Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4110/2024

Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024. Modifica inerente alla ricostruzione dei codici conguaglio all’interno del flusso Uniemens. Chiarimenti

Pubblicato: 03/12/2024 In vigore dal: 03/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024. Modifica inerente alla ricostruzione dei codici conguaglio all’interno del flusso Uniemens. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-12-2024 Messaggio n. 4110 OGGETTO: Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024. Modifica inerente alla ricostruzione dei codici conguaglio all’interno del flusso Uniemens. Chiarimenti Con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l’INPS ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo inerente alle assunzioni di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. In particolare, al paragrafo 3 del citato messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli. Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>. A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato: - con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”; - con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”. In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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