Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 20-02-2018
Messaggio n. 761
OGGETTO: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Valutazione della
maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di
previdenza e quiescenza del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22
giugno 2017 – S.O. n. 30, concernente il riordino delle forze di polizia, ha previsto, all’articolo
48, comma 2, che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria “fino alla entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali,
previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applicano
gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della
Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.
Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 0000354 del 18 gennaio
2018, ha chiarito che la “la norma impone, quindi, di delineare lo statuto del personale della
dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a
legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche di
detto beneficio”.
Per effetto di quanto sopra, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
di recepimento dell’accordo negoziale di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, per il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria continua a trovare applicazione il trattamento
giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia
di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre
norme in materia, nonché il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato.
Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha ricondotto, nel quadro normativo di riferimento,
la precedente disciplina di equiparazione di cui all’art. 40 della legge n. 395/1990.
In tale contesto normativo, con il presente messaggio si ritengono superate le indicazioni
fornite con il messaggio n. 1134/2017 in merito alla valutazione dei sei scatti di stipendio sul
trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione
penitenziaria.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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