Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026
Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-02-2026
Messaggio n. 536
OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro
a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal
servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2025 ai fini
dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026
1. Premessa
L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La disposizione richiamata stabilisce il c.d. principio di onnicomprensività, che comporta
l‘assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al
rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.
L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche
quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati
possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella
nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del
lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali
venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha prorogato per il
triennio 2024-2027 quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213 (legge di Bilancio 2024), prevedendo, in deroga all’articolo 51, comma 3, prima parte
del terzo periodo, del TUIR, l’innalzamento da 258,23 euro a 1.000,00 euro del limite di
esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o
rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche
del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della
prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato
a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, previa presentazione al datore di lavoro di
una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. Al riguardo, si fa
rinvio a quanto indicato dalla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, commi da 386 a 389, prevede che, al ricorrere
delle condizioni ivi previste, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il
pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai
dipendenti stessi, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di
5.000 euro annui. Qualora il rimborso delle spese, ai sensi del comma 386, del citato articolo 1,
sia superiore al limite previsto dalla norma, solo la parte eccedente di tale limite concorre alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Considerato tale quadro normativo, qualora tali somme o valori a titolo di fringe benefit e
di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione
nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività
di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i
citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio
del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano
nell’anno d’imposta precedente.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle modalità e
alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati
relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal
servizio nel corso dell’anno 2025 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di
sostituto d’imposta.
2. Modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati
relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2025
L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto
d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere
telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della
dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli
adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto di imposta, i datori di lavoro interessati
devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2026 idati relativi ai compensi per fringe
benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2025 al personale cessato dal
servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno
essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di
rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al
contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”,
disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi
Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” >
“Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.
Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale
(“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di
scegliere fra le seguenti opzioni:
acquisizione di una singola comunicazione;
gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati
contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
visualizzazione del manuale di istruzioni.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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