Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017). Ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017: estensione del beneficio “a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016”
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017). Ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017: estensione del beneficio “a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016”
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 13-02-2018
Messaggio n. 661
Allegati n.1
OGGETTO: Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui
all’articolo 1, comma 353, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Legge di Stabilità 2017). Ordinanza del Tribunale di Milano del 12
dicembre 2017: estensione del beneficio “a tutte le future madri
regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si
trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma
353 della L. n. 232 del 2016”
Con le circolari n. 39 del 27/02/2017, n. 61 del 16/03/2017 e n. 78 del 28/4/2017 sono state
impartite le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di
cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con Ordinanza del 12 dicembre 2017, emessa nella causa iscritta al n. di R.G. 6019/2017, il
Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dell’APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini c/INPS
avverso le citate circolari Inps, in materia di “Premio alla nascita”, nella parte in cui è stato
limitato l’accesso al predetto beneficio economico ad alcune categorie di donne straniere e
precisamente alle donne titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo
periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998, della carta di soggiorno o carta
di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007.
Con il citato provvedimento è stato, inoltre, ordinato all’Inps di eliminare la condotta
discriminatoria attraverso “l’estensione del beneficio assistenziale denominato “premio alla
nascita” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che
si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del
2016”, procedendo alla pubblicizzazione dell’ampliamento del novero dei beneficiari “attraverso
la pubblicazione di una nota informativa sulla home page del proprio sito internet” (così
l’Ordinanza).
Con il presente messaggio, al fine di ottemperare all’Ordinanza in oggetto, si forniscono le
prime istruzioni per l’estensione del beneficio nei termini disposti dal Tribunale di Milano.
La procedura di presentazione telematica della domanda è stata, in tal senso, implementata.
Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in
Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n.
78/2017, saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza n. 6019/2017.
Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla
Struttura territoriale competente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Istituto e
allegato al presente messaggio (all.1).
La struttura territorialmente competente valuterà, in base alla citata Ordinanza, la sussistenza
dei requisiti sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia con riferimento agli altri
requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
In ottemperanza al disposto dell’Ordinanza è stata, inoltre, pubblicata una nuova scheda
informativa ed una news sull’Home page del sito dell’Istituto, finalizzata a pubblicizzare
l’ampliamento del novero dei beneficiari.
I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione
del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento
giurisprudenziale.
All.1- istanza riesame premio nascita straniero
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Sede di……….
indirizzo……
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
OGGETTO: Istanza di riesame ai sensi dell’Ordinanza del Tribunale di Milano n.6019/2017 della domanda
di Premio nascita art.1, comma 353, Legge n. 232/2016 (c.d. bonus mamma domani)
Dati della richiedente .......................... ...................................... ........................................
(cognome) (nome) (codice fiscale)
Chiedo il riesame della domanda di premio alla nascita presentata in data ...... protocollo.......
□ Dichiaro sotto la mia responsabilità che alla data della predetta istanza ero regolarmente presente in
Italia per il seguente titolo………………………………;
□ Dichiaro sotto la mia responsabilità che alla data della predetta istanza ero in possesso del seguente
titolo di soggiorno :
..............................................................................
Indicare gli estremi del documento
Numero del permesso .................
data di rilascio.......................
data di scadenza ............
Questura che ha rilasciato il permesso .........................
Data...................... Firma.....................................
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 661/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.