Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Bonus a favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. Criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Bonus a favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. Criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione
Roma, 09-02-2024
Messaggio n. 614
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022.
Bonus a favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno
per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di
mantenimento. Criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per
l'erogazione dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
1. Premessa
Con il presente messaggio si comunica che a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo
2024 è possibile presentare all’INPS la domanda per ottenere, in presenza dei necessari
requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi.
La misura in oggetto è prevista all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come sostituito
dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha istituito un fondo per il sostegno
in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità
di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2022.
Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in
parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto
a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per
inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso
l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni
oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito
percepito nel 2019.
I criteri e le modalità per la verifica del diritto all’erogazione del Bonus sono stati definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022.
2. Requisiti e criteri di erogazione del Bonus
La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS con le modalità di
seguito specificate, mentre la verifica dei necessari requisiti per ottenere il Bonus stesso è a
cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’erogazione del contributo è affidata all’INPS in forza di apposita convenzione stipulata ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M., adottata dall’Istituto con la determinazione
del Commissario straordinario n. 115/2023 e sottoscritta il 28 dicembre 2023.
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento
proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi, che non abbia
ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del
genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha
cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una
durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento
rispetto a quello percepito nel 2019. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di
bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del
mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174,00 euro.
3. Modalità di presentazione delle domande di Bonus
La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non
conviventi, deve avvenire attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o
divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile
sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di
secondo livello, CIE 3.0, CNS).
Le domande di contributo possono essere trasmesse, come precisato in premessa, dal 12
febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente
comunicate con apposito messaggio.
La sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” è raggiungibile dalla home
page del sito dell’INPS www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” >
“Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione
Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori
separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”.
In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore
richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. È altresì necessario
immettere i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento,
selezionando i dati dagli appositi menu a tendina.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del citato D.P.C.M., è necessario, inoltre, allegare
la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali,
ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento.
In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità
qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da
contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o
dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Nel caso in cui non si disponga contestualmente di tutte le informazioni o dei documenti
necessari è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza”
per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta
documentazione necessaria. Si sottolinea, tuttavia, che al fine di concorrere all’erogazione del
contributo, la domanda deve essere completata e presentata entro il termine previsto del 31
marzo 2024.
Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del
Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo
economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.
4. Misura del Bonus
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato
dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di
dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari,
fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.
Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha
alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e
dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
L’INPS è responsabile della sola erogazione degli importi, eventuali reclami e istanze di
riesame in ordine alla concessione e alla misura della prestazione sono di competenza
esclusiva del predetto Dipartimento e devono essere presentate dagli interessati
esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento medesimo.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia manleva espressamente l’INPS da qualsiasi
responsabilità, anche per i pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da
parte del Dipartimento stesso, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi
contenzioso e azione riconducibili alla convenzione, durante o dopo il termine di validità della
convenzione stessa.
Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche
della famiglia. Per l’erogazione del contributo l’INPS non assume alcuna responsabilità nei
confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell’accredito della provvista
occorrente per l’erogazione della misura.
Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del citato Dipartimento
non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato al
Dipartimento non potranno essere imputati all’INPS.
Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo, il Dipartimento è l’unico soggetto titolare
della legittimazione passiva.
Resta escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai
beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso.
5. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento del contributo in argomento si
istituisce una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per
conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ) come di seguito riportato:
- GPZ10334 – per contabilizzare le anticipazioni ricevute per l’erogazione del contributo;
- GPZ00334 – per rilevare il credito per l'erogazione del contributo;
- GPZ11334 – per rilevare il debito verso i genitori lavoratori separati o divorziati in stato di
bisogno, del contributo loro concesso e posto a carico del Fondo;
- GPZ25334 – per contabilizzare l’addebitamento del contributo a carico del Fondo;
- GPZ35334 – per contabilizzare gli oneri per l’erogazione del contributo posto a carico del
Fondo.
Gli accreditamenti a titolo di provvista e di rimborso spese riconosciuti all’Istituto devono
essere imputati al conto di nuova istituzione GPZ10334 (causale FC 13001), in sezione AVERE
sulla sede 0001 (Direzione Generale). L’informazione sulla consistenza della provvista deve
essere acquisita dall’applicativo di gestione della prestazione, che l’assume come limite di
spesa per il pagamento dei benefici in argomento.
L’erogazione dei contributi in trattazione, in base ai criteri definiti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, avviene con procedura accentrata e viene
rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto automatizzato sulla contabilità
di Direzione Generale, sede “0001”, che consente l’assunzione del debito, in AVERE, al conto
GPZ11334 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35334.
Contestualmente viene generata la scrittura per pari importo:
GPZ00334 a GPZ25334.
Sulla contabilità della medesima sede 0001 viene rilevato, dalla medesima procedura
gestionale, l'utilizzo della provvista in corrispondenza all’erogazione del contributo destinato ai
genitori separati in difficoltà, mediante biglietto tipizzato:
GPZ10334 a GPZ00334.
La Sede 0001 - Direzione Generale, previa emissione della relativa fattura, procede a rilevare il
recupero degli oneri bancari e postali, addebitandolo al Fondo per genitori lavoratori separati o
divorziati in stato di bisogno, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere
sulla specifica provvista, mediante la seguente scrittura (manuale):
GPZ10334 a GPA24040
(per il rimborso dei costi bancari a carico del Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
in stato di bisogno);
GPZ10334 a GPA 24140
(per il rimborso dei costi postali a carico del Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
in stato di bisogno).
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, rilevate sulla base del
flusso telematico di rendicontazione di Banca d'Italia, imputate in AVERE al conto già in uso
GPA10031, sono finalizzate a ricostituire l'ammontare della provvista e vengono imputate
automaticamente ai conti utilizzati per il pagamento originario, in sezione contraria con
contestuale chiusura delle partite.
Al conto GPA10031 è associato il codice bilancio già in uso e che viene ridenominato come di
seguito:
“3305 - Somme non riscosse dai beneficiari – contributo genitori separati in stato di bisogno –
GPZ”.
Delle somme riaccreditate e reintroitate automaticamente è data notizia al Dipartimento per le
politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dello
scambio dei dati previsto dalla menzionata convezione, per rendere possibile alla stessa la
valutazione dei motivi del riaccredito e la disposizione di eventuali nuove emissioni di
pagamenti.
Si riportano nell’Allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPZ10334
Denominazione completa Debito per le anticipazioni ricevute dal Dipartimento per le politiche per
la famiglia per l'erogazione del contributo concesso ai genitori separati
o divorziati in stato di bisogno, posto a carico del Fondo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 12-bis, comma
1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato
dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
Denominazione abbreviata DEB./DIP.POL.FAM.PER CONTR. GEN.SEP.IN STATO DI BISOGNO
Validità/Movimentabilità 01/2024 - S
Capitolo/Voce di bilancio PNE112015/8U2220099/8E2320099
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00334
Denominazione completa Credito verso il Dipartimento per le politiche per la famiglia per le
anticipazione per le erogazioni a carico del Fondo per genitori lavoratori
separati o divorziati in stato di bisogno, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall'art. 9-bis del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
1
Denominazione abbreviata CRD/ DIP.POL.FAM.PER CONTR. GEN.SEP.IN STATO DI BISOGNO
Validità/Movimentabilità 01/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11334
Denominazione completa Debito verso i genitori lavoratori separati o divorziati in stato di
bisogno, del contributo loro concesso, posto a carico del Fondo istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 12-bis,
comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato
dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
Denominazione abbreviata DEB/GENITORI SEPAR. IN STATO DI BISOGNO CONTR.DIP.POL.FAM.
Validità/Movimentabilità 01/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U4121011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25334
Denominazione completa Addebitamento al Dipartimento per le politiche della famiglia degli
oneri derivanti dall’erogazione del contributo a carico del Fondo per
genitori lavoratori separati o divorziati in stato di bisogno, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi ai sensi dell'art.
12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato
dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
Denominazione abbreviata ADDEBT/DIP.POL.FAM. CONTR. GEN.SEP.IN STATO DI BISOGNO
2
Validità/Movimentabilità 01/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35334
Denominazione completa Onere per l’erogazione del contributo posto a carico del Fondo per
genitori lavoratori separati o divorziati in stato di bisogno, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'art. 12-bis, comma
1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato
dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
Denominazione abbreviata ON. PER CONTR. GEN.SEP.IN STATO DI BISOGNO CARICO
Validità/Movimentabilità 01/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U4121011
3
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