Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 23-02-2026
Messaggio n. 635
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di
sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Premessa
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento
della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS
a partire dal 1° gennaio 2027.
Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale nelle province di Catanzaro,
Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, successivamente
estesa, dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata,
Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta. La fase di
sperimentazione durerà sino al 31 dicembre 2026.
Tanto premesso, facendo seguito ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto[1], con il
presente messaggio si illustrano le novità introdotte dall’articolo 7 del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19, relative al completamento della fase sperimentale e all’entrata a regime
della riforma, a fare data dal 1° gennaio 2027.
1. Estensione della fase sperimentale ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo
n. 62/2024
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026 estende dal 1° marzo 2026 a ulteriori
quaranta province (cfr. l’Allegato n. 1) l’attività di sperimentazione di cui all’articolo 33 del
decreto legislativo n. 62/2024.
In particolare, il decreto-legge n. 19/2026 chiarisce che il regolamento adottato con decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
per le disabilità, 10 aprile 2025, n. 94, ai sensi dell’articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge
31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106,
relativo alla definizione dei criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello
spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, trova applicazione in tutti i territori
soggetti alla sperimentazione, comprese le nuove quaranta province, fino all’entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024.
2. Modifiche alla composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS
L’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2024, modifica la composizione delle Commissioni
medico-legali dell’INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (di seguito, anche UVB) di cui
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, a decorrere dal 20 febbraio
2026:
le UVB possono essere presiedute anche da medici specializzati in medicina del lavoro o in
altre specializzazioni equipollenti o affini;
nel caso non sia disponibile un medico con le suddette specializzazioni, l'INPS nomina,
come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di
accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
per le UVB per la valutazione dei minori, oltre alle modifiche suddette, è inoltre previsto
che, in ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione sia in possesso di una
specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o di specializzazioni equipollenti
o affini, o di una specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della
persona. Tale medico può partecipare alle UVB anche attraverso partecipazione a distanza
mediante video-collegamento.
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella in argomento, si riepiloga di seguito
la composizione delle UVB.
UVB per la valutazione di persone disabili maggiorenni:
- un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale,
in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia
disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno
un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
- un medico nominato dall’INPS;
- un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI,
ENS e ANFFAS);
- una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
UVB per la valutazione di persone disabili minorenni:
un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in
medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile
un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in
organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
un medico nominato dall’INPS;
un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI,
ENS e ANFFAS);
una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
In ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione deve essere in possesso di
specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini, o di
specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e, per tali
fattispecie, il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza
mediante video-collegamento.
La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero
può concorrere anche il professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di
Categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente della Commissione vale
doppio.
3. Trasmissione telematica dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita
L’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 19/2026, modificando l’articolo 15 del
decreto legislativo n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell’istanza per la predisposizione
del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la
Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell’interessato, per il tramite di un
apposito servizio messo a disposizione dall’INPS.
Conseguentemente, il certificato che attesta la condizione di disabilità è trasmesso dall’Istituto
agli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS) o agli Enti di cui all’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato per il tramite del citato
servizio.
Resta valido quanto previsto dal citato articolo 23, che riconosce alla persona con disabilità la
facoltà di presentare, in forma libera e in qualsiasi momento, l’istanza per la predisposizione
del progetto di vita presso l’ATS di riferimento del proprio Comune di residenza o presso altro
Ente individuato con legge regionale.
4. Rinvio
Con successivi messaggi saranno fornite ulteriori indicazioni operative inerenti
all’aggiornamento dei sistemi informatici, all’adeguamento della composizione delle UVB,
all’attivazione del servizio telematico per la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del
progetto di vita, alle convenzioni operative con le Regioni e i territori per la condivisione delle
banche dati e al calendario formativo su scala nazionale e regionale.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. i messaggi n. 4014 del 28 novembre 2024, n. 4364 del 19 dicembre 2024, n. 4465 del
27 dicembre 2024, n. 4512 del 31 dicembre 2024, n. 188 del 21 gennaio 2025, n. 662 del 21
febbraio 2025, n. 764 del 3 marzo 2025, n. 766 del 3 marzo 2025, n. 950 del 18 marzo 2025,
n. 983 del 20 marzo 2025, n. 1980 del 23 giugno 2025, n. 2216 del 10 luglio 2025, n. 2600 del
5 settembre 2025, n. 2806 del 25 settembre 2025.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Regione Provincia/province
Abruzzo Chieti
Basilicata Potenza
Calabria Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo
Valentia
Campania Caserta
Emilia-Romagna Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia Pordenone, Udine
Lazio Roma
Liguria La Spezia, Savona
Lombardia Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia,
Sondrio
Marche Ancona, Ascoli Piceno
Molise Campobasso
Piemonte Asti, Cuneo, Torino
Puglia Brindisi
Sardegna Cagliari
Sicilia Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen
Umbria Terni
Veneto Treviso, Venezia, Verona
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