Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.
Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 15-02-2018
Messaggio n. 710
OGGETTO: Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito
delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI:
chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per
maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.
Sono pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini
della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione
NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di
congedo parentale.
Nel fornire i chiarimenti necessari, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 2.2, lett.
b), della circolare INPS in materia di NASpI n. 94 del 12/5/2017.
In particolare si precisa che - ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di
contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione – si considerano utili:
1. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione
risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi
figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il
periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in
cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro;
2. i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza
di rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da
contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo
parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del
requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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