Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022. Istruzioni contabili
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-12-2024
Messaggio n. 4252
Allegati n.1
OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.
148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per
l’anno 2022. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024, sono state fornite istruzioni operative per la
fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di
solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei
decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i
cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30 giugno 2023.
Con il presente messaggio vengono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo in esame
le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non
ricomprese nell’Allegato n. 1 alla citata circolare n. 66/2024.
Le predette imprese, indicate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio possono usufruire delle
riduzioni contributive di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, mediante le operazioni
di conguaglio descritte al successivo paragrafo 3.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli
importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la
misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme
effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della
circolare n. 66/2024.
2. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente dell’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta
dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione
aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato
contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni
contributive ex lege 608/1996”.
3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del
flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali (cfr. l’Allegato n. 1), per esporre nel
flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare
all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L991”,
avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
• nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26
marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono
essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del
presente messaggio.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (Uniemens/vig).
4. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile dello sgravio contributivo in argomento valido per le aziende che
abbiano stipulato i contratti di solidarietà per periodi conclusi entro il 30 giugno 2023, avverrà
sul conto in uso GAW37352, istituito con la circolare n. 66/2024.
Il conto sopra riportato accoglierà le quote di sgravio contributivo esposte in Uniemens con il
codice causale “L991”, secondo le istruzioni operative riportate nel paragrafo precedente.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n.1
Numero e data del
Matricola Codice Fiscale Denominazione Periodi autorizzati
decreto
2204264587 02181640794 ADAMANTE S.r.l Dal 01-05-2022 al 30-04-2024 N. 199 del 26-07-23
7062445824 12723761008 ALHA AIRPORT FCO S.p.A. Dal 01-10-2022 al 30-09-2023 N. 165 del 19-07-23
6005718410 01494430463 B & B. SERVICE SOC.COOP. a responsabilità limitata Dal 01-11-2022 al 30-10-2023 N. 169 del 19-07-23
6706252008 03520650486 C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI ARL Dal 01-11-2022 al 31-10-2023 N. 48 del 13-02-23
1310387728 03955560374 CENTROGEST S.p.A. Dal 01-08-2022 al 31-07-2023 N. 186 del 26-07-23
1310387728 03955560374 CENTROGEST S.P.A. Dal 01-08-2022 al 31-07-2023 N. 51 del 13-02-23
8714020396 03482960121 CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.r.l. Dal 03-01-2022 al 02-01-2024 N. 197 del 26-07-23
5510480205 03884520820 DAMIR SRL Dal 01-08-2022 al 31-07-2023 N. 80 del 17-02-23
5133918954 12724251009 ESSE YOUNG S.r.l. Dal 24-10-2022 al 23-10-2023 N. 203 del 27-07-23
7030586816 07799580589 Essematica S.p.A. Dal 24-10-2022 al 23-10-2023 N. 47 del 13-02-23
1203765334 01461240168 FILATURA PREALPINA S.r.l. Dal 07-11-2022 al 06-09-2023 N. 242 del 31-07-23
9106324069 00167200245 FORINT S.P.A. Dal 12-09-2022 al 11-09-2023 N. 46 del 13-02-23
9102583778 00167200245 FORINT S.P.A. Dal 19-09-2022 al 18-09-2023 N. 66 del 17-02-23
1505802919 01573960174 FRANCHINI ACCIAI S.p.A. Dal 07-11-2022 al 06-11-2023 N. 196 del 26-07-23
1319679079 02957871201 GALOTTI S.r.l. Dal 17-01-2022 al 31-12-2023 N. 136 del 14-07-23
5141659047 09360001219 GESTIONI S.R.L. Dal 01-11-2022 al 31-10-2023 N. 55 del 13-02-23
0100228902 00070970843 GUADAGNI S.p.a. Dal 03-10-2022 al 02-10-2023 N. 101 del 23-03-23
7069964368 14783531008 I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Dal 01-08-2022 al 31-07-2023 N. 53 del 13-02-23
7903190586 12348220158 JOHNSON CONTROLS PRODUCTS ITALIA S.r.l. Dal 10-10-2022 al 09-10-2023 N. 143 del 14-07-23
8412186660 04974160261 LOGNET S.r.l. Dal 05-09-2022 al 31-08-2023 N. 58 del 13-02-23
0301545604 00435620422 M.B.B. ASCENSORI S.r.l. Dal 01-09-2022 al 31-08-2023 N. 211 del 27-07-23
8123482769 02777650017 M.C.E. S.r.l. Dal 05-09-2022 al 27-08-2023 N. 231 del 28-07-23
0916547433 01709130767 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE Dal 13-07-2022 al 12-07-2023 N. 111 del 06-06-23
2305323080 04766620282 SERVICE KEY S.p.A. Dal 25-10-2022 al 23-10-2023 N. 189 del 26-07-23
5510524653 00236310827 SO.RI. S.p.a. Dal 22-10-2022 al 21-10-2023 N. 96 del 23-03-23
0906199903 01105570194 TECNOLOGIE DIESEL S.p.A. Dal 29-08-2022 al 03-09-2023 N. 144 del 14-07-23
8136930202 00504830019 VALEO S.p.A. Dal 01-08-2022 al 31-07-2023 N. 218 del 28-07-23
Dal 04-07-2022 al 31-10-2022
7046859889 07864721001 VIVENDA S.P.A.
Dal 04-07-2022 al 03-07-2023 N. 113 del 07-06-23
1518010125 03576020980 WBFACTORY S.R.L. Dal 26-09-2022 al 25-09-2023 N. 129 del 13-07-23
8144130634 11228580012 YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ITALY S.R.LD. al 31-10-2022 al 07-08-2023 N. 110 del 06-06-23
8146080924 10110060968 YESMOKE S.r.l. Dal 01-10-2022 al 30-09-2023 N. 224 del 28-07-23
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