Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7. Istruzioni contabili
Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-02-2025
Messaggio n. 720
Allegati n.3
OGGETTO: Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’INPS
per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari
di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di
pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi
civili ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale
7 agosto 2024, n. 7. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 (Allegato n.
1) è stata adottata la “Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’INPS per
l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore
o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli
invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n.
7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.
La convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia (di seguito, anche Regione) e l’INPS ai fini della gestione del sussidio regionale di cui
all’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, e del relativo
Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia 25 novembre 2024, n. 150, e che costituisce parte integrante dell’atto.
La convenzione è valida dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 30 dicembre 2024, fino al 31
dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all’attuazione
della medesima.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le principali norme della convenzione e
si forniscono le istruzioni contabili per la rilevazione dell’onere relativo al pagamento del
sussidio in oggetto.
2. Provvista finanziaria e rimborso costi
La Regione provvede ad accreditare all’Istituto, almeno 15 giorni prima della data di erogazione
del sussidio, la provvista finanziaria necessaria, oltre quanto spettante all’INPS a titolo di
rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 5 della
convenzione.
L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura
del sussidio e del rimborso dovuto ai sensi dell’articolo 5 della convenzione.
L’accredito preventivo della provvista finanziaria e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce
condizione senza la quale l’INPS non procede ai pagamenti.
La Regione trasferisce altresì all’INPS una maggiorazione dell’importo pari al 5% della citata
provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio economico ai soggetti il cui diritto al
beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati
necessari alla determinazione della provvista finanziaria.
La Regione riconosce all’INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla
convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di 5,26 euro per ogni
beneficiario.
La Regione riconosce altresì all’INPS i costi relativi alle attività di sviluppo, implementazione e
gestione informatica, pari a 16.000,00 euro per l’anno 2024, 5.000,00 euro per l’anno 2025 e
5.000,00 euro per l’anno 2026.
La Regione rimborsa inoltre all’INPS i costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura
di 0,03 euro per bonifico su IBAN e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane
S.p.a. Gli importi dovuti annualmente a titolo di rimborso sono quantificati dall’INPS con
apposita nota di debito. La Regione provvede al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione
della nota di debito.
La Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia dell’INPS cura gli adempimenti relativi alla
liquidazione di tali importi.
L’INPS rendiconterà annualmente le operazioni di pagamento eseguite, fornendo alla Regione i
dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari.
I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine sono inclusi nella ricostituzione della
provvista.
A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme trasferite all'INPS e non utilizzate
sono restituite alla Regione secondo modalità concordate.
La legge regionale n. 7/2024 ha qualificato il sussidio economico come sussidio corrisposto a
titolo assistenziale e, pertanto, il medesimo è esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi
dell’articolo 34, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
3. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento dei sussidi finanziati dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, destinati ai titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento
minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, si istituisce
la seguente serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto
di altri Enti (evidenza contabile GPZ), come da allegata variazione al piano dei conti:
GPZ00338, GPZ10338, GPZ11338, GPZ25338 e GPZ35338. Il conto GPZ11338 è abbinato alla
causale di cassa 21002.
L’accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia, sulla contabilità speciale di Tesoreria n. 1539, intestata a INPS – Direzione
Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN IT59F0100004306CS0000004276), che include il
finanziamento dei sussidi da erogare e il rimborso delle spese del servizio svolto dall’INPS, ai
sensi dell’articolo 5 della convenzione, deve essere rilevato contabilmente al conto GPZ10338,
a cura della Direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia che effettua il monitoraggio.
La procedura informatica deputata al pagamento delle prestazioni in argomento, attraverso la
struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, effettua sulla
contabilità delle Strutture territoriali competenti le scritture contabili per la generazione del
mandato di pagamento “accentrato”, addebitando altresì alla Regione Autonoma Friuli- Venezia
Giulia la prestazione erogata per suo conto.
Il credito rilevato al conto GPZ00338 su ciascuna Sede è, a cura della procedura contabile,
trasferito automaticamente alla Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia, che ha ricevuto la
provvista, mediante l’allegato biglietto contabile tipizzato.
La Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia, a completamento delle scritture, procede a
rilevare, dopo l’emissione della nota di debito, il corrispondente del rimborso delle spese per il
servizio reso e al recupero degli altri oneri bancari e postali, addebitandolo alla Regione Friuli-
Venezia Giulia, a valere sulla provvista finanziaria.
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, sulla base del flusso
telematico di rendicontazione fornito dalla Banca d’Italia, sono rilevate con procedura
automatizzata, sulla contabilità di Direzione generale, al conto esistente GPA10031 assistito da
partitario contabile, contraddistinte dal codice bilancio “3321 - Somme non riscosse dai
beneficiari dei sussidi finanziati dalla regione FVG- (Convenzione INPS - Regione FVG,
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139/2024) – GPZ”. Le stesse somme sono
reintroitate per la ricostituzione della provvista finanziaria.
A conclusione delle attività previste dalla convenzione, in esito alla rendicontazione finale delle
somme pagate e dei rimborsi spettanti all’Istituto, le residue somme non utilizzate e quelle
derivanti dai reintroiti per pagamenti non andati a buon fine, come risultanti dal conto
GPZ10338, sono restituite alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con le modalità che
saranno appositamente concordate.
In allegato si riportano, rispettivamente, il processo contabile sopra descritto per fasi e la
variazione al piano dei conti (Allegato n. 2 e Allegato n. 3).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione N. 139
OGGETTO: Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’INPS per
l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di
importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di
pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64,
della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 18 dicembre 2024
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con
determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio
2024;
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 146, 146 INT
Visto l’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, recante “Assestamento del bilancio per gli anni
2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”,
il quale prevede, al comma 59, a decorrere dall'anno 2024, per il triennio 2024-
2026, la concessione di un sussidio economico annuale in un’unica soluzione, a
titolo assistenziale, a favore dei soggetti residenti nella Regione, titolari di pensioni
di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS, il cui importo risulti inferiore
o pari al trattamento minimo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli
invalidi civili e che risultino in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità
o di una dichiarazione sostitutiva unica, per un valore pari o inferiore a 15.000
euro;
Visti i commi 59 e 62 del predetto articolo 7 che prevedono rispettivamente che i
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello del pagamento, e che per l'anno 2024 detti requisiti devono
essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo previsto
dal comma 60 della citata legge regionale n. 7/2024;
Visto, altresì, il comma 61 del predetto articolo 7, il quale prevede che, per la
gestione della misura in oggetto, la Regione stipuli con l’INPS una Convenzione al
fine di determinare le modalità di accesso e di erogazione del sussidio nonché
l’onere a carico della Regione per il servizio;
Visto il “Regolamento per l’attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di
pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o
assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi
da 59 a 64 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento
del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10
novembre 2015, n. 26)”, approvato con Delibera della Giunta Regionale del 21
novembre 2024, n. 1757 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia del 25 novembre 2024, n. 150, con il quale è
definito l’ammontare del sussidio e sono disciplinati i criteri e le modalità di
individuazione dei beneficiari, le modalità di erogazione e di gestione della misura,
i termini della collaborazione istituzionale con l’INPS;
Preso atto che la Regione ha destinato risorse finanziarie per un importo
complessivo pari a euro 45 milioni, suddiviso in ragione di euro 15 milioni per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’erogazione del servizio, prevedendo,
altresì, l’importo complessivo pari a euro 750.000, suddiviso in ragione di euro
250.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a copertura degli oneri e delle
spese correlati alla Convenzione con l’INPS;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Preso atto che la Convenzione in oggetto individua le modalità di collaborazione
tra l’INPS e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzate all’erogazione del
sussidio economico annuale a titolo assistenziale, di cui al citato articolo 7, commi
59-64, della legge regionale n. 7/2024;
Preso atto che l’Istituto si impegna a fornire alla Regione, preliminarmente
all’erogazione del sussidio, il numero dei beneficiari, in termini di dati aggregati e
anonimi, individuati sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati
e secondo i criteri e i requisiti indicati nel Regolamento allegato alla Convenzione;
Preso atto che l’Istituto provvede a erogare il sussidio, previo controllo dei
requisiti richiesti, con le medesime modalità utilizzate per la corresponsione del
rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale, aggiornando, altresì,
la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni;
Preso atto che la Regione provvede ad accreditare preventivamente all’INPS la
provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del sussidio, comprensiva del
rimborso, a favore dell’Istituto, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento e
che detto accredito preventivo è condizione senza la quale non potrà essere
effettuato il pagamento della misura prevista;
Preso atto, altresì, che la Regione trasferisce all’INPS un importo ulteriore pari al
5% della predetta provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio
economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente
alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della
provvista finanziaria;
Preso atto che, in via di prima applicazione, la Regione accrediterà all’INPS una
somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio
relativo all’anno 2024, determinata sulla base dei beneficiari della misura
comunicati da INPS, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i
limiti dello stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno finanziario
necessario a erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che dovranno
essere in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del Regolamento, e
che, unitamente alla provvista finanziaria, sarà accreditata all’INPS la somma
spettante a titolo di rimborso degli oneri;
Tenuto conto che l’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle
somme necessarie a copertura dei sussidi da erogare e del correlato rimborso degli
oneri dovuto all’Istituto;
Preso atto che la Regione riconosce all’INPS un importo determinato in via
forfettaria nella misura di € 5,26 per ogni beneficiario, a titolo di rimborso degli
oneri per le attività previste dalla Convenzione, un importo pari a € 16.000,00 per
l’anno 2024, € 5.000,00 per l’anno 2025 ed € 5.000,00 per l’anno 2026 per i costi
relativi alle attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica,
rimborsando, altresì, i costi sostenuti per il servizio di pagamento nella misura di
€ 0.03 per bonifico su IBAN e di € 3,84 per bonifico domiciliato presso Poste
Italiane Spa;
Rilevato che nella Convenzione sono previste clausole di esonero dell’Istituto da
eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura;
Preso atto che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31
dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse
all’attuazione della stessa;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra PP.AA.”;
Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal
Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del
Regolamento (UE) 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare l’allegata Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di
pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni
sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi
da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
Convenzione per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di
pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o
assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate
dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7
agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
tra
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito anche “Regione FVG” o “Regione”,
con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d’Italia, 1, codice fiscale 80014930327, nella
persona ………………………………..
e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito anche “INPS” o “Istituto” con
sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona
……………………………………….
Di seguito denominate congiuntamente "le Parti"
VISTI
- l’art. 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” il quale, al comma
59, prevede che, al fine di mitigare la condizione di povertà e di vulnerabilità
economica dei pensionati e di favorirne l’inclusione sociale e l’autonomia
economica, a decorrere dal 2024, per il triennio 2024-2026, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un’unica
soluzione, a titolo assistenziale, ai soggetti residenti nella Regione Friuli Venezia
Giulia, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il
cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all’art. 6 del
decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, ovvero titolari di pensioni sociali o assegni sociali, o di
pensioni di inabilità per gli invalidi civili, e in possesso di un’attestazione ISEE in
corso di validità o di una DSU attestata del nucleo familiare di appartenenza dalle
quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro;
- il “Regolamento per l’attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di
pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o
assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei
commi da 59 a 64 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7
(Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)” (di seguito Regolamento), approvato
con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2024 n. 1757 ed emanato
con Decreto del Presidente della Regione del 25 novembre 2024, n. 150, che
stabilisce l’ammontare del sussidio e regola le modalità di attuazione della
misura;
- i commi 59 e 62 del predetto art. 7 i quali prevedono, rispettivamente, che i
requisiti di accesso al sussidio annuale devono essere posseduti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente a quello del pagamento e che per l’anno 2024, in
via di prima applicazione, detti requisiti devono essere posseduti alla data di
entrata in vigore del Regolamento, ossia il giorno successivo a quello di
pubblicazione del Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 4
dicembre 2024;
- il comma 61 del citato art. 7 il quale prevede che, per la gestione della misura,
la Regione FVG stipuli apposita convenzione con l’INPS al fine di determinare le
modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l’onere a carico della Regione
per il servizio;
- il comma 63 del predetto art. 7, ai sensi del quale la Regione, per le finalità di
cui al citato comma 59, ha destinato la spesa complessiva di 45 milioni di euro,
suddivisa in ragione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026,
a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) -
Programma n.4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 65;
il comma 64 dell’art. 7 sopra citato, ai sensi del quale la Regione, per le finalità
di cui al citato comma 61, ha destinato la spesa complessiva di 750.000 euro,
suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a
valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) –
Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 65;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), di seguito, “Regolamento UE”;
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), di seguito “Codice”;
- il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2
luglio 2015 n. 393 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio
dei dati personali tra PP.AA.”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28
aprile 2020;
CONSIDERATO
- che, per quanto sopra esposto, la Regione FVG, in qualità di soggetto
responsabile dell’operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione
dell’INPS per l’erogazione del sussidio di cui al citato comma 59 dell’art. 7 della
legge regionale del 7 agosto 2024, n. 7;
Tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante dell’accordo, le Parti convengono
quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Regione FVG
e l’INPS per l’erogazione del sussidio economico annuale in un’unica soluzione, a titolo
assistenziale, di cui all’art. 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024,
n. 7 e del relativo Regolamento, allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce
parte integrante.
2. Ai fini dell’attuazione della citata misura, la Regione FVG ha destinato la spesa
complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2024, 2025, 2026. Per la copertura degli oneri e delle spese derivanti dalla
presente Convenzione, la Regione FVG ha destinato la spesa complessiva di 750 mila
euro, suddivisa in ragione di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
3. La spesa e gli oneri di cui al precedente comma 2 sono individuati a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi
per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65 della citata Legge
regionale n. 7/2024.
Articolo 2
Soggetti destinatari del sussidio
1. I destinatari della misura sono i soggetti individuati nel Regolamento (allegato 1), in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti
inferiore o pari al trattamento minimo di cui all’articolo 6 del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi
civili, erogate dall’INPS;
c) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una
Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali
risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.
L’INPS si impegna ad accertare i requisiti di cui ai punti a), b) e c) attraverso la
consultazione dei propri archivi e, ai fini dell’erogazione del beneficio, utilizzerà i dati
come risultano alla data dell’interrogazione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, la Regione ha previsto l’erogazione del sussidio, in
un’unica soluzione, di norma nel mese di giugno di ciascun anno, ai soggetti che, nel
detto mese di riferimento, risultano titolari di trattamento pensionistico o assistenziale
di cui al comma 1, lettera b).
3. L’INPS provvede, per conto della Regione, all’erogazione del sussidio ai beneficiari di
cui al comma 1, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, senza
necessità di presentare un’apposita domanda.
4. L’INPS effettuerà il pagamento del sussidio con le medesime modalità utilizzate per
la corresponsione del rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale e,
nel caso di accredito diretto, sullo stesso strumento di riscossione intestato al
beneficiario sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell’Istituto.
Articolo 3
Impegni delle Parti
1.L'INPS, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in termini di dati aggregati ed anonimi, il
numero dei beneficiari, individuati secondo i criteri e i parametri di cui al Regolamento,
preliminarmente ad ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasferisce le risorse destinate
all’erogazione del sussidio regionale di cui all’articolo 1 con le modalità previste dall’art.
4 della presente Convenzione.
3. L'INPS si impegna, su autorizzazione della Regione, a erogare il sussidio regionale ai
soggetti di cui all’articolo 2, e ad aggiornare la Regione sullo stato di avanzamento delle
erogazioni.
Il pagamento del sussidio avviene secondo le modalità comunicate a INPS ai fini della
corresponsione della prestazione pensionistica/assistenziale:
- in caso di accredito su conto dotato di IBAN: INPS indicherà nel campo del bonifico
che contiene la descrizione dell’operazione la seguente dicitura “sussidio economico
annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 7 (commi da 59 a
64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su
www.regione.fvg.it “.
- in caso di pagamento in contanti: INPS indicherà la seguente dicitura “sussidio
economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 7 (commi
da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata
su www.regione.fvg.it “.
4. L’INPS invia ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica
cellulare, o dell’indirizzo di posta elettronica, un SMS ovvero una mail/PEC con il
seguente messaggio: “E’ stato disposto a suo favore il pagamento del sussidio
economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 7 (commi
da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata
su www.regione.fvg.it ”
5. Per l’attuazione della presente Convenzione, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia riconosce all’INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione del sussidio,
ai sensi dell’art. 5.
6. La Regione e l’INPS forniranno apposita informativa sulle condizioni di erogazione
della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE.
7. Su motivata richiesta della Regione potranno altresì essere trasmessi, esclusivamente
per le finalità di controllo, di cui al successivo comma 8, e di informazione all’interessato
in caso di precontenzioso o contenzioso e non in forma massiva, dati relativi a singoli
percettori, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.
8. La Regione effettua i controlli su base campionaria. A tale fine la medesima potrà
chiedere all’INPS la verifica di un numero di posizioni di norma non superiore alla
percentuale del 2% della platea dei beneficiari annualmente individuati, una volta
all’anno, non oltre 12 mesi dal pagamento del sussidio.
Articolo 4
Provvista finanziaria
1. La Regione provvede ad accreditare all’INPS, almeno quindici giorni prima della data
di erogazione della mensilità di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento, sulla
contabilità n. 1539 intestata a INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN
IT83I0100003245231200001539) la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione
del sussidio di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso
degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell’art. 5.
2. L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del sussidio da
erogare e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà
essere effettuato il pagamento del sussidio.
3. L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a
copertura del sussidio e del rimborso dovuto ai sensi dell’art. 5.
4. La Regione trasferisce, altresì, all’INPS una maggiorazione dell’importo pari al 5%
della provvista di cui al comma 1 al fine di consentire il pagamento del sussidio
economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla
comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista
finanziaria.
5. In via di prima applicazione, la Regione accrediterà all’INPS una somma a titolo di
provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all’anno 2024,
determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in
tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello
stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare
il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che risultano essere in possesso dei requisiti
alla data di entrata in vigore del Regolamento. Unitamente alla provvista finanziaria
sarà accreditata all’INPS la somma spettante a titolo di rimborso degli oneri di cui all’art.
5.
Articolo 5
Rimborso oneri
1. La Regione riconosce all’INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste
dalla presente Convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di
€ 5,26 per ogni beneficiario. La Regione riconosce altresì all’INPS i costi relativi alle
attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a € 16.000,00 per
l’anno 2024, € 5.000,00 per l’anno 2025 e € 5.000,00 per l’anno 2026. La Regione
rimborsa inoltre all’INPS i costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di
€ 0,03 per bonifico su IBAN e di € 3,84 per bonifico domiciliato presso Poste Italiane
Spa. Gli importi dovuti annualmente a titolo di rimborso sono quantificati dall’INPS con
apposita nota di debito. La Regione provvede al pagamento entro 30 giorni dalla
presentazione della nota di debito.
2. L’ INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia cura gli adempimenti relativi alla
liquidazione di tali importi.
3. All’atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica
dell’inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all’articolo 48 bis del D.P.R.
n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto
previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS
n. 22/2008 e n. 13/2018.
Articolo 6
Regime fiscale
1. La legge regionale n. 7/2024 ha qualificato il sussidio economico come sussidio
corrisposto a titolo assistenziale e pertanto esente ai fini delle imposte sul reddito ai
sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
Articolo 7
Modalità scambio dati
1. Lo scambio di dati tra Regione e INPS avverrà con le modalità che le Parti
concorderanno e con l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del
Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”.
2. All’esito della corresponsione dei sussidi di cui alla presente Convenzione, ai fini del
monitoraggio della spesa e di valutazione dell’impatto della misura, l’INPS comunica il
numero dei destinatari ripartiti per sesso.
3. L’acquisizione di ulteriori informazioni – in linea con la disciplina, europea e nazionale
in materia di protezione dei dati personali citata nelle premesse e nel rispetto per l’INPS
del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 2020 -
potranno essere concordate tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’INPS nel
corso di validità della presente Convenzione, sempre che sia garantita la non
identificabilità dei beneficiari del sussidio.
Articolo 8
Disposizioni in materia di protezione dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati
personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano all’osservanza delle
disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a
ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti
degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e
i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la
perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE,
garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per
le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della
presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione
del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei
casi di previsione di legge.
5. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE)
o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento
UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno,
sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad
impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente
designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per
cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente
Accordo e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del
medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo
previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le
rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria
collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o
incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che
possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare,
nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al
Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi
degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l’impegno
reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto
obbligo.
Articolo 9
Responsabilità delle Parti e contenzioso
1. La Regione manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per
eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi
contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il
termine di validità di cui al successivo articolo 12.
2. I controlli, la revoca dei contributi concessi e il recupero degli importi corrisposti
indebitamente sono a cura della Regione.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali
ritardi della Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione del
sussidio.
4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di
competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati
esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.
5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il beneficio di cui alla presente
Convenzione o a contestarne la misura, la Regione è l'unico soggetto titolare della
legittimazione passiva.
Articolo 10
Recupero delle somme indebitamente erogate
1. In caso di indebito pagamento del sussidio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
provvede al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito
e le modalità per la restituzione della somma dovuta.
Articolo 11
Monitoraggio, rendicontazione e attuazione
1. Gli aspetti tecnici e operativi della presente Convenzione saranno definiti attraverso
successive intese tra le Parti.
2. Le Parti concordano sulla necessità di definire modalità di comunicazione relative
all’erogazione del sussidio, al fine di rendere più agevole l’accesso alle informazioni da
parte degli utenti.
3. Le Parti concordano forme di monitoraggio utili alle finalità di rispettiva competenza.
4. L’INPS rendiconterà annualmente le operazioni di pagamento eseguite, fornendo alla
Regione i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari. I riaccrediti dei
pagamenti non andati a buon fine saranno inclusi nella ricostituzione della provvista.
5. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'INPS e non
erogate ai beneficiari saranno restituite alla Regione secondo modalità concordate.
Articolo 12
Durata
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all’attuazione della
medesima.
2. La presente Convenzione può essere modificata e/o integrata su richiesta di una delle
Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento. Le
modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle
stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.
Art. 13
Controversie
1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente
all’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di
Trieste.
Art. 14
Composizione della Convenzione
La presente Convenzione è composta da n. 14 articoli e da un Allegato “Regolamento
regionale – Decreto n. 150 del 25 novembre 2024”.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia INPS
VerifStampa Page 1of 1
Decreto n° 0150 / Pres.
Trieste, 25 novembre 2024
Copia dell'originale firmatodigitalmente.
oggetto:
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SUSSIDIOECONOMICO ANNUALE AI TITOLARI DI PENSIONI INPS
INFERIORI O PARI AL TRATTAMENTO MINIMO OVVERO DI PENSIONI SOCIALI O ASSEGNI SOCIALI OVVERO
DI PENSIONI DI INABILITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI AI SENSI DEI COMMI DA 59 A 64 DELL’ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2024, N. 7 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2024-2026, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N.26).
Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA in data 25/11/2024
Siglato da:
ANNA D' AMBROSIO in data 25/11/2024
GIANNI CORTIULA in data 25/11/2024
http://attifvg.regione.fvg.it:8080/dpf/jsp/VerifStampa.jsp?firmaRag=false&altreFirme... 03/12/2024
Visto l’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, commi da 59 a 64 (Assestamento
del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26), che prevede per il triennio 2024-2026 l’istituzione di un sussidio economico
annuale da erogarsi a titolo assistenziale ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti erogate dall’INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui
all’articolo 6 del D.L. 463/1983 ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni
di inabilità per gli invalidi civili al fine di mitigarne la condizione di povertà e di vulnerabilità
economica e favorirne l’inclusione sociale e l’autonomia economica;
Vista il “Regolamento per l’attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni
Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di
pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell’articolo 7 della legge
regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)” e ritenuto di emanarlo;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1757 del 21 novembre 2024;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento per l’attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di
pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali
ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell’articolo 7
della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026,
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)”.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-dott. Massimiliano Fedriga-
A ttenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata
della presidenza, che ha già il cartiglio
Regolamento per l’attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps
inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di
pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell’articolo 7 della legge
regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
Articolo 1 Oggetto e finalità
Articolo 2 Natura del sussidio e requisiti dei beneficiari
Articolo 3 Individuazione dei beneficiari
Articolo 4 Ammontare del sussidio e modalità di erogazione
Articolo 5 Controlli e revoca del sussidio
Articolo 6 Provvista finanziaria
Articolo 7 Rapporti con INPS
Articolo 8 Norme transitorie
Articolo 9 Rinvio
Articolo 10 Entrata in vigore
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Ai sensi dei commi da 59 a 64 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7
(Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
10 novembre 2015, n. 26), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio
economico annuale in un’unica soluzione, a titolo assistenziale, ai titolari di pensioni di invalidità,
vecchiaia e superstiti il cui importo lordo risulti inferiore o pari al trattamento minimo, ovvero di
pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, erogate dall’INPS.
2. Ai fini del riconoscimento del sussidio non rilevano le ulteriori rendite, prestazioni ed
incrementi erogati ai soggetti di cui al presente articolo.
Art. 2 (Natura del sussidio e requisiti dei beneficiari)
1. Per accedere al sussidio i beneficiari devono essere in possesso, al 31 dicembre dell’anno
precedente l’anno di erogazione, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Friuli Venezia Giulia;
b) essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o
pari al trattamento minimo di cui all’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o
assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall’INPS;
c) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione
Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali risulti un valore pari
o inferiore a 15.000 euro.
2. Ai sensi del comma 59 dell’articolo 7 della legge regionale 7/2024 il sussidio economico
annuale è corrisposto in un’unica soluzione a titolo assistenziale ed è quindi esente ai fini delle
imposte sul reddito ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.
Art. 3 (Individuazione dei beneficiari)
1. Il procedimento volto all’individuazione dei beneficiari avviene d’ufficio, secondo i criteri e i
parametri individuati nell’Allegato al presente Regolamento, del quale è parte integrante.
2. Sono beneficiari del sussidio le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma
1, e che siano ancora titolari del trattamento pensionistico o assistenziale alla data della
corresponsione da parte di INPS del rateo relativo alla mensilità di cui al comma 2
dell’articolo 4.
3. L’INPS provvede, per conto della Regione, all’individuazione dei beneficiari sulla base delle
informazioni, attestazioni e dichiarazioni presenti nelle proprie banche dati.
4. L’INPS fornisce alla Regione, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea
dei beneficiari, individuati sulla base del presente Regolamento e del relativo allegato, ai
fini dell’autorizzazione al pagamento ai singoli beneficiari.
5. È obbligo del beneficiario aggiornare i dati relativi alle autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive rilasciate a INPS relative alle informazioni anagrafiche, all'indirizzo di residenza
e ai recapiti personali, quali telefoni, e-mail e PEC, nonché quelle necessarie al rilascio
dell’attestazione ISEE.
Art. 4 (Ammontare del sussidio e modalità di erogazione)
1.L’ammontare del sussidio annuale è pari a euro 350,00.
2.Il sussidio è erogato da INPS in un’unica soluzione, nel mese di giugno, di ciascun anno
utilizzando le stesse modalità di pagamento comunicate all’INPS per il pagamento delle
prestazioni previdenziali o assistenziali.
Art. 5 (Controlli e revoca del sussidio)
1. INPS provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
2. Ai controlli successivi su base campionaria, alle eventuali revoche e al recupero del sussidio
erogato provvede l’Amministrazione regionale.
Art. 6 (Provvista finanziaria)
1 Sulla base della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 3, contenente i dati relativi alla
platea dei beneficiari sulla cui base è calcolato l’importo da trasferire, la Regione provvede
ad accreditare all’Inps la provvista finanziaria necessaria, unitamente alla somma
spettante all’INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
2 La Regione trasferisce all’INPS un importo pari al 5%della provvista di cui al comma 1 per
consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venisse
riconosciuto successivamente alla comunicazione di INPS dei dati necessari alla
determinazione della provvista finanziaria.
Art. 7 (Rapporti con INPS)
1. I rapporti tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e INPS sono regolati da apposita
Convenzione, prevista dall’articolo 7, comma 61 della legge regionale 7/2024 e stipulata ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Convenzione regolamenta i rapporti tra le Parti in ordine ai seguenti aspetti:
a) modalità e termini di individuazione dei beneficiari del sussidio;
b) modalità e termini di trasmissione dei dati, aggregati e anonimi, utili alla
determinazione della provvista finanziaria;
c) modalità e termini per il trasferimento all’INPS delle risorse destinate all’erogazione
del sussidio da parte della Regione;
d) modalità di erogazione e comunicazione ai beneficiari del sussidio regionale;
e) modalità di informazione ai beneficiari sulle condizioni di accesso ed erogazione del
sussidio;
f) modalità di gestione dei reclami e dei procedimenti di revoca e recupero dei sussidi
indebitamente percepiti;
g) modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR));
h) modalità di rendicontazione delle somme erogate a titolo di sussidio e di monitoraggio
dei dati relativi ai percettori del sussidio;
i) la quantificazione del rimborso per gli oneri sostenuti da INPS per il servizio di gestione
della misura e i rimborsi delle spese;
j) la durata della convenzione, responsabilità, foro competente.
Art. 8 (Norme transitorie)
1. Ai sensi del comma 62 dell’articolo 7 della legge regionale 7/2024 per l’anno 2024, in via di
prima applicazione, i requisiti di cui all’articolo 2 devono essere posseduti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2. In prima applicazione la Regione accrediterà all’INPS una somma a titolo di provvista
finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all’anno 2024, determinata sulla
base dei beneficiari della misura comunicati da INPS, maggiorata fino a un massimo del 40%,
e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, per coprire il fabbisogno finanziario
necessario a erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi.
Art. 9 (Rinvio)
1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi
vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e della legge
241/1990.
Art. 10 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato di cui all'art. 3, comma 1
Regolamento di attuazione della misura di cui all'art. 7, commi 59-64, della L.R. 7/2024.
CRITERI E PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO REGIONALE AI SENSI DEI COMMI DA 59 A 64 DELL’ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2024, N. 7
REQUISITI CRITERI E PARAMETRI
DATA POSSESSO
ISEE RESIDENZA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI INPS PARAMETRI DI IMPORTO CONDIZIONE
REQUISITI
pensioni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile)
prestazioni assistenziali assegni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile) nessuno
pensioni di inabilità per invalidi civili* titolare della prestazione
ISEE ordinario in corso di in caso di titolarità di
PER IL 2024: entrata in pensione di invalidità INPS alla data della
validità, o DSU del nucleo più tipologie di
vigore del regolamento Residenza in Friuli pensione di inabilità corresponsione del rateo
familiare di appartenenza pensioni di invalidità pari o inferiore al prestazioni il sussidio
PER IL 2025: 31.12.2024 Venezia Giulia assegno ordinario di invalidità relativo alla mensilità di
pari o inferiore a 15.000 trattamento minimo al netto sarà erogato per una
PER IL 2026: 31.12.2025 GIUGNO (principio di
euro di maggiorazioni, rendite, sola prestazione
pensioni di vecchiaia competenza) ***.
incrementi
pensioni di reversibilità
pensioni ai superstiti**
pensioni indirette
* altri trattamenti quali l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza non sono presi in considerazione per l'accesso al sussidio
** il bonus spetta a ciascun titolare o contitolare del trattamento pensionistico in coerenza con il trattamento fiscale spettante
*** qualora il pagamento della prestazione INPS sia differito, anche il pagamento del sussidio regionale è differito
ALLEGATO 2
PROCESSO CONTABILE - DESCRIZIONE DELLE FASI GESTIONALI/CONTABILI
TIPO
FASE DESCRIZIONE Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI - RILEVAZIONE PROVVISTA TRASFERITO DA REG. FVG
OPERAZIONE
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
RILEVAZIONE
1 ACCREDITO DR FVG TPA02008 GPZ10338
PROVVISTA
FASE Tipo operazione DESCRIZIONE Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI - EROGAZIONE SUSSIDI AI BENEFICIARI
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
SEDI
ONERE PER PAGAMENTI DEI SUSSIDI GPZ35338 GPZ11338
TERRITORIALI FVG
EROGAZIONE
2 PN
SUSSIDI
SEDI
CREDITO VERSO LA REGIONE FVG GPZ00338 GPZ25338
TERRITORIALI FVG
BIGLIETTO "partite viaggianti" TRASFERIMENTI SU SEDI A CURA DELLA PROCEDURA CONTABILE
FASE Tipo operazione DESCRIZIONE Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI -
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
SEDI TRASFERIMENTO CREDITO VERSO LA REGIONE FVG DALLA SEDE
GPA55102 GPZ00338
TERRITORIALI FVG ALLA D.R. FVG
SCRITTURE PER
3 "00"
PARTITE VIAGGIANTI ACQUISIZIONE CREDITO DA D.R.FVG VERSO LA REG.FVG GPZ00338 GPA55102
DR FVG
RIDUZIONE PROVVISTA GPZ10338 GPZ00338
DESCRIZIONE E
FASE Tipo operazione Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI - RIMBORSO COSTI E SPESE A INPS
NOTE
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
Le scritture per il RIMBORSO COSTI ANNUALI E UNITARI GPZ10338 GPA24228
rimborso costi sono
4 manuale accompagnate da DR FVG RIMBORSO SPESE BANCARIE GPZ10338 GPA24040
apposita nota di debito
emessa dalla D.R. RIMBORSO SPESE POSTALI GPZ10338 GPA24140
REINTROITO AUTOMATIZZATO PER RIACCREDITO DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE
FASE Tipo operazione DESCRIZIONE Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
REINTROITO AUTOMATIZZATO DEL RIACCREDITO GPA10031 GPA35338
PAGAMENTI NON SEDI
5 PN
ANDATI A BUON FINE TERRITORIALI FVG RIDUZIONE DEL CREDITO VERSO LA REGIONE GPZ25338 GPZ00338
BIGLIETTO PER "partite viaggianti" per RICOSTITUZIONE DELLA PROVVISTA A CURA DELLA PROCEDURA CONTABILE
FASE Tipo operazione DESCRIZIONE Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI - RICOSTITUZIONE DELLA PROVVISTA
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
SEDI TRASFERIMENTO CREDITO VERSO LA REGIONE FVG ALLA D.R.
GPZ00338 GPA55102
TERRITORIALI FVG FVG
RICOSTITUZIONE
DELLA PROVVISTA A
6
"00" CURA DELLA ACQUISIZIONE CREDITO DA PSARTE DELLA D.R.FVG VERSO LA
GPA55102 GPZ00335
PROCEDURA REGIONE FVG
DR FVG
CONTABILE
RICOSTITUZIONE DELLA PROVVISTA GPZ00338 GPZ10338
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00338
Credito verso la regione Friuli-Venezia Giulia, per il finanziamento del sussidio da
Denominazione erogare ai titolari di pensioni inferiori o pari al minimo, di pensioni o assegni sociali o
completa di pensioni di invalidità per gli invalidi civili, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 7 agosto 2024,
n. 7 – deliberazione CdA n. 139/2024
Denominazione
CRD.V/REG.FVG FINAZ.SUSSIDIO TIT.PENS. DEL.CDA 139/2024
abbreviata
Validità Mese 02
Validità Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ10338
Debito per le anticipazioni ricevute dalla regione Friuli-Venezia Giulia, per il
Denominazione finanziamento del sussidio da erogare ai titolari di pensioni inferiori o pari al minimo,
completa di pensioni o assegni sociali o di pensioni di invalidità per gli invalidi civili, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 7 agosto 2024, n. 7 – deliberazione CdA n. 139/2024
Denominazione
DEB.V/ REG.FVG FINAZ.SUSSIDIO TIT.PENS. DEL.CDA 139/2024
abbreviata
Validità Mese 02
Validità Anno 2025
Movimentabilità S
Capitolo PNE112015/8U2220099/8E2320099
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11338
Debito verso titolari di pensioni inferiori o pari al minimo, di pensioni o assegni sociali
Denominazione o di pensioni di invalidità per gli invalidi civili, destinatari del sussidio finanziato dalla
completa regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art.7 della L.R. 7 agosto 2024, n.
7 – deliberazione CdA n. 139/2024
Denominazione
DEB. BENEFICIARI SUSSIDIO REG.FVG – DEL. 139/2024.
abbreviata
Validità Mese 02
Validità Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25338
Addebitamento alla regione Friuli-Venezia Giulia, per il finanziamento del sussidio da
erogare ai titolari di pensioni inferiori o pari al minimo, di pensioni o assegni sociali o
Denominazione
di pensioni di invalidità per gli invalidi civili, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 7 agosto 2024,
completa
n. 7 – deliberazione CdA n. 139/2024
Denominazione
ADDEB. REG.FVG FINZ.SUSSIDIO PENS. DEL.CDA N. 139/2024
abbreviata
Validità Mese 02
Validità Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35338
Oneri derivanti dall’erogazione ai titolari di pensioni inferiori o pari al minimo, di
pensioni o assegni sociali o di pensioni di invalidità per gli invalidi civili, destinatari del
Denominazione
sussidio finanziato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art.7
completa
della L.R. 7 agosto 2024, n. 7 – deliberazione CdA n. 139/2024
Denominazione
ON.EROG.SUSSIDIO PENS. REG.FVG DEL.CDA 139/2024
abbreviata
Validità Mese 02
Validità Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
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