Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 595/2025

Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Pubblicato: 16/02/2025 In vigore dal: 16/02/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17-02-2025 Messaggio n. 595 OGGETTO: Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) Premessa Con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025 sono state descritte le modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), nonché comunicate le tempistiche di pagamento delle relative prestazioni per il mese di gennaio 2025. Con il presente messaggio si illustrano le modalità attuative delle nuove previsioni normative. 1. Novità della legge di Bilancio 2025. Aggiornamento della modulistica L’articolo 1, comma 198, lettere a) e b), della legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1) e n. 2), e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 magio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, relativamente alle soglie economiche utili per l’accesso al beneficio e per il calcolo dell’importo dell’ADI. L’articolo 1, comma 198, lettera c), della legge di Bilancio 2025 è altresì intervenuto sull’articolo 12 del citato decreto-legge n. 48/2023, modificando i commi 2, 4, e 7, con riferimento alle soglie di accesso alla misura del SFL e agli importi mensili erogati, e inserendo il comma 7-bis, che disciplina la proroga della misura. In ragione di tali novelle normative, l’INPS sta provvedendo all’aggiornamento del modello di domanda ADI e dei modelli ADI-Com (ridotto ed esteso), nonché del modello di domanda SFL, che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale istituzionale www.inps.it. 2. Nuova soglia di reddito in caso di nucleo che risiede in un’abitazione in locazione L’articolo 1, comma 198, lettera a), numero 2.3), della legge di Bilancio 2025 prevede che le soglie relative al reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto- legge n. 48/2023, come modificate dalla medesima legge di Bilancio 2025, siano aumentate a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, come modificati dalla legge di Bilancio 2025, la soglia di 10.140 euro viene intesa come soglia per l’accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari che risiedono in un’abitazione in locazione. Ai fini della verifica del diritto e della determinazione dell’importo mensile, la procedura dell’ADI accerta che il nucleo familiare residente in un’abitazione in locazione abbia un reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, per poi determinare la quota riferita al supporto economico e alla quota di integrazione per il pagamento del canone di locazione nelle seguenti modalità: per la determinazione della quota di integrazione del reddito familiare (quota A), si procede alla moltiplicazione degli importi indicati nell’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, come incrementati dalla legge di Bilancio 2025 (6.500 euro, o 8.190 euro in caso di nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), con il parametro della scala di equivalenza dell’ADI del nucleo familiare, individuato ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 2. L’importo spettante è determinato dalla differenza tra l’importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra e il reddito del nucleo familiare. Nel caso in cui la differenza determini un valore negativo, l’importo della quota di integrazione del reddito è pari a zero; l’integrazione del canone di locazione (quota B) è riconosciuto fino all’importo di 3.640 euro. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge n. 48/2023. Di seguito, si riportano alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’importo dell’ADI in caso di nucleo monocomponente in cui il richiedente non sia in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1, residente in un’abitazione in locazione: 1. nucleo con reddito familiare pari a 0 euro e canone di locazione pari a 4.500 euro annui: quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 10.140 euro e rata mensile di 845 euro di cui 541,67 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione; 2. nucleo con reddito familiare pari a 6.500 euro e canone di locazione pari a 3.000 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.000 euro = importo annuo dell’ADI di 3.000 euro e rata mensile di 250 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 250 euro di quota di integrazione del canone di locazione; 3. nucleo familiare con reddito familiare pari a 8.140 euro e canone di locazione pari a 3.640 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 3.640 euro e rata mensile di 303,33 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione. 3. Modalità di attuazione della proroga della durata massima del SFL L’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), della legge di Bilancio 2025 ha inserito il comma 7- bis all’articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023, che prevede: "Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso". La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato. La proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 non si applica: ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024; ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione, tenuto conto che l’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), in argomento fa riferimento esclusivamente alla partecipazione a un corso di formazione. Ai fini del riconoscimento dell’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione la cui conclusione sia prevista successivamente alla scadenza delle dodici mensilità di fruizione della misura, nonché l’informazione dell’avvenuto aggiornamento del Patto di servizio personalizzato intervenuto prima della scadenza di fruizione delle prime dodici mensilità della misura. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione senza la possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi dodici mesi di proroga. Qualora l’informazione sull’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato non venga rilevata dalla piattaforma SIISL entro l’ultima delle dodici mensilità di fruizione del beneficio, la domanda viene posta nello stato “sospesa” con la seguente motivazione “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura”. Trascorsi novanta giorni dalla sospensione, in assenza dell’informazione sull’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, la domanda viene posta nello stato “terminata”. L’informazione relativa al Patto di servizio personalizzato aggiornato che venga rilevata tardivamente, ossia oltre la scadenza delle dodici mensilità, deve essere, in ogni caso, associata al corso di formazione in atto, ed essere registrata a sistema entro la scadenza delle prime dodici mensilità di fruizione della misura. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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