Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 722/2018

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018). Presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018.

Pubblicato: 15/02/2018 In vigore dal: 15/02/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018). Presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 16-02-2018 Messaggio n. 722 OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018). Presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’articolo 1, comma 154, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. In particolare, il citato comma 154 prevede che “le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. […] I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. […]” I lavoratori destinatari della disposizione normativa in esame devono presentare apposita domanda di prepensionamento all’INPS in modalità telematica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero entro il 2 marzo 2018. La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it. Il percorso, dalla sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, è il seguente: “Anzianità/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità” > “Prepensionamento Editoria art. 1 c. 154 L.205/2017”. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione a firma del datore di lavoro, nella quale quest’ultimo attesta la data in cui il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale, nonché se l'interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda. Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, dalla dichiarazione aziendale deve risultare, inoltre, che il dipendente, negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici (articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67). Tale dichiarazione del datore di lavoro può essere allegata entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di prepensionamento. Nel caso in cui non sia possibile ottenere dal datore di lavoro la suddetta dichiarazione e con esclusivo riferimento al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui alla disposizione in oggetto, il lavoratore può fornire le suindicate informazioni allegando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP 131 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”. Con successiva circolare saranno diramate le istruzioni applicative della disposizione normativa in oggetto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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