Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 684/2024
Assegno di inclusione (ADI) - Descrizione stato domanda
Riferimento normativo
Assegno di inclusione (ADI) - Descrizione stato domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-02-2024
Messaggio n. 684
Allegati n.1
OGGETTO: Assegno di inclusione (ADI) - Descrizione stato domanda
Premessa
L’Assegno di inclusione (ADI) viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei che presentano la
richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con
esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. L’esito delle
domande è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie
credenziali.
Domande accolte
Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente
la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli
componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala
di equivalenza.
La Carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali e viene consegnata anche nei casi in cui il
soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.
Gestione delle domande respinte
Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma
sono respinte.
Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della
domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà
disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di
riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in
cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Domande nello stato “in evidenza” e “di sospensione”
Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste
nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e
potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE
presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia
delle Entrate.
L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:
qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio
mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali
eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui
all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al
soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:
- presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la
completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata
presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto
della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale
presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva
qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.
Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o
difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata
l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e
difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria;
se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento
giustificativo, né ha rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure i
documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene
respinta.
Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i
dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR)
Per tutte le domande di Assegno di Inclusione (ADI) si tiene conto, in fase istruttoria, dell’esito
delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare auto dichiarato in DSU e quello
risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).
Pertanto, nel caso in cui da tale confronto emerga una qualunque discordanza sulla
composizione del nucleo, la domanda di ADI viene posta automaticamente in “sospensione”,
al fine di consentire alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del
nucleo medesimo.
Infatti vi sono delle eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in
alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della
DSU (art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 ed art. 2 comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) e, sebbene discordanti
rispetto alle risultanze di ANPR, sono da ritenere coretti.
Sarà, dunque, onere della Sede Inps competente accertare la correttezza di quanto auto
dichiarato nella DSU. Ciò deve avvenire in base alle norme generali in materia di
autocertificazione e nel rispetto delle regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo
ai fini ISEE che, in via esclusiva, non consentono di far riferimento alla composizione del
nucleo presente in anagrafe nazionale della popolazione residente (cfr. parr. da 1.1.1 a 1.1.10,
parte 2 delle Istruzioni alla compilazione della DSU, FAQ ISEE presenti nel portale ISEE).
All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE,
e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel caso in cui, invece, dall’accertamento risulti,
nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la
funzione di annullamento della “sospensione”, consentendo il completamento favorevole
dell’istruttoria.
Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente
elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della
discordanza da parte dell’operatore di sede.
Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono disciplinate dall’articolo 4 commi 6 e dai
commi 7, e 8 dello stesso articolo del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
13 dicembre 2023, n.154.
Si tratta, per lo più:
- delle verifiche che INPS sottopone ai Comuni in relazione ai controlli anagrafici per i
quali non abbia un esito certo dall’elaborazione dei propri archivi e di quello dell’Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR) e per i quali, qualora l’esito delle verifiche non
venga comunicato entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’ Istituto, INPS procederà
ad accogliere la richiesta;
- delle verifiche delle attestazioni di svantaggio rilasciate dal Comune o dai servizi sanitari
ovvero dell’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei comuni o delle
Strutture sanitarie, nelle quali sia stato auto- dichiarato il possesso ai sensi del comma 4
dell’articolo 4 sopra richiamato e per le quali , in assenza di riscontro entro sessanta giorni
dalla comunicazione da parte dell’INPS, INPS procede ad accogliere la richiesta.
Si riporta, nell’allegato 1, una prima tabella riepilogativa degli stati della domanda consultabili
nella procedura ADI e nel portale SIISL.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Allegato n. 1
ALLEGATO 1
Allegato n. 1 - Tabella riepilogativa degli stati della domanda
STATO PROCEDURA ADI STATO PORTALE SIISL
Acquisita: la domanda è in stato “Acquisita” Acquisita: in questa fase il richiedente ADI
quando l’iter di presentazione e sottoscrizione è può confermare l’iscrizione al SIISL,
stato completato. La domanda e le dichiarazioni precompilare e sottoscrivere il Patto di
rese sono consultabili sul servizio ADI attivazione digitale (PAD) del nucleo.
(direttamente dall’interessato o da intermediario
tramite il numero di protocollo rilasciato o il Codice
fiscale del soggetto richiedente).
Nello stato “Acquisita” vengono avviate i controlli
istruttori per la verifica del diritto al beneficio.
Acquisita in attesa mod.Com: la domanda è in Acquisita
attesa della presentazione del modello ADI-Com
È possibile consultare il dettaglio dello stato
Ridotto nel quale è necessario dichiarare i redditi
domanda sul servizio ADI accessibile dal
percepiti con l’attività lavorativa indicata nella
portale www.inps.it
domanda di ADI.
Annullata: il richiedente o l’intermediario delegato Annullata
ha proceduto alla richiesta di annullamento
A seguito della richiesta di annullamento
dell’istanza di accesso all’ ADI. A seguito
della domanda, non sarà più possibile
dell’annullamento, sarà possibile inviare una
sottoscrivere il PAD per quella domanda e
nuova domanda di accesso alla prestazione
completare il percorso d’attivazione.
tramite il servizio ADI.
Sospesa per accertamento: la domanda è in stato Acquisita
Sospesa per accertamenti in attesa del
È possibile consultare il dettaglio dello stato
completamento di ulteriori verifiche nei seguenti
domanda sul servizio ADI accessibile dal
casi:
portale www.inps.it
accertamento da parte del Comune del possesso
dei requisiti di residenza
verifiche a seguito dell’individuazione di
discordanze ISEE/ANPR
verifica della condizione di svantaggio e
inserimento in percorsi di cura e assistenza presso
i servizi socio sanitari
Sospesa in corso fruizione: la fruizione della Sospesa: la fruizione della misura è
prestazione è interrotta in quanto non risultano interrotta in quanto non risultano soddisfatti
più soddisfatti i requisiti per percepire l’indennità i requisiti per la prosecuzione dell’erogazione
per il verificarsi di eventi connessi al percorso di della misura o per il verificarsi di eventi
attivazione. I dettagli sono disponibili connessi al percorso di attivazione.
selezionando il simbolo “!” e consultando Consultando la procedura ADI è possibile
l’apposito banner. conoscere la motivazione con le indicazioni
per intervenire.
Nota:
Il percorso di attivazione e i servizi del SIISL
- avvio attività di lavoro non comunicata; è
continueranno ad essere disponibili.
necessario presentare ADI Com entro 30 gg
- mancata presentazione ai servizi sociali entro
120 gg
- mancata presentazione ogni 90 gg ai servizi
sociali
- mancata presentazione ai centri per l’impiego
entro 60 gg
- mancata conferma ogni 90 gg della
partecipazione alle attività ai centri per l’impiego
- avvio rapporto lavoro a termine da 1 a 6 mesi;
pagamento sospeso con possibilità di
riattivazione al termine attività di lavoro.
La prestazione può essere sospesa anche per la
mancata verifica positiva di alcuni requisiti
durante i controlli mensili per situazioni che
possono essere sanate.
In evidenza alla sede (istruttoria): sono presenti Acquisita
delle omissioni e/o difformità nella DSU ai fini ISEE
utile all’accesso all’ADI.
È possibile consultare il dettaglio dello stato
domanda sul servizio ADI accessibile dal
portale www.inps.it
In evidenza alla sede (rinnovi mensili): sono In evidenza sede
presenti delle omissioni e/o difformità nella DSU
È possibile consultare il dettaglio dello stato
ai fini ISEE utile all’accesso all’ADI.
domanda sul servizio ADI accessibile dal
portale www.inps.it
Verificata L’istruttoria è stata completata con Verificata l’attività istruttoria sulla
esito positivo delle verifiche istruttoria sulle procedura ADI è stata completata con esito
domande. Sarà possibile procedere con la positivo. Sarà possibile procedere con la
compilazione e la sottoscrizione del PAD sul SIISL, compilazione e la sottoscrizione del PAD,
qualora il richiedente non abbia già provveduto. qualora non si fosse già provveduto.
Respinta la domanda è in stato “Respinta” Respinta A seguito della reiezione della
quando l’attività istruttoria è stata completata con domanda di accesso all’ADI, non sarà più
esito negativo. possibile sottoscrivere il PAD e completare il
percorso d’inclusione sociale o di attivazione
lavorativa.
Accolta: la domanda è in stato Accolta quando, a Accolta: l’istruttoria della domanda è stata
seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, si è completata con esito positivo sul servizio
provveduto sul SIISL alla sottoscrizione del Patto ADI e il Patto di Attivazione Digitale del
di Attivazione Digitale (PAD) e dunque la nucleo (PAD) risulta sottoscritto. Il
prestazione puo’ essere erogata. I requisiti di richiedente puo’ essere convocato dai servizi
accesso all’ADI , in fase di rinnovo mensile, sono sociali per la valutazione multidimensionale.
oggetto di controlli istruttori che potranno
determinare decadenza o revoca dalla misura. Le
dichiarazioni rese in fase di domanda di accesso
all’ADI sono oggetto di verifica successiva, anche
a campione, ed eventuali false od omesse
dichiarazioni comportano la revoca della misura.
Terminata: sono stati fruiti i 18 mesi del beneficio Terminata: sono stati fruiti i 18 mesi del
beneficio
Revocata: intervenuta successiva verifica Revocata: a seguito di successiva verifica
dell’assenza dei requisiti, già in fase di dell’assenza dei requisiti già in fase di
presentazione domanda. I dettagli e le motivazioni presentazione domanda.
sono disponibili selezionando il simbolo “!” e
consultando l’apposito banner. È possibile
richiedere il riesame
Decaduta: verifica del venir meno dei requisiti in Decaduta: verifica del venir meno dei
corso di erogazione della misura. I dettagli e le requisiti in corso di erogazione misura o
motivazioni sono disponibili selezionando il comunque per domanda in fase accolta
simbolo “!” e consultando l’apposito banner. È
Possibile richiedere il riesame
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