Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020.
Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 17-02-2021
Messaggio n. 689
OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di
lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14,
comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all’articolo 1, comma
311, della legge n. 178 del 2020.
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni
in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Tale
previsione è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui
ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.
Sono stati evidenziati dubbi interpretativi da parte delle Strutture territoriali circa l’espressione
utilizzata dal legislatore laddove la norma prevede che l’accordo collettivo aziendale sia
stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale”.
In particolare, è emerso che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità
NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la
firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Sulla tematica si fa presente che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione
dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di
queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla
prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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