Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Chiarimenti
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10-12-2021
Messaggio n. 4420
OGGETTO: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e
del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello
spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106. Chiarimenti
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (di seguito, anche decreto
Sostegni bis), ha previsto, all’articolo 43, comma 1, che: “Ai datori di lavoro privati dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore
creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile
entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già
fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei
contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.
Con la circolare n. 140/2021 l'Istituto ha precisato che: "L'esonero è riparametrato e
applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza
novembre 2021)".
Al riguardo si chiarisce che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine
decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell'esonero in
argomento, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di
competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l'esonero, quantificato in
base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere
applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di
competenza, come indicato nella circolare n. 169/2021.
Con apposito messaggio, che verrà pubblicato al termine della elaborazione delle
domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento
alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di
lavoro.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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