Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 23-11-2018
Messaggio n. 4378
OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18
gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi.
Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto-legge n. 55/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2018, (pubblicata
sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2018) ha disposto che gli adempimenti e i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e
interessi, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di gennaio 2019.
Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della predetta legge, con riferimento ai territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, è stata prorogata la ripresa
degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata, anche in forma rateale,
alla data del 31 maggio 2018 (cfr. il messaggio n. 3088/2018).
Nello specifico, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato
prorogato alla data del 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, previa
comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare
entro il 31 gennaio 2019, per la quale saranno fornite, con apposito messaggio, le necessarie
indicazioni operative.
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato
articolo 48, comma 13, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di
versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre
2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017.
Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di
rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai
sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 389/1989 e ss.mm.ii,, già in corso alla data dell’evento sismico. Ne consegue che, per
effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati
saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 31 gennaio 2019,
l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30
settembre 2017.
I contribuenti che hanno ripreso gli adempimenti e i versamenti sospesi in forma rateale a
decorrere dal 31 maggio 2018 ed hanno proseguito nel versamento delle rate dovranno
interrompere i versamenti a decorrere dal 01/12/2018. Il residuo debito potrà essere versato
in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019 oppure essere oggetto di una nuova rateazione con
la presentazione di una nuova domanda entro la citata data, secondo le modalità che verranno
successivamente rese note.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il
versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa, rimandando ad un successivo
messaggio, come sopra accennato, le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa
mediante rateazione a decorrere dal mese di gennaio 2019.
Si rammenta che, per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali già versati.
2.1 Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la “Sezione Inps” con le
modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS ed esponendo
la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito
(N964).
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a debito
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al versati
XXXX DSOS PPNNNNNCCN964
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli
adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato
in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 31 gennaio 2019.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento
sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N964” e le
relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad
un credito INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello F24, ovvero un credito
azienda o un saldo a zero.
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle indicazioni
fornite dall’Istituto con la circolare n. 204/2016 (cfr. il paragrafo 3.1).
2.2 Artigiani e commercianti
Per effetto della sospensione fino al 30 settembre 2017 del versamento della contribuzione
dovuta dagli artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti:
III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016);
secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30
novembre 2016);
IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017);
I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017);
saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto
della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20/7/2017);
II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017).
Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale,
dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una
dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile
per la determinazione della contribuzione dovuta.
Tali informazioni dovranno essere prodotte con il modello di rateazione anche per i soggetti
che intendono versare in unica soluzione.
2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e
primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2019, compilando la “Sezione
INPS” del modello F24 nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione
dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 31
gennaio 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello F24 nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione
della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono indicati nella lettera,
già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel cassetto
aziende agricole all’interno della sezione “news individuale”.
Si rammenta che i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i
trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, dovranno essere versati entro il 31 gennaio
2019.
Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016
e del 1° e 2° trimestre 2017, i cui adempimenti sono stati sospesi con le decorrenze e le
modalità previste nei decreti citati in premessa (cfr. la circolare n. 204/2016, paragrafo 3.4), le
aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all’invio dei
DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad
ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 4° trimestre 2018. Pertanto
la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 giugno 2019.
2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione
familiare
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione
della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella
lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei
contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel cassetto
previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”.
I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2019.
2.6 Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la
scadenza del 31 gennaio 2019 con le seguenti consuete modalità:
- utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it al
seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che
espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);
- online, sul sito Internet www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei
Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online
pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.
2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica
Le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica,
alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento
<AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice
33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi).
Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24, “Sezione altri enti previdenziali e
assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa
fattispecie (codice PX33).
3. Istruzioni contabili
Con riferimento alla contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi a
decorrere dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire secondo le nuove
disposizioni legislative e con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, si fa rinvio alle
istruzioni contabili fornite con la circolare n. 204/2016, con il messaggio n. 3124 del
27/07/2017 e con il messaggio n. 39828 del 07/12/2004.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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