Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura. Sospensione del versamento dei contributi per la valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ulteriori disposizioni
Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura. Sospensione del versamento dei contributi per la valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ulteriori disposizioni
Testo normativo
Roma, 09-12-2024
Messaggio n. 4156
OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Agevolazione per il
sostegno del lavoro in agricoltura. Sospensione del versamento dei
contributi per la valutazione di compatibilità della misura con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ulteriori
disposizioni
1. Premessa
Facendo seguito al messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024, con il presente messaggio si
comunica che, nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali in merito al quadro giuridico per la corretta applicazione
dell’agevolazione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio, 2024, n. 101, e alla luce del fatto che anche la
tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive
previste, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla
misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, il
pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre
2024 (che ha scadenza al 16 dicembre 2024) può essere effettuato fino al 17 marzo
2025, senza aggravio di sanzioni civili.
2. Soggetti interessati
La facoltà di effettuare il versamento della contribuzione tariffata che ha scadenza al 16
dicembre 2024 fino al 17 marzo 2025 spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone
agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva
agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate
ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1[1], flussi Uniemens-PosAgri relativi
al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza
che hanno prestato nel corso di tali trimestri la propria attività nei medesimi territori.
3. Istruzioni operative
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta
facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione
Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L’omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura
effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di
cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Sono esclusi dal perimetro di applicazione della sospensione i datori di lavoro con sede
legale e operativa presso zone comprese nelle aree alluvionate di cui al decreto-legge n.
61/2023 che ricadano nei territori montani e svantaggiati.
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