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Messaggio INPS 4570/2018

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”

Pubblicato: 05/12/2018 In vigore dal: 05/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”

Testo normativo

Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni Roma, 06-12-2018 Messaggio n. 4570 OGGETTO: Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne” L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi. Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017). Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all’adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo. Analogamente a quanto precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”. Ne consegue che tali soggetti: a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019; b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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