Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018). Presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018.
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018). Presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 16-02-2018
Messaggio n. 722
OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende
editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018).
Presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo
2018.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre
2017, n. 205, che all’articolo 1, comma 154, reca disposizioni in materia di prepensionamento
dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici.
In particolare, il citato comma 154 prevede che “le disposizioni in materia di requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,
continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e
stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le
quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di
accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il
periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati
collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a
coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. […] I
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. […]”
I lavoratori destinatari della disposizione normativa in esame devono presentare apposita
domanda di prepensionamento all’INPS in modalità telematica entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della predetta legge, ovvero entro il 2 marzo 2018.
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che
direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili
sul sito www.inps.it.
Il percorso, dalla sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione,
Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, è il seguente:
“Anzianità/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità” > “Prepensionamento Editoria art. 1 c. 154
L.205/2017”.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione a firma del datore di lavoro, nella quale
quest’ultimo attesta la data in cui il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni
straordinaria, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale, nonché se
l'interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.
Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente
periodici, dalla dichiarazione aziendale deve risultare, inoltre, che il dipendente, negli ultimi
dodici mesi di lavoro effettivo antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito
per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici (articolo 24, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n.67).
Tale dichiarazione del datore di lavoro può essere allegata entro sessanta giorni dal termine
ultimo di presentazione della domanda di prepensionamento.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere dal datore di lavoro la suddetta dichiarazione e con
esclusivo riferimento al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende
editoriali e stampatrici di periodici di cui alla disposizione in oggetto, il lavoratore può fornire le
suindicate informazioni allegando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del
2000.
Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica”
del sito www.inps.it con il codice AP 131 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del
pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”.
Con successiva circolare saranno diramate le istruzioni applicative della disposizione normativa
in oggetto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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