Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Prestazione Universale
Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Prestazione Universale
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 30-12-2024
Messaggio n. 4490
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in
materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione
della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n.
33”. Prestazione Universale
Premessa
L’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di
politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33”, ha introdotto, in via sperimentale per il periodo dal 1°
gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale.
In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 34 dispongono che: “1. È istituita, in via
sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale,
subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia
personale delle persone anziane non autosufficienti.
2. L'INPS provvede all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo,
dei soggetti anziani di cui all'articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie a
disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 3,
anche con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
La commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 3 del medesimo articolo 34, è stata
nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 16 ottobre 2024, n. 155.
Le indicazioni fornite dalla predetta commissione sono state oggetto di approvazione con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2024 (Allegato n. 1).
La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento di
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che: “Gli ATS garantiscono l'offerta dei
servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere
integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio
1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone
anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali
contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori
titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale”. In particolare, per quanto
attiene alle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021,
l’interessato in sede di domanda deve espressamente optare per il riconoscimento della
Prestazione Universale in sostituzione delle predette prestazioni.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni relativamente
alla prestazione in oggetto e si illustrano le modalità di presentazione della relativa domanda.
1. Beneficiari della prestazione
Possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti, in
possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) un’età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle
informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla
commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni
agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge
n. 18/1980, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il
richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
Si rappresenta che, qualora per qualsiasi motivazione, dovesse cessare il pagamento
dell’indennità di accompagnamento, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere
erogato.
Il cittadino può, in qualsiasi momento successivo all’accoglimento, rinunciare alla prestazione.
1.2 Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
Ai fini dell’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo si deve fare riferimento
alle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 34, comma 3, del
decreto legislativo n. 29/2024, approvate con il decreto ministeriale 19 dicembre 2024. In
particolare, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:
1. Requisito sanitario: VALUTAZIONE DELLA DISABILITÀ GRAVISSIMA
Ai fini della valutazione del grado di disabilità della persona di livello gravissimo vengono prese
a riferimento le indicazioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26
settembre 2016, come di seguito evidenziato:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr
mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione
visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10
per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL
di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5,
con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa
e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche.
In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza
continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente,
l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o
anche alla morte.
Ai fini della valutazione del grado “livello gravissimo di disabilità” si deve fare riferimento alla
documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di
erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate
indicazioni della commissione tecnico-scientifica.
2. Requisito sociale: VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve fare riferimento alla situazione della
persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale secondo lo schema di seguito
riportato:
QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
modulo DOMANDA RISPOSTA gradazione punteggio modalità
calcolo
soglia
minima
1 Presenza di altre persone SI presenza di 3
all'interno del Nucleo familiare? un'altra
persona
ultraottantenne
nel nucleo
presenza di 1 1
un'altra
persona con
età compresa
fra i 70 e gli 80
anni
presenza di 0
soggetti con
età inferire ai
70 anni
NO 5
2 L'assistito è l'unica persona con SI 0
disabilità all'interno del nucleo
NO presenza di 5
familiare?
infra 65 enne
100% e acc /
ultra 65 enne
con ind. acc.
Infra 65 enne 4
con 100% /
ultra 65 enne
"grave" 100%
Infra 65 enne 2 2
inv. 67-99% /
ultra 65 enne
"medio-grave"
67-99%
presenza di 0
disabile con
invalidità di
grado inferiore
ai precedenti
3 Nel caso in cui il nucleo familiare SI Assistenza 1 1
è composto esclusivamente da esterna fornita
soggetti ultra settantenni: è da familiari
presente un supporto
assistenza 0
assistenziale prestato da
esterna fornita
soggetti che non fanno parte del
da lavoratori
nucleo dell'assistito?
domestici
NO 2
4 Percepisce contributi, a carico SI importo 4
del sistema pubblico, inferiore a €
riconosciuti dalle Regioni e da 425
altri Enti Pubblici in relazione
importo fra € 3
alle necessità di assistenza non
425 e € 850
rientranti fra le prestazioni di cui
all'art. 1 comma 162-164 della importo da € 1
Legge 234/2021 851 a € 1300
importo 0
superiore a €
1300
NO 5
5 E' beneficiario di assistenze SI 1 g a 4
domiciliari garantite dalle settimana
strutture pubbliche locali
2 gg a 3
settimana
3 gg a 2
settimana
4 gg a 1 1
settimana
5 o più gg a 0
settimana
NO 5
6 É sottoposto a ricoveri e/o SI 1 g a 6
assistenza semiresidenziale settimana
diurna, fornita in day hospital
2 gg a 5
e/o in strutture pubbliche o
settimana
continuativa fuori dal proprio
domicilio 3 gg a 4
settimana
4 gg a 3 3
settimana
5 o più gg a 0
settimana
NO 7
punteggio base per livello di bisogno assistenziale gravissimo 8
Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale del richiedente.
La commissione tecnico-scientifica ha individuato pari a 8 il punteggio minimo per il
riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, pertanto,
risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra previste, ossia la sussistenza della disabilità
di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno pari a 8.
L’accertamento è effettuato con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a cura del
Centro Medico Legale sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi
dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di
presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato.
Il Centro Medico Legale, nelle ipotesi in cui ritenesse insufficiente la documentazione allegata,
inoltra al cittadino una richiesta di integrazione documentale, ai fini della verifica sanitaria.
Il verbale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale
è indicato il riconoscimento o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo, con
contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione
Universale.
In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.
2. Composizione della Prestazione Universale: quota fissa e quota integrativa.
Obbligo di spesa della quota integrativa
La Prestazione Universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è
erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda
ed è composta da:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui
all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del
medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;
b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a
850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità
di accompagnamento;
la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla
procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
Nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata sia la quota fissa, con
l’indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la
quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile
riconosciuto.
La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto
dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro
conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da
imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel
rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale
e locale.
3. Presentazione della domanda
La Prestazione Universale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 29/2024 è erogata
dall'INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso
dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente messaggio.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 1° giorno del
mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80
anni), direttamente, attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche” presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni,
Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti”
nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno
di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione
Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)” o per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla
legge n. 152/2001.
La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della
sperimentazione, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento
della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla
scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.
La lavorazione viene avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito
anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento, se successivo.
La procedura non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di
età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di inoltro della domanda.
3.1 Modalità di compilazione della domanda
La procedura per l’inoltro della domanda prevede la precompilazione di alcuni dati, sulla base
delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente la
prestazione. In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in modo
automatico, nella “Sezione del richiedente”, i seguenti dati:
cittadinanza;
residenza;
contatti.
Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato.
Nelle ipotesi in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario o un apolide, titolare di
permesso di soggiorno utile per accedere alle prestazioni di invalidità civile, il medesimo deve
inserire gli estremi del relativo documento. Nell’eventualità in cui il permesso di soggiorno sia
scaduto, il soggetto deve dichiarare di avere richiesto il rinnovo dello stesso, allegando la
ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
I dati che devono essere dichiarati dall’interessato sono:
- valore dell’ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro;
- titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.
In merito all’indennità di accompagnamento, in fase di domanda, il cittadino deve dichiarare,
inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di:
verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;
decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo
del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;
verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle
Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo
27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.
Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere
dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione dello specifico questionario come
indicato al paragrafo 1.2 del presente messaggio.
4. Consultazione della domanda
Il richiedente può consultare lo stato della domanda direttamente accedendo, con la propria
identità digitale, al sito dell’INPS o tramite i servizi offerti dagli Istituti di patronato o
contattando il Contact Center Multicanale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il
sabato dalle 8 alle 14, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da
telefono cellulare con tariffa stabilita dal proprio gestore telefonico).
5. Fonti di finanziamento della Prestazione Universale
Ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 29/2024 si rappresenta che il finanziamento
per la misura in commento,è pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro
per l'anno 2026, ripartito come segue:
a) quanto a 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 250 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Programma nazionale
«Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di
ammissibilità previsti dal Programma medesimo;
c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sulle disponibilità della
Missione 5 del PNRR.
6. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio
Le indicazioni relative alla gestione delle domande e ai controlli successivi, oltre che alla
valorizzazione delle attività, nonché le relative istruzioni contabili, saranno fornite con
successivi messaggi a seguito dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo n. 29/2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTA la legge 23 marzo 2023, n.33 recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore
delle persone anziane;
VISTO l’articolo 5, comma 2, lett. a), n.1 della citata Legge che prevede l’introduzione anche in via
sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti di una prestazione
universale;
VISTO il Decreto Legislativo del 15 marzo 2024, n. 29 recante “Disposizioni in materia di politiche in
favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge23
marzo 2023, n. 33”;
VISTO l’articolo 34 del citato Decreto legislativo con il quale è istituita la Prestazione Universale;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 35 del medesimo decreto, per accedere alla
prestazione universale è necessario essere in possesso di determinati requisiti, tra cui un livello di
bisogno assistenziale gravissimo;
RICHIAMATO altresì l’articolo 34, comma 2, del sopra menzionato D.lgs. n. 29 del 2024, il quale
prevede che “L'INPS provvede all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello
gravissimo, dei soggetti anziani di cui all'articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie
a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 3, anche
con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, e che, pertanto, la valutazione verrà
effettuata agli atti, senza la convocazione a visita del richiedente la prestazione;
VISTO in particolare il successivo comma 3 del medesimo articolo 34 il quale prevede che “Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è nominata una commissione tecnico-scientifica, con il
coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali mediante i rispettivi organismi di coordinamento,
per l’individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di
bisogno assistenziale gravissimo tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30
novembre 2016.”;
VISTO il proprio decreto n. 155 del 16 ottobre 2024, di istituzione della Commissione per lo studio
e l’analisi tecnica finalizzati all’individuazione degli indicatori volti a definire i criteri di classificazione
dello stato di bisogno assistenziale gravissimo di cui dell’articolo 34, comma 3, del Decreto
legislativo n. 29 del 2024;
TENUTO CONTO dei lavori svolti dalla Commissione, nel corso dei quali sono emersi contributi e
proposte volti ad individuare gli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato
di bisogno assistenziale gravissimo, anche rinvenendoli in base alle diverse necessità di sostegno e
cura dell’anziano non autosufficiente;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
PRESO ATTO delle diverse proposte pervenute e delle valutazioni espresse dai singoli componenti
della Commissione nel corso della seduta del 26 novembre 2024 e delle ulteriori valutazioni espresse
dai componenti assenti;
VISTO il “Documento finale - Analisi tecnica per l’individuazione degli indicatori volti a definire la
classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo”, approvato dalla Commissione
Tecnico - Scientifica di cui sopra;
RITENUTO di aderire agli esiti dei lavori della Commissione istituita con il D.M. n. 155 del 16 ottobre
2024, relativi all’individuazione dei criteri atti alla definizione dello stato di bisogno assistenziale
gravissimo, per la successiva adozione;
DECRETA
Articolo unico
(Adozione degli Indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo)
Al fine di individuare lo stato di bisogno assistenziale gravissimo, quale requisito per l’accesso alla
Prestazione Universale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n.29, sono
adottati gli indicatori di cui al “Documento finale - Analisi tecnica per l’individuazione degli indicatori
volti a definire la classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo” (Allegato 1), che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Al presente atto sarà data pubblicità nelle forme previste dall’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
Roma, 19 dicembre 2024
Marina Elvira Calderone
PREMESSA
Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 recante “Disposizioni in materia di politiche in favore
delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023,
n. 33”, si inscrive nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi PNRR e in particolare è strumentale
al perseguimento dei target individuati dalla Missione 5, componente 2, investimento 1.1 i e Missione
6, Componente 1, investimenti 1.1,1.2 e 1.3.
Con l’emanazione del citato provvedimento si mira in particolare a realizzare una serie di interventi
volti a prevenire l’istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti tali da consentire la
prosecuzione della vita in un ambiente familiare.
Al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno
della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti, l’articolo 34
del D.lgs. 29/2024 ha introdotto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 una
nuova prestazione denominata Prestazione Universale (PU), il cui riconoscimento è subordinato allo
specifico bisogno assistenziale. L’introduzione di tale misura permetterà di sostenere maggiormente
i nuclei familiari che non riescono a sostenere in modo adeguato i propri cari, in quanto non sempre
è possibile fronteggiare la spesa legata alla cura della persona.
Ai fini dell’erogazione del suddetto beneficio economico l’INPS, come stabilito dai commi 2 e 3 del
menzionato articolo 34, provvede all’individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello
gravissimo, dei soggetti anziani in possesso dei requisiti per accedere alla PU, sulla base delle
informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni afferenti all’individuazione
degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale
gravissimo, individuati dalla commissione tecnico scientifica appositamente istituita con decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 16 ottobre 2024, n. 155. La Commissione, ai fini
della definizione dei citati indicatori e in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 34,
ha tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali del 26 settembre 2016, avente ad oggetto gli stati di disabilità gravissima.
Tanto premesso, la Commissione, al termine di un ampio confronto e vista l’urgenza di provvedere
ai fini dell’avvio della nuova Prestazione Universale dal 01/01/2025, ha individuato gli elementi di
seguito indicati per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
La Commissione tecnico – scientifica, in particolare, ha utilizzato un approccio Multidisciplinare che
comprende sia la compromissione della salute della persona con disabilità (Approccio sanitario –
Valutazione della disabilità gravissima in coerenza con l’art. 3 del DM 2016) sia le problematiche
sociali (Approccio sociale - Valutazione del bisogno assistenziale gravissimo) e, pertanto, i criteri
individuati per la costruzione degli indicatori si riferiscono sia alla compromissione della salute della
persona con disabilità sia alle problematiche sociali.
1
Approccio sanitario - VALUTAZIONE DELLA DISABILITA’ GRAVISSIMA
Ai fini della valutazione del grado di disabilità della persona di livello gravissimo si farà
riferimento alle indicazioni previste dal DM 26 settembre 2016 art. 3, comma 2 (compresi i
relativi allegati), come di seguito evidenziato:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC)
e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal
livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo & le; 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) & ge; 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva
totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia,
a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della
classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni
psicofisiche.
In ogni caso è da considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua
24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale,
anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.
Ai fini della valutazione del grado “livello gravissimo di disabilità” si farà riferimento alla
seguente documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto
in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche:
Persona con disabilità in assistenza specialistica ambulatoriale: documentazione visita di
controllo per cure palliative, Codice 89.01.R, incluso rivalutazione del Piano Assistenziale
Individuale (PAI).
2
Persona con disabilità inserita in un percorso assistenziale integrato: documentazione
relativa alla VMD e PAI.
Persona con disabilità in cure palliative domiciliari: documentazione dell’Unità di Cure
Palliative (UCP) per cure di tipo specialistico.
Persona con disabilità in centro residenziale di Cure palliative – Hospice:
documentazione di “persona nella fase terminale”.
Persona con disabilità che è ricorso all’assistenza ospedaliera - codice diagnosi principale
ICD 9: V667 – Cure palliative, 365.15-Stadio terminale del glaucoma ad angolo aperto,
365.24-Stadio terminale del glaucoma ad angolo chiuso, 403.01-Nefropatia ipertensiva
maligna con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale, 403.11-Nefropatia
ipertensiva benigna con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale, 403.91-
Nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica di stadio V o di stadio
terminale, 404.02-Cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale, 404.03-Cardionefropatia ipertensiva
maligna con insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio
terminale, 404.13-Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca e con
patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale, 404.92-Cardionefropatia ipertensiva
non specificata senza insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di
stadio terminale, 404.93-Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza
cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale.
Persona con disabilità che riceve prestazioni sociali - Tabella 1 del decreto 8 marzo 2013
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, concernente “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei
controlli ISEE”:
Contributi economici: Codice A1.11 Assegnazioni economiche per il sostegno della
domiciliarità e dell'autonomia personale, ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica
finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la
permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in
strutture residenziali, Codice A1.14 Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi
residenziali, Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per
l’accoglienza in strutture residenziali;
Interventi e servizi: Codice A2.08 A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari,
prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche,
riabilitative) erogate “a domicilio” a persone non autosufficienti o di recente dimissione
ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita;
Servizi erogati attraverso strutture: Codice A3.01 Strutture semiresidenziali, Centri diurni per
anziani non autosufficienti, Centri diurni per persone con disabilità, A3.2 Strutture
residenziali, disabili gravissimi ospitati nelle strutture residenziali;
Agevolazioni tributarie: A5.06 Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, A5.07
Detrazione per spese relative a mezzi necessari all’accompagnamento e a facilitare
l’autosufficienza dei soggetti disabili
3
Approccio sociale - VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
In riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e abitativo si prevede la
somministrazione, in sede di domanda, di un breve questionario che ha funzioni di autodichiarazione
al fine di avere un quadro della situazione contingente del richiedente della prestazione al momento
della presentazione della richiesta. Il punteggio totale del questionario permette di rilevare le
condizioni di maggiore criticità in cui vive.
La predisposizione del questionario è stata formulata tenendo conto delle seguenti informazioni:
- Composizione del nucleo familiare;
- Eventuali contributi riconosciuti dalle Amministrazioni Locali e non rientranti fra le
prestazioni assorbibili ai sensi dell’art. 36, comma 4, D.Lgs 29/2024 (erogate nell’ambito
delle attività di cui all’art. 1 commi 162/164 della Legge 234/2021).
- Eventuali tipologie di assistenza già attivate a favore dell’interessato da parte delle strutture
pubbliche territoriali
Inoltre, per ciascun modulo è stata individuata la scala di valutazione del grado di bisogno
assistenziale gravissimo.
Ai fini dell’individuazione del livello minimo per il riconoscimento del bisogno assistenziale
gravissimo è stato considerato, per ciascun elemento dell’indicatore, il livello minimo di
punteggio attribuibile.
Tenuto conto dell’ampia variabilità dei supporti economici garantiti a livello locale da parte
delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle persone con disabilità gravissima si è
ritenuto di escludere da tale valutazione il modulo 4 che pertanto avrà valenza ai fini del
calcolo del livello di bisogno assistenziale gravissimo del soggetto richiedente la Prestazione
Universale ma non ha contribuito a determinare la soglia minima di riferimento per
l’attribuzione del beneficio come evidenziato nella matrice di specifica dell’indicatore
allegata.
4
QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
modulo DOMANDA RISPOSTA gradazione punteggio
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ultraottantenne nel nucleo
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presenza di un soggetto con età
1
1 Presenza di altre persone all'interno del Nucleo compresa fra i 70 e 80 anni 1
familiare? presenza di soggetti con età
0
inferire ai 70 anni
NO 5
SI 0
presenza di infra 65 enne 100% e
acc/ ultra 65 enne con ind. acc. 5
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infra65enne inv. 67-99%/ultra
2
65enne "medio-grave" 67-99%
2
presenza di disabile con
invalidità di grado inferiore ai 0
precedenti
N
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Assistenza
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1
1
3
presente un supporto assistenziale prestato da assistenza esterna fornita da
0
soggetti che non fanno parte del nucleo lavoratori domestici
dell'assistito? NO 2
importo inferiore a 425 € 4
Percepisce contributi, a carico del sistema pubblico, SI
importo fra 425 e 850 € 3
riconosciuti dalle Regioni e da altri Enti Pubblici in importo 851 a 1300 € 1
4 relazione alle necessità di assistenza non rientranti
importo sup a 1300 € 0
fra le prestazioni di cui all'art. 1 commi 162-164
della Legge n. 234/2021
NO 5
1 gg a settimana 4
SI 2 gg a settimana 3
5 E' beneficiario di assistenze domiciliari garantite 3 gg a settimana 2
dalle strutture pubbliche locali
4 gg a settimana 1 1
5 o più gg a settimana 0
NO 5
1 gg a settimana 6
2 gg a settimana 5
SI
É sottoposto a ricoveri e/o assistenza 3 gg a settimana 4
6 semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o 4 gg a settimana 3 3
in strutture pubbliche o continuativa fuori dal
proprio domicilio 5 gg o più a settimana 0
NO 7
punteggio base per livello di bisogno assistenziale gravissimo 8
5
La Commissione individua il seguente punteggio minimo per il riconoscimento del livello gravissimo
di bisogno assistenziale:
punteggio minimo = 8
I dati dichiarati in tabella saranno autodichiarati dall’interessato, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, e saranno oggetto di verifica sia direttamente a cura dell’Istituto, attraverso le banche dati
già a disposizione, sia per il tramite di verifiche con le strutture pubbliche territoriali.
La Commissione, pertanto, ai fini dell’individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello
gravissimo, dei soggetti anziani di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs 29/2024, indica i seguenti
elementi:
1. Sussistenza del livello di disabilità gravissima, come sopra individuato, nell’ambito
dell’approccio sanitario;
2. Sussistenza di un bisogno assistenziale gravissimo nelle modalità sopra individuate,
nell’ambito dell’approccio sociale, con un valore minimo di 8.
6
GLOSSARIO
Assistenza domiciliare l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che
garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata,
per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli
delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte
integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta. 1
Assistenza ospedaliera nell’ambito del ricovero ordinario, art. 38 (DPCM 12 gennaio 2017 Livelli
di assistenza nell'ambito delle reti di cure palliative): codice V667 ICD 9.
Assistenza residenziale: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure
palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso una struttura, denominata
«hospice».2
Assistenza specialistica ambulatoriale, con il relativo nomenclatore delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, art. 5 allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017 (Livelli di assistenza
nell'ambito delle reti di cure palliative): prevede, le visite multidisciplinari per le cure palliative,
inclusa la stesura del Piano di assistenza individuale (PAI) e le visite di controllo per la rivalutazione
del PAI.
Bisogno assistenziale gravissimo: Si riferisce a condizioni mediche che sono persistenti,
sostanzialmente disabilitanti o potenzialmente letali, e che richiedono trattamenti e interventi
attraverso un ampio spettro di servizi medici, sociali e di salute mentale. Queste condizioni richiedono
un approccio di gestione della cura multidisciplinare per garantire i migliori risultati possibili in
termini di salute fisica, sociale e mentale1. La definizione è stata sviluppata per aiutare i piani sanitari
a identificare e gestire i pazienti con bisogni complessi e diversificati.3
Centri residenziali di Cure palliative – Hospice, art. 31 DPCM 12 gennaio 2017 (Livelli di
assistenza nell'ambito delle reti di cure palliative): si garantisce l'assistenza residenziale ai malati nella
fase terminale della vita, in ambito territoriale. persone nella fase terminale della vita affette da
malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso
integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze
scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti
diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni
sociali, tutelari e alberghiere, nonché' di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe
multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice che, anche
quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza
sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza
di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore.
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF): La
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) è stata redatta
nel 2001 dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per misurare e classificare la salute e gli
stati ad essa correlati. Essa sostituisce la precedente classificazione dell'OMS denominata
1Art. 2 LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2 Art. 2 LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
3 Institute of Medicine (IOM).
7
"Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap - ICIDH" del 1980.
Nell'ICF la disabilità viene definita come la "conseguenza o il risultato di una complessa relazione
tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano
le circostanze in cui vive l'individuo". Al momento diversi gruppi internazionali stanno definendo
quesiti, coerenti con tale classificazione, da utilizzare nelle indagini di popolazione.4
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD IX -CIM): Classificazione redatta
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Strumento fondamentale per la codifica degli
eventi morbosi e delle cause di morte. È la traduzione italiana della "International Statistical
Classification of Diseases and related health problems (ICD)", basata sulle raccomandazioni
dell'organizzazione mondiale della sanità. Attualmente si è giunti alla decima revisione (ICD X)
utilizzata per le statistiche sulle cause di morte, mentre per gli utilizzi relativi alle statistiche sulle
dimissioni ospedaliere viene utilizzata la ICD-IX CM5.
Cure palliative domiciliari, art. 23 DPCM 12 gennaio 2017 (Livelli di assistenza nell'ambito delle
reti di cure palliative): sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli
formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui
all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione
artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale. Le cure
palliative domiciliari si articolano in 2 livelli: di base (costituito da interventi coordinati dal medico
di medicina generale con CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale) e
specialistico (costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari
dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati con
CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché' pronta disponibilità
medica e infermieristica sulle 24 ore). Richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in
carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI).
Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della
valutazione multidimensionale.
Cure palliative: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui
malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde
più a trattamenti specifici.6
Day hospice: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-
terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio. 7
Disabilità gravissima: “è persona con disabilità gravissima che necessita di assistenza continua 24
ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale,
anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte”8
4 Disabilità in cifre, Istat – Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5 Disabilità in cifre, Istat – Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6 Art. 2 LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
7 Art. 2 LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
8 G. Genta, Una sintesi (im)possibile, https://www.superando.it/2008/03/27/una-sintesi-impossibile/
8
Percorsi assistenziali integrati, art. 21 DPCM 12 gennaio 2017 (Livelli di assistenza nell'ambito
delle reti di cure palliative): è garantito l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico
della persona attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni (VMD), sotto il profilo clinico,
funzionale e sociale e la predisposizione di un Piano di assistenza individuale (PAI). La VMD
concorre a identificare il malato con bisogni complessi. Questi principi hanno una specifica rilevanza
per le cure palliative. In particolare, le cure palliative confermate dai LEA in questa cornice escono
dall’orizzonte temporale dell’end stage, estendendo il loro ambito di applicazione alle fasi precoci
della malattia inguaribile a evoluzione sfavorevole.
Persona con disabilità: È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche,
mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare
la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri,
accertate all’esito della valutazione di base.9
Popolazione target: si intende la popolazione di riferimento beneficiaria della prestazione
universale. Si tratta di persone anziane non autosufficienti che rispondono a determinati requisiti:
devono avere almeno 80 anni, presentare un bisogno assistenziale gravissimo, possedere un ISEE
sociosanitario valido non superiore a 6.000 euro ed essere titolari dell’indennità di accompagnamento
o, comunque, avere i requisiti per poterne beneficiare.
LIVELLI V E VI DI STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO SULLA BASE DEI BISOGNI
SOCIOASSISTENZIALI – DM n.77/2022.
Il decreto del Ministro della salute n. 77/2022 distingue la stratificazione del rischio in riferimento
alla classificazione del bisogno di salute, alla condizione clinica/sociale, al bisogno/intensità
assistenziale e alla presa in carico. Nella seguente tabella sono riportati i livelli V e VI, ovvero quelli
che hanno condizioni cliniche gravissime e che richiedono un sostanziale intervento sociale.
9 Art. 3 del D.lgs. n. 62/2024 va a modificare a commi 1,2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
9
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