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Messaggio INPS 4512/2024

Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni operative

Pubblicato: 30/12/2024 In vigore dal: 30/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni operative

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 31-12-2024 Messaggio n. 4512 Allegati n.1 OGGETTO: Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni operative Facendo seguito ai messaggi n. 4364 del 19 del dicembre 2024 e n. 4465 del 27 dicembre 2024, si precisa che i medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’INPS del certificato medico introduttivo, devono richiedere la relativa abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del modulo “AP110 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori”compilato in ogni sua parte. Il modulo “AP110” (Allegato n. 1) è anche scaricabile in formato .pdf editabile dal sito istituzionale www.inps.it e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta abilitato, il medico ha accesso alla procedura e può compilare il certificato medico introduttivo. Il certificato medico introduttivo deve essere compilato dal medico certificatore, attraverso il portale istituzionale, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) attraverso l’apposito applicativo “Certificato medico introduttivo - Invalidità civile”. Si ricorda che i medici di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare), devono spuntare in procedura la struttura sanitaria di appartenenza. Diversamente, i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del SSN, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate), dopo avere effettuato l’accesso nell’applicativo per la redazione del relativo certificato, devono spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale” (cfr. il messaggio n. 4364/2024). Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo in questa fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024, la procedura presenta in apertura un “instradatore” che indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio/residenza che deve selezionare su indicazione del cittadino. Qualora il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) è ricompreso in una delle 9 province in sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari), la procedura indirizza il medico alla compilazione del nuovo certificato introduttivo, che deve essere firmato digitalmente e che costituisce l’istanza di “valutazione di base della condizione di disabilità” di cui al decreto legislativo n. 62/2024, senza più necessità di presentazione della domanda amministrativa. Se, invece, il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) ricade nelle altre province, la procedura indirizza il medico alla compilazione del vecchio certificato introduttivo, che deve essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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