Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 749/2024

Gestione dipendenti pubblici. Denunce UniEmens/ListaPosPA. Esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” dei Flussi a Variazione V1, Causale C5, nel caso di emolumenti corrisposti dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio

Pubblicato: 19/02/2024 In vigore dal: 19/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Gestione dipendenti pubblici. Denunce UniEmens/ListaPosPA. Esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” dei Flussi a Variazione V1, Causale C5, nel caso di emolumenti corrisposti dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-02-2024 Messaggio n. 749 Allegati n.1 OGGETTO: Gestione dipendenti pubblici. Denunce UniEmens/ListaPosPA. Esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” dei Flussi a Variazione V1, Causale C5, nel caso di emolumenti corrisposti dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio 1. Premessa Con il presente messaggio si illustrano le modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso. 2. Istruzioni operative La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro. A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione. I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”. A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva. A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 1 Allegato n. 1 UNIEMENS/ListaPosPA - Esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi> – precisazioni sulla compilazione della sezione Ente Versante dei Flussi a Variazione V1 C5 nel caso di emolumenti corrisposti dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio. Di seguito si riportano alcuni casi a titolo di esempio. 1) Dipendente con iscrizione CPDEL, cessato nel mese di aprile 2024, a cui vengono erogati, nel periodo 05/2024, emolumenti arretrati che incidono sulla misura dell’esonero • Nell’elemento E0 di aprile 2024 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari a euro 2.000,00 e un contributo pensionistico pari a euro 653,00 con importo Sgravio -Codice Recupero 48- pari a euro 120,00 (6% di 2.000,00). • A maggio 2024 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 150,00 con relativo contributo pensionistico pari a euro 48,98; l’emolumento arretrato consente di mantenere il diritto all’esonero e ne aumenta l’importo. Il V1 causale 5 di 04/2024 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari a euro 2.150,00 (2.000,00 di 04/2024 + 150,00 di 05/2024); contributo pensionistico pari a euro 701,98; importo Sgravio - Codice Recupero 48- pari a euro 129,00 (6% di 2.150,00); - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 04/2024: imponibile pari a euro 2.000,00; contributo pari all’importo netto di euro 533,00 (653,00 – 120,00 relativo allo sgravio di 04/2024); ▪ periodo di erogazione 05/2024: imponibile pari a euro 150,00; contributo pari all’importo netto di euro 39,98 (48,98 – 9,00 relativo allo sgravio di 05/2024). 2) Dipendente con iscrizione CPDEL cessato nel mese di aprile 2024, a cui vengono erogati, nel periodo 05/2024, emolumenti arretrati che determinano la perdita del diritto all’esonero ▪ Nell’elemento E0 di aprile 2024 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari a euro 2.000,00 e un contributo pensionistico pari a euro 653,00 con un importo Sgravio -Codice Recupero 48- pari a euro 120,00 (6% di 2.000,00 euro) ▪ A maggio 2024 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 1.500,00 con relativo contributo pensionistico pari a euro 489,75 (6% di 1500,00); in questo caso l’imponibile totale dell’ultimo periodo lavorato supera euro 2.692,00 per cui il lavoratore non ha diritto ad alcun esonero e deve essere restituita la quota di sgravio dichiarata nell’E0 di aprile 2024. Il V1 causale 5 di 04/2024 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari ad euro 3.500,00 (2.000,00 di 04/2024 + 1.500,00 di 05/2024); contributo pensionistico pari ad euro 1.142,75 (653,00 di 04/2024 + 489,75 di 05/2024); nessuna valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 04/2024: imponibile pari a euro 2.000,00; contributo pari all’importo netto di euro 533,00 (653,00 – 120,00 per lo sgravio di 04/2024); ▪ periodo di erogazione 05/2024: imponibile pari a euro 1.500,00; contributo pari a euro 609,75 (489,75 + 120,00 per la restituzione dello sgravio attribuito ad aprile 2024). 3) Dipendente con iscrizione CPDEL cessato nel mese di aprile 2024, a cui vengono erogati, nel periodo 05/2024, emolumenti arretrati che incidono sulla misura dell’esonero, modificandone la percentuale dal 7% al 6% • Nell’elemento E0 di 04/2024 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari a euro 1.500,00 e un contributo pensionistico pari a euro 489,75, con un importo Sgravio -Codice Recupero 49- pari a euro 105,00 (7% di 1.500,00 euro). • A maggio 2024 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 1.000,00 con relativo contributo pensionistico pari a euro 326,50; l’imponibile totale relativo all’ultimo periodo lavorato supera il limite di euro 1.923,00 che non dà più diritto all’esonero nella misura del 7% bensì nella misura ridotta del 6%, rientrando difatti nella soglia limite di euro 2692,00. Il V1 causale 5 di 04/2024 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari a euro 2.500,00 (1.500,00 di 04/2024 + 1.000,00 di 05/2024); contributo pensionistico pari a euro 816,25 (489,75 di 04/2024 + 326,50 di 05/2024); importo Sgravio -Codice Recupero 48- pari a euro 150,00 (6% di euro 2.500,00). - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 04/2024: imponibile euro 1.500,00; contributo pari a euro 384,75 (489,75 meno 105,00 relativo allo sgravio di 04/2024); ▪ periodo di erogazione 05/2024: imponibile euro 1.000,00; contributo pari a euro 281,50 (326,50 meno 45,00 relativo agli sgravi di 05/2024; l’importo 45,00 deriva dalla differenza tra lo Sgravio con Codice Recupero 48 pari ad euro 150,00 -6% di euro 2.500,00- e 105,00 -7% di euro 1.500,00-). 4) Dipendente con iscrizione CPDEL cessato nel mese di aprile 2024, a cui vengono erogati emolumenti arretrati (periodo 05/2024) che comprendono sia compensi che incidono sulla misura dell’esonero sia la 13° mensilità relativa al periodo lavorato nell’anno • Nell’elemento E0 di 04/2024 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari ad euro 2.400, composto da retribuzione base per euro 2.000,00 e 13° mensilità per un importo pari a euro 400,00, un contributo pensionistico pari ad euro 783,60, un importo Sgravio -Codice Recupero 48- pari a euro 120 (6% di 2.000,00 euro) e un valore “neutro” in <Altro Imponibile> con Codice Recupero 57 pari a euro 400,00 con importo Sgravio pari a 0,00. • A maggio 2024 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 150,00 a cui corrisponde un contributo pari a euro 48,98; l’emolumento arretrato consente di mantenere il diritto all’esonero e ne aumenta l’importo. Il V1 causale 5 di 04/2024 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari a euro 2.550,00 (2.400,00 di 04/2024 + 150,00 di 05/2024); contributo pensionistico pari a euro 832,58; importo Sgravio con Codice Recupero 48 pari ad euro 129,00 (2.150,00*6%) e un valore “neutro” in <Altro Imponibile> con Codice Recupero 57 pari a euro 400,00 con importo Sgravio pari a 0,00; - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 04/2024: imponibile euro 2.400,00 ; contributo euro 663,60 (pari a euro 783,60 – euro 120,00 relativo allo sgravio di 04/2024); ▪ periodo di erogazione 05/2024: imponibile euro 150,00; contributo euro 39,98 (pari a euro 48,98 – euro 9,00 relativo allo sgravio di 05/2024). 5) Dipendente cessato a 10/2023 con pagamento arretrati a 11/2023 e nuova attribuzione sgravio • Nell’elemento E0 di 10/2023 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari a euro 3.000,00 (2.000,00 di stipendio + 1.000,00 di tredicesima), un contributo pensionistico pari ad euro 979,50, uno sgravio cod. 48 pari ad euro 120,00 (6% di 2.000,00 euro) e uno sgravio cod. 46 pari a euro 30 (3% di 1.000,00 euro). • A novembre 2023 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 150,00; su questo imponibile pensionistico il contributo è pari a euro 48,98 e viene applicato uno sgravio del 6% (cod. 48) pari a euro 9,00. Il V1 causale 5 di 10/2023 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari a euro 3.150,00 (3.000,00 di 10/2023 + 150,00 di 11/2023); contributo pensionistico pari a euro 1.028,48 (979,50 di 10/2023 + 48,98 di 11/2023); sgravio cod. 48 pari a euro 129,00 (120,00 di 10/2023 + 9,00 di 11/2023); sgravio cod. 46 pari a euro 30,00 (identico a E0); - sezione Ente Versante ▪ Periodo di erogazione 10/2023: imponibile euro 3.000,00 + contributo euro 829,50 (pari a euro 979,50 – euro 150,00 degli sgravi di 10/2023); ▪ Periodo di erogazione 11/2023: imponibile euro 150,00 + contributo euro 39,98 (pari a euro 48,98 – euro 9,00 dello sgravio di 11/2023). 6) Dipendente cessato a 04/2023 con pagamento arretrati a 09/2023 e nuova attribuzione sgravio • Nell’elemento E0 di 04/2023 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari a euro 1.800,00, un contributo pensionistico pari a euro 587,70 e uno sgravio cod. 45 pari a euro 54,00 (3% di 1.500,00 euro). • A settembre 2023 viene erogata la tredicesima per un importo di euro 300,00; su questo imponibile pensionistico il contributo è pari a euro 97,95 e viene applicato uno sgravio cod. 46 del 3% pari a euro 9,00. Il V1 causale 5 di 04/2023 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari a euro 2.100,00 (1.800,00 di 04/2023 + 300,00 di 09/2023), contributo pensionistico pari a euro 685,65 (587,7 di 04/2023 + 97,95 di 09/2023), sgravio cod. 45 pari a euro 54,00 (identico a E0) e sgravio cod. 46 pari a euro 9,00. - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 04/2023: imponibile euro 1.800,00 + contributo euro 533,70 (pari a euro 587,70 - 54,00 dello sgravio di 04/2023); ▪ periodo di erogazione 09/2023: imponibile euro 300,00 + contributo euro 88,95 (pari a euro 97,95 – euro 9,00 dello sgravio di 09/2023). 7) Dipendente cessato a 10/2023 con pagamento arretrati a 11/2023 e recupero totale sgravio • Nell’elemento E0 di 10/2023 viene dichiarato un imponibile pensionistico pari a euro 3.000,00 (2.000,00 di stipendio + 1.000,00 di tredicesima) + contributo pensionistico pari a euro 979,50 + sgravio cod. 48 pari a euro 120,00 (6% di 2.000 euro) + sgravio cod. 46 pari a euro 30,00 (3% di 1.000,00 euro). • A novembre 2023 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 1.500,00; su questo imponibile pensionistico il contributo è pari a euro 489,75, dal momento che l’imponibile totale dell’ultimo periodo lavorato supera euro 2.692,00 viene recuperato lo sgravio di euro 120,00 attribuito a 10/2023. Il V1 causale 5 di 10/2023 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari a euro 4.500,00 (3.000 di 10/2023 + 1.500 di 11/2023), contributo pensionistico pari a euro 1.469,25 (979,50 di 10/2023 + 489,75 di 11/2023), sgravio cod. 46 pari a euro 30,00 (identico a E0); viene meno lo sgravio 48 presente sul quadro E0 di 10/2023. - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 10/2023: imponibile euro 3.000,00; contributo euro 829,50 (pari a euro 979,50 – euro 150,00 degli sgravi di 10/2023); ▪ periodo di erogazione 11/2023: imponibile euro 1.500,00; contributo euro 609,75 (pari a euro 489,75 + euro 120,00 del recupero sgravio di 11/2023). 8) Dipendente cessato a 10/2023 con pagamento arretrati a 11/2023 e recupero parziale sgravio (passaggio da una percentuale di sgravio del 7% ad una percentuale di sgravio del 6%): • Nell’elemento E0 di 10/2023 era presente imponibile pensionistico pari a euro 2.500,00 (1.500,00 di stipendio + 1.000,00 di tredicesima) + contributo pensionistico pari a euro 816,25 + sgravio cod. 49 pari a euro 105,00 (7% di 1.500,00 euro) + sgravio cod. 46 pari a euro 30,00 (3% di 1.000 euro). • A novembre 2023 vengono erogati emolumenti al dipendente pari a euro 500,00; su questo imponibile pensionistico il contributo è pari a euro 163,25 e viene attribuito lo sgravio del 6% pari a euro 30,00, dal momento che l’imponibile totale dell’ultimo periodo lavorato supera euro 1.923,00 viene recuperato l’1% attribuito in eccesso a 10/2023 per un recupero di euro 15,00. Il V1 causale 5 di 10/2023 dovrà essere così compilato: - imponibile pensionistico pari ad euro 3.000,00 (2.500 di 10/2023 + 500,00 di 11/2023) + contributo pensionistico pari a euro 979,50 (816,25 di 10/2023 + 163,25 di 11/2023); sgravio cod. 48 pari a euro 120,00 (105,00 di 10/2023 + 30,00 di 11/2023 – 15,00 recuperati a 11/2023) sgravio cod. 46 pari a euro ; 30,00 (identico a E0). - sezione Ente Versante ▪ periodo di erogazione 10/2023: imponibile euro 2.500,00 + contributo euro 681,25 (pari a euro 816,25 – euro 135,00 degli sgravi di 10/2023); ▪ periodo di erogazione 11/2023: imponibile euro 500,00 + contributo euro 148,25 (pari a euro 163,25 – euro 30,00 di sgravio di 11/2023 + euro 15,00 del recupero sgravio di 11/2023).

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