Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di
Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
Testo normativo
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05-02-2021
Messaggio n. 515
OGGETTO: Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di
sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e
terze delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori
lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave,
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, in caso di sospensione della didattica in presenza di
scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a
carattere assistenziale. Rilascio della procedura per la presentazione
delle domande
Facendo seguito alla circolare n. 2 del 2021, con il presente messaggio si comunica il rilascio
della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario
per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il
territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per
chiusura centri assistenziali”.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto
(oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto
non rilascia più nuovi PIN;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
Si ricorda che:
- il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i
figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in
presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro
della Salute ai sensi dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020,
dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del
D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato
nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe.
- il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può
essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con
provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi
dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio
2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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