Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4512/2024
Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni operative
Riferimento normativo
Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni operative
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 31-12-2024
Messaggio n. 4512
Allegati n.1
OGGETTO: Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n.
62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni
operative
Facendo seguito ai messaggi n. 4364 del 19 del dicembre 2024 e n. 4465 del 27 dicembre
2024, si precisa che i medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la
trasmissione all’INPS del certificato medico introduttivo, devono richiedere la relativa
abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del
modulo “AP110 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori”compilato
in ogni sua parte.
Il modulo “AP110” (Allegato n. 1) è anche scaricabile in formato .pdf editabile dal sito
istituzionale www.inps.it e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) alla
Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e
Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta abilitato, il medico ha accesso alla
procedura e può compilare il certificato medico introduttivo.
Il certificato medico introduttivo deve essere compilato dal medico certificatore, attraverso il
portale istituzionale, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE
3.0) attraverso l’apposito applicativo “Certificato medico introduttivo - Invalidità civile”.
Si ricorda che i medici di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo
3 maggio 2024, n. 62 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle
malattie rare), devono spuntare in procedura la struttura sanitaria di appartenenza.
Diversamente, i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del medesimo
decreto legislativo (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti
ambulatoriali del SSN, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in
servizio presso strutture private accreditate), dopo avere effettuato l’accesso nell’applicativo
per la redazione del relativo certificato, devono spuntare obbligatoriamente la seguente
dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini
di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024
dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in
corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale” (cfr. il
messaggio n. 4364/2024).
Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo in questa
fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024, la procedura presenta
in apertura un “instradatore” che indirizza il medico a seconda della provincia di
domicilio/residenza che deve selezionare su indicazione del cittadino.
Qualora il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) è ricompreso in una delle 9
province in sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone,
Salerno, Catanzaro e Sassari), la procedura indirizza il medico alla compilazione del nuovo
certificato introduttivo, che deve essere firmato digitalmente e che costituisce l’istanza di
“valutazione di base della condizione di disabilità” di cui al decreto legislativo n. 62/2024, senza
più necessità di presentazione della domanda amministrativa.
Se, invece, il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) ricade nelle altre
province, la procedura indirizza il medico alla compilazione del vecchio certificato introduttivo,
che deve essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile,
cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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