Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4622/2018

Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. Cofinanziamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Criteri per il monitoraggio relativo agli anni 2018 e seguenti

Pubblicato: 10/12/2018 In vigore dal: 10/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. Cofinanziamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Criteri per il monitoraggio relativo agli anni 2018 e seguenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 11-12-2018 Messaggio n. 4622 OGGETTO: Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. Cofinanziamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Criteri per il monitoraggio relativo agli anni 2018 e seguenti L’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per ”i nuovi accessi all’assegno straordinario” erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. La norma, illustrata nei messaggi n. 2109/2017 e n. 3267/2017, si riferisce ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori. Per quanto concerne il campo di applicazione, tenuto conto dei pareri resi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con note del 12 maggio 2017 e del 22 marzo 2018, la norma de qua riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione. Attualmente, le società/gruppi d’impresa che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire degli stanziamenti di cui alla citata legge n. 232/2016 sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per quanto riguarda il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’Istituto ha adottato il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, contemperato con il criterio della data di presentazione della domanda. Pertanto, per la decorrenza del cofinanziamento a carico della GIAS è stato utilizzato il criterio di cassa in base al quale la decorrenza fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell’assegno straordinario. All’esito di tale monitoraggio è emerso che, per l’anno 2018, le risorse finanziarie stanziate per il cofinanziamento in argomento coprono le decorrenze di assegno straordinario da gennaio ad aprile 2018. Di conseguenza, per le decorrenze da maggio a dicembre 2018 il finanziamento è a totale carico delle aziende esodanti. Al fine però di dare continuità al cofinanziamento dei settori credito ordinario e credito cooperativo, e al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, i citati settori hanno proposto di utilizzare il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017, laddove le risorse finanziarie stanziate annualmente risultino esaurite secondo il criterio di cassa. Tale nuovo criterio consente di allocare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell’assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell’anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena siano disponibili le risorse negli anni successivi. Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha chiesto invece la conferma del criterio di cassa per le società destinatarie del Fondo di solidarietà di settore, nella considerazione che la permanenza dei lavoratori nella prestazione di accompagnamento a pensione è in media pari a 25 mesi. A seguito degli incontri svoltisi con i rappresentanti dei predetti settori, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Istituto, per valutare la fattibilità sia normativa che tecnica delle modalità operative proposte, il 9 luglio 2018 Abi, Federcasse e Ferrovie dello Stato Italiane hanno presentato un documento congiunto che prevede l’utilizzo del criterio di cassa per il settore FS e del criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo, mediante la ripartizione concordata delle risorse finanziarie previste dalla norma di riferimento. Valutata la fattibilità tecnica da parte dell’Istituto, sulla base dei dati relativi al numero degli accessi, alle decorrenze delle prestazioni e ai relativi importi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2 agosto 2018, e l’Ispettorato generale per la spesa sociale (Igespes) presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, con nota del 13 novembre 2018, hanno condiviso la proposta avanzata congiuntamente da Abi, Federcasse e Ferrovie dello Stato Italiane. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, per gli anni 2018 e seguenti, l’Istituto procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in parola utilizzando il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A fine di rendere operative tali nuove modalità di monitoraggio sono in corso di implementazione le procedure automatizzate di liquidazione dell’assegno straordinario dei citati settori Resta fermo che le predette modalità operative dovranno essere rivalutate qualora ai benefici in parola siano interessati ulteriori settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148/2015. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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