Articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015. Riassetto delle istruzioni per la registrazione in UniEmens delle fattispecie di licenziamento. Istruzi
Articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015. Riassetto delle istruzioni per la registrazione in UniEmens delle fattispecie di licenziamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08-02-2018
Messaggio n. 594
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge
di bilancio 2018). Incremento del contributo per l’interruzione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di
licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione
salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015.
Riassetto delle istruzioni per la registrazione in UniEmens delle
fattispecie di licenziamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano
dei conti.
1. Premessa.
Come noto, l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nel testo sostituito dall’articolo 1,
comma 250, della legge n. 228/2012, a far tempo dal 1° gennaio 2013 ha introdotto un
contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto
all’ASpI (ora NASpI).
La somma dovuta a tale titolo è pari al 41per cento del massimale mensile NASpI ex articolo 4,
comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre
anni. Con la circolare n. 44/2013, alla quale si rinvia, sono stati illustrati i criteri impositivi, la
misura del contributo ed i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo in
argomento.[1]
2. Modifiche alla disciplina del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n.
92/2012.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto modifiche alla
disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205/2017 dispone che “A
decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un
licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il
finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti
effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.
Tale disposizione determina, pertanto, l’aumento del contributo ex articolo 2, comma 31, della
legge n. 92/2012, a carico dei datori di lavoro tenuti al finanziamento della CIGS che
licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo.
La disciplina dei licenziamenti collettivi è regolata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, ai
quali, per quanto d’interesse, si fa rinvio.
3. Ambito di applicazione.
Sono soggetti al versamento del contributo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 137,
della legge n. 205/2017, esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della
contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel
campo di applicazione della CIGS.[2]
4. Decorrenza e misura del contributo.
Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di
licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex
articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è
costituito da una somma pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni
dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x
82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a €
2.972,04 (990,68 x 3).
Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da
12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di
durata del rapporto di lavoro.[3]
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale,
la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte.
5. Licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate
entro il 20 ottobre 2017.
L’articolo 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio 2018, dispone altresì che
“Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo
avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.
Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato,
anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota
percentuale del 41per cento, stabilita dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a
condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20
ottobre 2017.
Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre
2017, si deve tener presente che i datori di lavoro, che intendano attivare la procedura di
licenziamento collettivo, hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali
aziendali, costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/70, nonché alle rispettive
associazioni di categoria.
In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale (cfr. art. 4, co. 2, legge n. 223/91).
Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della
comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi (cfr. art. 4, co. 5, legge n. 223/91).
6. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens.
In occasione dell’adeguamento del sistema di compilazione della dichiarazione contributiva
idoneo a favorire la corretta gestione della nuova misura del contributo di licenziamento
previsto dalla legge di bilancio 2018, si procede al riassetto delle modalità di esposizione dei
codici <TipoCessazione> e dei correlati codici per la valorizzazione del predetto contributo
(elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>).
In particolare, ai fini della corretta gestione dell’obbligo di versamento del predetto contributo,
a partire dal 1° gennaio 2018, il <CodiceCessazione> “1A” assume la denominazione
“Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”. Sulla base delle modalità in uso,
le aziende esporranno il codice “1A“ ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo
incentivato (“1L”), licenziamento per cambio appalto (“1M”), licenziamento per cambio gestore
ex art. 2, D.I. 21.04.2011 (“1P”), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la
qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione
(“1R”).
Per il nuovo significato assunto dal codice “1A”, vanno inoltre esposti con evidenza separata le
risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai
codici di nuova istituzione “1Q” e “1U” (cfr. infra).
In relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (“1A”), le aziende
continueranno a valorizzare, nel flusso UniEmens del periodo di paga successivo a quello in cui
si verifica il licenziamento, il versamento del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 31,
della legge n. 92/2012 (41% massimale NASpI), nell’elemento <CausaleADebito>, di
<AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, utilizzando il codice causale “M400”, che mantiene il
significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”.[4]
A seguito della novella apportata dalla legge di bilancio 2018, ai fini della gestione del
versamento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nei casi di
licenziamento collettivo vengono istituiti, a partire da gennaio 2018, i seguenti nuovi codici
<TipoCessazione>:
a) “1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto
alla CIGS”. Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione
per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.
n. 148/2015, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della
legge n. 92/2012, nella nuova misura dell’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni
dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fissata dall’articolo 1, comma 137, della
legge n. 205/2017.
Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di
competenza gennaio 2018.
Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano
potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di
febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la
dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale,
devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di
<DatiRetributivi>
- il nuovo codice causale “M501”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1,
comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato
oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>,
l’importo da pagare;
- il nuovo codice causale “M502”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1,
comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato
oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>,
l’importo da pagare.
Come illustrato al precedente paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n.
92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale
di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di
accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (82% del massimale
mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per
tre);
b) “1U”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non
soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le
procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”.
Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla
contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di
licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della
legge n. 92/2012.
Trattandosi di datori di lavoro non soggetti alla CIGS, ai medesimi non si applicano le nuove
disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 137, della legge di bilancio 2018.
Pertanto, in questi casi la misura del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n.
92/2012 resta fissata al 41 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza
dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale.
Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di
competenza gennaio 2018.
Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano
potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di
febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la
dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale,
devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di
<DatiRetributivi>
- il codice causale in uso “M400”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di
interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge
n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare
(licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);
- il nuovo codice causale “M503”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2,
comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato
oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>,
l’importo da pagare.
Come illustrato al precedente paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n.
92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale
di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di
accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale
mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per
tre).
I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle
denunce di competenza febbraio 2018.
Al riguardo, si ricorda che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle ricadenti nella disciplina novellata
dall’articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il
termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la
cessazione del rapporto di lavoro.[5]
Pertanto, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va effettuato
entro il giorno 16 marzo 2018.
7. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile del contributo previsto dalla normativa di cui all’oggetto, si
istituiscono, nell’ambito della gestione contabile PTA – Gestione dei trattamenti
dell’Assicurazione sociale per l’impiego di cui all’art. 2 comma 1, della legge n.92/2012, i
seguenti nuovi conti:
- PTA21115 per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento, ai sensi dell’art.1, comma
137 della legge 205/2017 – anni precedenti;
- PTA21175 per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento, ai sensi dell’art.1, comma
137 della legge 205/2017 – anno in corso.
Nei predetti conti confluiranno i contributi che nel flusso Uniemens sono contraddistinti dai
codici di nuova istituzione con causale “M501” – “M502 “ - “M503” secondo le modalità
operative riportate nel paragrafo precedente.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. messaggio n. 4441/2015, par. 2.3.
[2] Cfr. par. 4.1 della circolare n. 9/2017.
[3] Cfr. par. 2 della circolare n. 44/2013.
[4] Si ricorda che il codice causale M400 va utilizzato anche per il versamento del citato
contributo ex art. 2, comma 31, della legge 92/2012, nei casi di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro a seguito della procedura obbligatoria, ex art. 7, legge 604/1966, come
modificato dall’art. 1, comma 40, legge 92/2012, di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, riferita ai lavoratori assunti ante 7 marzo 2015 (codice <TipoCessazione> “1H”)
ovvero a seguito dimissioni per giusta causa (codice <TipoCessazione> “1S”).
[5] V. par. 4 della circolare n. 44/2013.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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