Contribuzione in agricoltura. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura previsto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Comunicaz
Quali sono le modalità di regolarizzazione del debito per le imprese agricole a cui è stato annullato l'esonero contributivo del primo semestre 2020, e quali agevolazioni sanzionatorie sono previste?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 72/2026 comunica l'esito dei controlli post-concessione sull'esonero contributivo per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020, rivolto ai datori di lavoro delle filiere agricole (agriturismo, apicoltura, cerealicoltura, viticoltura, allevamento, pesca e acquacoltura). Per le imprese che non hanno mantenuto i requisiti richiesti, l'INPS ha notificato provvedimenti di annullamento dell'agevolazione, con l'indicazione delle somme dovute nelle "note di elaborazione" allegate al modulo di domanda nel Portale delle Agevolazioni.
Le imprese possono regolarizzare il debito attraverso due modalità: pagamento integrale entro 30 giorni dalla notifica, oppure presentazione di istanza di rateazione sempre entro 30 giorni, accedendo al Cassetto Previdenziale del Contribuente. In entrambi i casi, se il versamento avviene secondo questi termini, la sanzione civile applicabile si riduce del 50% per effetto della modifica normativa introdotta dal decreto-legge 19/2024.
Nel caso di pagamento rateale, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata entro il termine di 30 giorni. Le imprese possono inoltre proporre istanza di riesame dei provvedimenti di annullamento utilizzando la funzione "Comunicazione Bidirezionale" nel Cassetto Previdenziale, selezionando l'oggetto "Esoneri e benefici contributivi".
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Riferimento normativo
Contribuzione in agricoltura. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura previsto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Comunicazione esito controlli. Richiesta di riesame.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-01-2026
Messaggio n. 72
OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Esonero della quota di contribuzione
dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai
datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche,
apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché
dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura
previsto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Comunicazione esito controlli. Richiesta di riesame.
Con il presente messaggio si comunica che, a seguito della definizione dei controlli ex post
finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione
dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono in fase di notificazione
i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Le motivazioni del rigetto sono indicate, oltre che sui medesimi provvedimenti di annullamento,
anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata
tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da
pagare con le relative codeline.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando
una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o
un’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto
Previdenziale del Contribuente”.
Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento o a rate, presentando l’istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la
sanzione civile prevista si riduce del 50% per effetto della modifica al regime
sanzionatorioprevisto dall'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Si precisa che in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura
ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Avverso i provvedimenti di annullamento in argomento è possibile proporre istanza di riesame
attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del
Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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Il Messaggio INPS 72/2026 riguarda l'esonero contributivo agricolo previsto dall'articolo 222 del decreto-legge 34/2020, con riferimento a filiere specifiche come agriturismo, apicoltura e acquacoltura, e disciplina la rateazione dei debiti contributivi e le sanzioni civili ridotte secondo l'articolo 116 della legge 388/2000. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di permanenza dell'agevolazione e gestire le istanze di riesame e rateazione tramite il Cassetto Previdenziale.
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