Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 72/2026

Contribuzione in agricoltura. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura previsto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Comunicaz

Pubblicato: 06/01/2026 In vigore dal: 06/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Contribuzione in agricoltura. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura previsto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Comunicazione esito controlli. Richiesta di riesame.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-01-2026 Messaggio n. 72 OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura previsto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Comunicazione esito controlli. Richiesta di riesame. Con il presente messaggio si comunica che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo. Le motivazioni del rigetto sono indicate, oltre che sui medesimi provvedimenti di annullamento, anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline. L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l’istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50% per effetto della modifica al regime sanzionatorioprevisto dall'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Si precisa che in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. Avverso i provvedimenti di annullamento in argomento è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”. Il Direttore generale vicario Antonio Pone

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