Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali
Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 07-02-2025
Messaggio n. 483
OGGETTO: Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni
in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo
incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui
relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività
stagionali
Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito alla
debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di
lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione
autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuta
nell’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203[1], è stato delineato il campo di
applicazione della lettera b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tale norma dispone che: “Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] b) ai
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”.
Con il presente messaggio si precisa che, in forza della previsione contenuta nel comma 28
dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a),
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale
NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione
con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi
anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per
lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto
2020).
Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica
3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a
decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il
31.12.2011”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, prevede che: “L'articolo 21, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che
rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni
dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o
collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo
quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
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