Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 592/2025
Assegno di Inclusione. Attribuzione d’ufficio dei carichi di cura
Riferimento normativo
Assegno di Inclusione. Attribuzione d’ufficio dei carichi di cura
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-02-2025
Messaggio n. 592
OGGETTO: Assegno di Inclusione. Attribuzione d’ufficio dei carichi di cura
Premessa
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, ha
istituito la misura dell’Assegno di Inclusione (ADI). Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154, attuativo della misura, sono state definite le
modalità di accesso e di fruizione dell’ADI, mentre con la circolare n. 105 del 16 dicembre
2023, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione della citata misura.
Tanto premesso, con il presente messaggio, si forniscono indicazioni sulle nuove modalità di
gestione relative all’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura.
1. Attribuzione d’ufficio del coefficiente della scala di equivalenza legato al carico di
cura
L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, ai fini della determinazione della soglia di
reddito richiesta per l’accesso all’ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, prevede
l’attribuzione del parametro della scala di equivalenza di 0,40 al componente maggiorenne del
nucleo familiare beneficiario dell’ADI che abbia carichi di cura come definiti dall’articolo 6,
comma 5, lettera d), del medesimo decreto-legge, ossia nel caso in cui siano presenti nel
nucleo familiare soggetti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con
disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
In fase di prima attuazione della misura, nel modello di domanda è stata prevista l’indicazione
del componente (non più di uno per nucleo familiare) cui attribuire il carico di cura, anche al
fine di effettuare i relativi controlli con riguardo all’ulteriore componente familiare che viene
inserito nella scala di equivalenza.
Nel modello “ADI-Com esteso” è stata altresì prevista, successivamente alla presentazione
della domanda, la possibilità di indicare il soggetto cui attribuire il carico di cura, se non
indicato in domanda, o di indicare un soggetto diverso da quello indicato inizialmente.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e
migratorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata prevista l’attribuzione
d'ufficio del parametro 0,40 della scala di equivalenza anche nelle ipotesi in cui la presenza del
componente con carico di cura non risulti dichiarata in domanda, pur sussistendo i presupposti
di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.
Con le elaborazioni del mese di gennaio 2025 è stata avviata la nuova gestione dell’attribuzione
d’ufficio del carico di cura per le domande in stato “accolta” e in corso di pagamento, nonché
per le nuove domande in cui il carico di cura non sia stato dichiarato nel Quadro C del modello
di domanda dell’ADI.
Nello specifico, il parametro 0,40, quando attribuito d’ufficio, in presenza dei requisiti richiesti,
viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza
nel nucleo familiare dell’ADI.
In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali possono confermare il
carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro
componente maggiorenne del nucleo.
Anche le successive variazioni nell’attribuzione del carico di cura tra i componenti maggiorenni
del nucleo familiare devono essere gestite a cura dei servizi sociali, motivo per il quale si è
provveduto a eliminare la relativa sezione di compilazione dal modello di comunicazione “ADI -
Com esteso”.
Per le domande già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di
cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d’ufficio, si procederà, nel corso delle
liquidazioni delle prossime mensilità, anche al ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità
pregresse, integrando il beneficio economico già corrisposto, che verranno erogati a
conguaglio, in unica soluzione.
Si precisa, inoltre, che, nei casi in cui la mancata indicazione del carico di cura abbia
determinato il rigetto della domanda dell’ADI per il superamento della soglia dei requisiti
economico/reddituali, si procederà d’ufficio a riesaminare la relativa domanda, applicando il
coefficiente dello 0,40 sulla scala di equivalenza, con conseguente rielaborazione della soglia di
reddito familiare, previa nuova verifica dei requisiti, previsti per l’erogazione della misura.
Ne consegue che, solo nei casi in cui i requisiti siano accertati, le domande respinte potranno
passare in stato “accolta” con l’erogazione della prima mensilità e la conseguente elaborazione
di tutte le successive mensilità arretrate dovute, con la consueta cadenza quindicinale fino al
raggiungimento della mensilità di competenza corrente.
Si evidenzia inoltre che, nei casi di rielaborazione delle domande respinte per mancata
indicazione del componente con carico di cura, qualora si riscontri in procedura la presenza di
un’ulteriore domanda dell’ADI, avente data successiva alla prima istanza con esito “respinta”,
si procederà all’accoglimento della domanda precedentemente respinta, previa verifica di tutti i
requisiti di accesso, e al riconoscimento delle mensilità spettanti fino al raggiungimento della
prima mensilità di competenza erogata sulla domanda successiva in corso di pagamento. La
procedura dell’ADI porrà in decadenza la prima domanda con motivazione “Al momento della
presentazione della domanda o in fase istruttoria, il richiedente o un altro componente risulta
già presente in altra domanda di ADI”, e le liquidazioni proseguiranno sulla domanda proposta
successivamente.
2. Aggiornamento del modello di domanda dell’ADI
Nel modello di domanda dell’ADI, nella sezione relativa alla condizione di svantaggio, al fine di
agevolare la compilazione del modello da parte dei richiedenti l’accesso alla misura e la
successiva verifica da parte delle Strutture competenti (Comuni, Strutture sanitarie e Ministero
della Giustizia) è stato inserito l’elenco delle Strutture sanitarie di primo livello, associandovi
quelle di secondo livello.
Inoltre, nel servizio “Assegno di Inclusione (ADI)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.,
nella sezione “Manuali utente ed altri documenti”, è stata pubblicata l’intera articolazione delle
Strutture sanitarie (compresi i Distretti, ASTT, DDP, SerD, DSS, Ambito territoriale ASL, USL,
Centro di salute mentale ecc.) che possono avere rilasciato la certificazione/attestazione della
condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza, al fine di
agevolare l’individuazione della struttura di primo/secondo livello da inserire nell’apposita
sezione della domanda.
Infine, nei due nuovi campi a testo libero, inseriti nel modello di domanda, l’interessato può
indicare dettagliatamente la Struttura che ha rilasciato la relativa attestazione. Le informazioni
inserite in tale campo sono visualizzabili esclusivamente dagli operatori delle Strutture
competenti per la relativa verifica.
Si ricorda, da ultimo, che gli operatori delle Strutture sanitarie possono richiedere l’abilitazione
al servizio, ai soli fini della verifica della condizione di svantaggio e di inserimento nei
programmi di cura e assistenza, utilizzando il modello “AP64”, denominato “Richiesta di
abilitazione ai servizi telematici per le Aziende sanitarie”, da trasmettere, debitamente
compilato, con l’indicazione della Struttura sanitaria di primo livello di riferimento, alla
Struttura territorialmente competente dell’INPS, come indicato nel messaggio n. 623 del 10
febbraio 2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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