Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 696/2018
Benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’articolo. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Presentazione delle istanze.
Riferimento normativo
Benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’articolo. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Presentazione delle istanze.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 15-02-2018
Messaggio n. 696
OGGETTO: Benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’articolo. 1, comma
246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Presentazione delle
istanze.
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata
pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
L’articolo 1 della richiamata legge, al comma 246, modifica in parte quanto previsto
dall’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La disciplina novellata dispone che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale
rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati
degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le
operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono
riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima
bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della
continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.
I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della
dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo
nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5
milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per
l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6
milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per
l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con
particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di
certificazione da parte degli enti competenti”.
L’erogazione della prestazione è subordinata ad uno specifico monitoraggio, effettuato sulle
domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, in relazione ai limiti
annuali di spesa.
2. Trasmissione telematica della domanda di verifica delle condizioni per l’accesso al
beneficio e della domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione)
Le istanze dirette al riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 246, della legge
sopra citata devono essere corredate della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sola
presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di
sostituzione del tetto, e devono essere presentate all’Inps entro 60 giorni decorrenti
dall’entrata in vigore della stessa legge, non oltre il 2° marzo 2018.
Si precisa che, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare al dipendente la
dichiarazione entro il suddetto termine decadenziale, la stessa può essere allegata entro 60
giorni dalla presentazione della domanda. In assenza di tale dichiarazione la domanda non può
essere accolta.
Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica”
del sito www.inps.it con il codice AP 130 v.0 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della
concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Gli interessati possono presentare la domanda di pensione anche contestualmente a quella di
verifica del beneficio. Il relativo trattamento sarà corrisposto con le ordinarie decorrenze, al
ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti compresa la cessazione dell’attività
lavorativa, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al
beneficio.
3. Domanda di certificazione
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che
direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili
sul sito www.inps.it.
Il percorso, dalla sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione,
Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, è il seguente:
“Certificazione” > “Riconoscimento di beneficio” > “Maggiorazione amianto legge 205/2017”
4. Trattazione delle domande
In attesa dell’emanazione delle relative istruzioni le Strutture territoriali devono tenere le
domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere ai successivi adempimenti
amministrativi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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