai ciechi civili (legge 27 maggio
1970, n. 382) e la pensione ai sordi (cfr. l’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381).
Tali prestazioni vengono corrisposte se il soggetto titolare dimostri di possedere redditi
personali calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali,
non superiori al limite previsto dalla legge.
Tanto rappresentato, dalle verifiche effettuate sono stati individuati i soggetti titolari delle
suddette prestazioni economiche che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione di cui
al citato articolo 35 per l’anno 2020, nei confronti dei quali è stato avviato l’iter di sospensione
con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
I cittadini interessati sono stati, pertanto, invitati a comunicare all’INPS i redditi
posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le modalità illustrate di seguito:
direttamente online, accedendo all’area personale “MyINPS” del sito www.inps.it con la
propria identità digitale: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2,
Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE 3.0) attraverso il
percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda
Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” >
“Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis
D.L. 207/2008”;
tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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