Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4364/2024

Profilazione dei medici certificatori. Istruzioni operative

Pubblicato: 18/12/2024 In vigore dal: 18/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Profilazione dei medici certificatori. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 19-12-2024 Messaggio n. 4364 OGGETTO: Profilazione dei medici certificatori. Istruzioni operative A decorrere dal 1° gennaio 2025 prenderà avvio la sperimentazione della riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste). In attesa dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 9, comma 7-bis, del citato decreto- legge n. 71/2024 e della pubblicazione della relativa circolare dell’Istituto, si riportano di seguito le modalità di profilazione dei medici, necessarie per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale www.inps.it. Al riguardo, si precisa che l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, stabilisce che: “Costituisce presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS, ai sensi del comma 2”. Il successivo comma 2 dell’articolo 8 prevede che: “L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1”. L'Istituto è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute. Infine, il medesimo articolo 8, al comma 5, stabilisce che:“Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’Inps, anche nel fascicolo sanitario elettronico”. Tale previsione normativa richiede necessariamente la firma digitale del certificato medico introduttivo da parte dei medici certificatori. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione di cui al citato comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024, per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta, per gli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, per i medici in quiescenza iscritti all’albo, per i liberi professionisti e per i medici in servizio presso strutture private accreditate, si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) relativo al triennio 2023/2025. Pertanto, in attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) riconosciuti a tutti i professionisti sanitari, è tenuto a fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici di cui al secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 8, per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori, come di seguito indicato. Ai fini dell’invio del certificato medico introduttivo, in attesa dell’adozione del citato regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, dal 1° gennaio 2025: i medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati (per i soggetti residenti/domiciliati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione) utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) già in loro possesso; al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. Dalla suddetta pagina il medico deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”; la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo. Relativamente ai medicidi cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 62/2024,in servizio“presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione ma, comunque, sono tenuti a firmare digitalmente il certificato medico introduttivo. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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