Indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022. Istanze di riesame
Indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022. Istanze di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-02-2024
Messaggio n. 491
Allegati n.2
OGGETTO: Indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende
private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico
nell’anno 2021 e nell’anno 2022. Istanze di riesame
1. Premessa
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), all’articolo 2-bis, ha previsto un’indennità una tantum di
importo pari a 550 euro per l’anno 2022, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, in possesso di
specifici requisiti legislativamente previsti.
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce che: “La disposizione di cui
all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento,
per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende
private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si
intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a
tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via
continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti
settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.
Attraverso la citata norma di interpretazione autentica viene, pertanto, chiarito che la
previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i
rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come
verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività
lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7
settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti
previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti, i cui aspetti di dettaglio sono stati indicati con la
circolare n. 115 del 13 ottobre 2022.
L’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023 ha, altresì, previsto un’indennità una
tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non
interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a
7 settimane e non superiori a 20 settimane.
Alla luce delle disposizioni previste dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n.
145/2023, e dell'ulteriore estensione della platea dei beneficiari della misura, per i lavoratori
interessati, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 è stata comunicata l'attivazione
del servizio per la presentazione delle domande e sono state fornite le relative istruzioni
operative per il riconoscimento dell'indennità una tantum per l'anno 2022; mentre con la
circolare n. 109 del 27 dicembre 2023 sono state fornite le relative istruzioni amministrative,
alla quale, pertanto, si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativamente previsti.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità previste dalla norma. Gli esiti della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato, sia da parte del cittadino
con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), accedendo alla sezione
del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”,
raggiungibile dalla home page seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso
alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, e selezionando, dopo il login, la
prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2022)” e/o
“Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2023)”.
Gli stati di lavorazione e gli esiti delle istanze presentate sono disponibili nella sezione “Dati
della domanda”; il provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono
presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Tanto premesso, con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di
gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle
istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state
respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti
normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle
Strutture territoriali.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione delle indennità in commento e la documentazione che il soggetto
interessato deve allegare all’istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1per le
domande dell’anno 2022 eAllegato n. 2 per le domande dell’anno 2023). Il termine non
perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente messaggio (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire
l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di
utile documentazione.
Nello specifico, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame”
disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite nel
paragrafo precedente.
La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della
relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Preliminarmente si precisa che, in caso di reiezione conseguente a una mancata o errata
valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e
complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture
territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della
documentazione prodotta dall’interessato.
Si rammenta che, tra i requisiti di accesso alle indennità una tantum in oggetto, il lavoratore,
alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di
lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico - né percettore della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi
percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui - alla data di presentazione delle domande delle
indennità una tantum in oggetto - sia titolare della prestazione NASpI e questa sia stata
sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o
inferiore a sei mesi.
Inoltre, ai fini dell’accesso alle indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di
un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
Si evidenzia che per i lavoratori interessati che abbiano presentato nell’anno 2023 la domanda
per l’indennità una tantum 2022, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di
lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione
dell’indennità NASpI, è effettuato non alla data di presentazione della domanda bensì alla data
del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare n. 115/2022
(cfr. il paragrafo 1 della circolare n. 109/2023).
Si precisa inoltre che:
in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati”
deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla
sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere.
Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro;
considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (espresso in
settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
(espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende per i primi un
arco temporale pari a 4 settimane, mentre per i secondi un periodo pari a 26 giorni.
Infine, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non
interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati; quindi 7 settimane corrispondono a
42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.
Tutti i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro
a tempo parziale ciclico - rispettivamente per l’anno 2021 e per l’anno 2022 -con il medesimo
datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
Allegato n. 1 (competenza 2021) - LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Contratto e/o buste paga da
cui si evinca la titolarità del
Essere lavoratori dipendenti di aziende private. non risulta essere lavoratore dipendente di aziende
rapporto di lavoro a tempo
2.1 Essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale private e/o titolare di un contratto di lavoro a tempo
parziale ciclico con aziende
ciclico nell’anno 2021. parziale ciclico nell’anno 2021.
private nell’anno 2021, e il
rispetto dei requisiti previsti.
Contratto e/o buste paga, da
cui si evinca la prevista
Avere svolto periodi non interamente lavorati di non risulta avere svolto periodi non interamente lavorati sospensione del rapporto di
3.1
almeno un mese in via continuativa nell’anno 2021. di almeno un mese in via continuativa nell’anno 2021. lavoro a tempo parziale
ciclico con aziende private
nell’anno 2021.
1
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Contratto e/o buste paga, da
cui si evinca la prevista
Avere svolto periodi non interamente lavorati non risulta avere svolto periodi non interamente lavorati
sospensione del rapporto di
4.1 complessivamente non inferiori a sette settimane e complessivamente non inferiori a sette settimane e non
lavoro a tempo parziale
non superiori a venti settimane nell’anno 2021. superiori a venti settimane nell’anno 2021.
ciclico con aziende private
nell’anno 2021.
Comunicazione circa la
cessazione del rapporto di
lavoro dipendente, integrata
5.1
con documentazione a
5.2 Non essere titolari di altro rapporto di lavoro risulta titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ad
comprova (copia della
5.3 dipendente ad esclusione del rapporto di lavoro part esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico, alla
lettera di dimissioni o di
5.4 time ciclico nell’anno 2021. data prevista dalla normativa di riferimento.
licenziamento o ultima busta
5.5
paga da cui si evince la data
di cessazione del rapporto di
lavoro).
2
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
risulta essere percettore della Nuova prestazione di
Non essere percettori della Nuova prestazione di
6.1 Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) alla data -
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
prevista dalla normativa di riferimento.
risulta titolare di un trattamento pensionistico alla data
7.1 Non essere titolari di trattamento pensionistico. -
prevista dalla normativa di riferimento.
3
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
L’indennità è corrisposta a ciascun soggetto avente
- risulta aver già percepito l’indennità. -
diritto una sola volta.
4
ALLEGATO 2
Allegato n. 2 (competenza 2022) - LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Contratto e/o buste paga da
cui si evinca la titolarità del
Essere lavoratori dipendenti di aziende private. non risulta essere lavoratore dipendente di aziende
rapporto di lavoro a tempo
2.1 Essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale private e/o titolare di un contratto di lavoro a tempo
parziale ciclico con aziende
ciclico nell’anno 2022. parziale ciclico nell’anno 2022.
private nell’anno 2022, e il
rispetto dei requisiti previsti.
Contratto e/o buste paga, da
cui si evinca la prevista
Avere svolto periodi non interamente lavorati di non risulta avere svolto periodi non interamente lavorati sospensione del rapporto di
3.1
almeno un mese in via continuativa nell’anno 2022. di almeno un mese in via continuativa nell’anno 2022. lavoro a tempo parziale
ciclico con aziende private
nell’anno 2022.
1
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Contratto e/o buste paga, da
cui si evinca la prevista
Avere svolto periodi non interamente lavorati non risulta avere svolto periodi non interamente lavorati
sospensione del rapporto di
4.1 complessivamente non inferiori a sette settimane e complessivamente non inferiori a sette settimane e non
lavoro a tempo parziale
non superiori a venti settimane nell’anno 2022. superiori a venti settimane nell’anno 2022.
ciclico con aziende private
nell’anno 2022.
Comunicazione circa la
cessazione del rapporto di
lavoro dipendente, integrata
5.1
con documentazione a
5.2 Non essere titolari di altro rapporto di lavoro risulta titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ad
comprova (copia della
5.3 dipendente ad esclusione del rapporto di lavoro part esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico, alla
lettera di dimissioni o di
5.4 time ciclico nell’anno 2022. data prevista dalla normativa di riferimento.
licenziamento o ultima busta
5.5
paga da cui si evince la data
di cessazione del rapporto di
lavoro).
2
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
risulta essere percettore della Nuova prestazione di
Non essere percettori della Nuova prestazione di
6.1 Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) alla data -
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
prevista dalla normativa di riferimento.
risulta titolare di un trattamento pensionistico alla data
7.1 Non essere titolari di trattamento pensionistico. -
prevista dalla normativa di riferimento.
3
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
L’indennità è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto
- risulta aver già percepito l’indennità. -
una sola volta.
4
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