Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 755/2024

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione

Pubblicato: 19/02/2024 In vigore dal: 19/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-02-2024 Messaggio n. 755 OGGETTO: Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione 1. Applicazione delle nuove aliquote, degli scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha introdotto disposizioni in materia di imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), aventi effetti per il periodo di imposta 2024. Tali disposizioni sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR). In particolare, è prevista una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come di seguito indicato: 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro; 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro. L’aliquota IRPEF del 23 per cento è applicata fino allo scaglione di reddito pari a 28.000 euro - diversamente dai 15.000 euro previsti dalla normativa di cui al menzionato articolo 11 del TUIR - ed è abolita l’aliquota del 25 per cento. Restano, invece, inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La nuova disciplina è applicata dall’INPS sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024. 2. Trattamento integrativo L’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023 ha, inoltre, modificato - per l’anno di imposta 2024 - il requisito di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, prevedendo che tale trattamento spetti a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Conseguentemente, con tale disposizione è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR. 3. Assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo L’importo mensile netto dell’assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta. Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024. 4. Comunicazioni Per dare evidenza dell’applicazione del nuovo sistema di scaglioni e delle aliquote IRPEF per l’anno 2024, sul prossimo cedolino di marzo 2024, è riportata la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del d.lgs. 216/2023”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 755/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2024

Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan… Risoluzione AdE 13 Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm… Risoluzione AdE 213 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024 Provvedimento AdE 6241354 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39