Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 617/2024

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni operative e contabili

Pubblicato: 08/02/2024 In vigore dal: 08/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni operative e contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 09-02-2024 Messaggio n. 617 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni operative e contabili 1. Premessa Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 è stato illustrato il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito, anche decreto Lavoro). Successivamente, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento. Nel disciplinare la menzionata misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 30 del decreto Lavoro ha disposto, al comma 1, che la concessione del trattamento di integrazione salariale in commento[1] potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, e che il monitoraggio dei flussi di spesa fosse demandato all’INPS. Per favorire le suddette attività di monitoraggio, è stato previsto che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avvenisse da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, di cui all’articolo 30 del decreto Lavoro, è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015. Con il presente messaggio, quindi, si illustrano le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente alla disposizione in commento. 2. Istruzioni procedurali Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”. 3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue. Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione. 4. Istruzioni contabili Con i citati messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023 sono state fornite rispettivamente le istruzioni contabili per l’erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE. In conformità alle modalità operative e gestionali relative al pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro del trattamento di CIGS in commento, con il presente messaggio si istituiscono i conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento “L140” e del contributo addizionale codice causale “E614” da versare secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3: - GAU30487 - per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; - GAU21487 - per l’imputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, valida per entrambe le modalità di pagamento (diretto e a conguaglio), si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il citato messaggio n. 2512/2023. I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale. Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Riguardo alla durata, alle caratteristiche e alla regolamentazione normativa della misura di sostegno si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 2512/2023. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAU30487 Denominazione completa Onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti dalle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Denominazione abbreviata ON.TRATT. CIGS 15 MESI -A30 DL48/23, CONV.L.85/23 -DM Validità e Movimentabilità 01/2024 -P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002 Tipo variazione I Codice conto GAU21487 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE CIGS 15 MESI-A30 DL 48/23, CONV.L.85/23-DM Validità e Movimentabilità 01/2024 -P10 Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001

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