Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 710/2018

Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito  delle tredici settimane di contribuzione per  l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.

Pubblicato: 14/02/2018 In vigore dal: 14/02/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito  delle tredici settimane di contribuzione per  l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 15-02-2018 Messaggio n. 710 OGGETTO: Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale. Sono pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale. Nel fornire i chiarimenti necessari, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 2.2, lett. b), della circolare INPS in materia di NASpI n. 94 del 12/5/2017. In particolare si precisa che - ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili: 1. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro; 2. i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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