Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4121/2024
Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali
Riferimento normativo
Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali
Testo normativo
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale
Roma, 05-12-2024
Messaggio n. 4121
OGGETTO: Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti
della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali
L’Istituto ha aderito alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica
amministrazione”, come disciplinata dall’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
La Piattaforma Notifiche, prevista dall’art. 1, comma 402 della Legge Finanziaria 2020 (Legge
27 dicembre 2019, n. 160) è stata prevista dal Decreto Semplificazioni (art. 26 del Decreto-
legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale», poi modificato dal DL n. 77 del 31 maggio 2021). A corollario, il Ministro per
l’Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale ha emesso due decreti: il Decreto 8 febbraio
2022, n. 58, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2022 (“Regolamento recante piattaforma per la
notificazione degli atti della pubblica amministrazione”) e il Decreto 30 maggio 2002, in G.U. n.
180 del 3 agosto 2022 (“Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e
ripetizione delle spese di notifica”).
L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” - Servizio Notifiche Digitali) da parte
dell’Istituto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ex DM 58/2022, si inserisce in un più ampio
programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi
informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in
particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53
Piattaforma Notifiche.
L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e
comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND,
accessibile dai destinatari o direttamente (tramite Spid) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto
che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica
anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di
irreperibilità assoluta del destinatario.
Fondamentale, per quel che riguarda il valore legale delle notifiche, è l’art. 26 del Decreto
Semplificazioni n. 76/2020. In particolare:
il comma 17 stabilisce quali sono gli atti non notificabili sulla piattaforma SEND (atti del
processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo,
tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; atti della
procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602 diversi da quelli di cui agli articoli
50 commi 2 e 3 e 77 comma 2 bis, del medesimo decreto; atti dei procedimenti di
competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri
provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal
territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti
di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi);
Il comma 9 prevede un perfezionamento della notifica in base al principio della scissione
degli effetti per il notificante e il destinatario.
Essa si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla
piattaforma; la norma va letta con quanto previsto dal comma 10 secondo cui: “La messa a
disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce
qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla
notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione”;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in
formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica
certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette
al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se
l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta
ricezione in formato cartaceo.
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso,
tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Per i destinatari dotati di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, SEND
procede a notifica nel domicilio digitale: se la casella risulta satura dopo almeno 7 giorni
procede a nuovo tentativo e, in ulteriore ipotesi di esito negativo o se l'indirizzo elettronico del
destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita
area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del
messaggio, utile al fine del perfezionamento della notifica,
Per i destinatari di notifica cartacea, il comma 7 del medesimo Decreto n. 76/2020 prevede
l’applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sulla
notificazione degli atti giudiziari. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico
contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal
rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico (ipotesi già
contemplate nella norma del 1982), l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna
indagini per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile.
Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della
piattaforma. Se dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese
sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato
tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo
l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla
piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. La notifica dell’avviso di avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche
consente all’Amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti
oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di
perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO né da
SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’Ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà
a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta Postale Online o Mobile Inps ad
avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o
perfezionamento per decorrenza termini).
L'avviso notificato contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla
piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le
modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia
cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano
comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o un altro analogo
recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un
avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di
avvenuta ricezione.
L’Istituto è giunto alla fine dell’iter procedimentale prodromico all’adesione alla Piattaforma
dopo un periodo di test, reso possibile da un Protocollo d’intesa fra l’Istituto e PagoPA S.p.a.
dello scorso maggio. In sede di redazione dell’accordo di adesione, particolare attenzione è
stata dedicata all’aspetto della cooperazione fra le parti in relazione alle eventuali contestazioni
in sede giudiziaria sulla validità delle notifiche. Si è quindi previsto quale onere del Gestore
della Piattaforma, fra l’altro, di mettere a disposizione dell’Istituto tutta la documentazione
relativa alla singola notifica (e quindi ogni tipologia di attestazione, anche relativa ad esiti
negativi, in formato producibile in giudizio secondo le specifiche tecniche applicabili al Processo
Civile Telematico), sia quella trasmessa dall’Aderente, sia quella emessa che quella ricevuta
dalla Società, inclusa quella prodotta dall'addetto al recapito analogico; di mettere a
disposizione dell’Aderente ogni ulteriore documento, sia digitale che analogico, relativo alla
singola notifica; di prestare ogni collaborazione utile in ipotesi di contenzioso di terzi nei
confronti dell’INPS, relativo alla contestazione della validità delle notifiche.
Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre p.v. relative
ai provvedimenti di Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite della gestione privata; a seguire, di
rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus
indennità una tantum Area Pensioni.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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