Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 536/2026

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026

Pubblicato: 12/02/2026 In vigore dal: 12/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-02-2026 Messaggio n. 536 OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026 1. Premessa L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il c.d. principio di onnicomprensività, che comporta l‘assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha prorogato per il triennio 2024-2027 quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), prevedendo, in deroga all’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, l’innalzamento da 258,23 euro a 1.000,00 euro del limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. Al riguardo, si fa rinvio a quanto indicato dalla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, commi da 386 a 389, prevede che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Qualora il rimborso delle spese, ai sensi del comma 386, del citato articolo 1, sia superiore al limite previsto dalla norma, solo la parte eccedente di tale limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Considerato tale quadro normativo, qualora tali somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente. Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2025 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. 2. Modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2025 L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto di imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2026 idati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2025 al personale cessato dal servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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