Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 09-01-2024
Messaggio n. 80
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per
l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di
Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle
domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle
comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025
Con la determinazione commissariale n. 117 del 28 dicembre 2023 è stato adottato lo schema
di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’attività di
raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni
(Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle
comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025 (Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, viene
sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata,
viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui
Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF, in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei prescritti requisiti di onorabilità di cui all’allegata istanza
di convenzione (Allegato n. 2), hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base al citato
schema adottato, e potranno richiedere informazioni in merito alla sottoscrizione della
convenzione alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con
i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e
invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture
esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente
percorso: “Home” > “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed
esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
IL CAF …………..……………. PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA FASE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI),
DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI ADI-COM), DELLE DOMANDE DI
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) E DELLE
COMUNICAZIONI (MODELLI SFL-COM) PER GLI ANNI 2024-2025
LE SOTTOSCRITTE PARTI
il ……. nato a ….. ( ) il …………., domiciliato per la carica in ………….. , il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello
"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico
non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale
80078750587, nella sua qualità di ………………..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale
(……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle (luogo) (numero), R.E.A.
(numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri
al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il
comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al
presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “CAF” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- l’art. 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e
integrazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che, a decorrere dal mese di gennaio
2024, istituisce l’Assegno di inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto
alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva
del lavoro (di seguito “Decreto”);
- l’art. 4, comma 1 del Decreto, che prevede che le domande di ADI possono essere
presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con
l’INPS a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo
4;
- l’art. 12, comma 1 del precitato Decreto, in virtù del quale, al fine di favorire
l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e
lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il
lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a
progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di
orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro
comunque denominate;
- l’art. 5 del Decreto, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, in virtù del
quale, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell’ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle
competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio,
valutazione e controllo dell'ADI, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL),
realizzato dall’INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per
l’inclusione sociale e lavorativa;
- l’art. 4, comma 1 del Decreto, richiamato dall’art. 12, comma 10, in virtù del quale,
al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione
presso il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
- l’art. 4, comma 2 del Decreto, secondo cui il beneficio economico dell’ADI decorre
dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del
richiedente;
- l’art. 1 comma 479 della precitata legge, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis
del Decreto, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse,
pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle domande di ADI ed
SFL, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate
all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi
centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l’art. 4, comma 7 del Decreto secondo cui le modalità di richiesta della misura, di
sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato,
sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell’ 8 agosto 2023, n.
108 (d’ora in poi D.M. SFL), adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12,
commi 11 e 13, del citato Decreto, con cui sono state definite, in fase di prima
applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della
misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei
percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio
della misura, anche con il coinvolgimento dell’ANPAL e dell’ANPAL Servizi S.p.A.,
nell’ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo
Plus nella programmazione 2021-2027;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n.14417 del 24 ottobre
2023 con la quale sono stati forniti chiarimenti in relazione all’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera b) n. 1 e 12 comma 2 del
Decreto;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023,
n. 154 (d’ora in poi D.M. ADI), adottato ai sensi dell’art. 4, comma 7 del citato
Decreto, con cui sono state definite le modalità di richiesta della misura, di
sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato
nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;
- la circolare del 16 dicembre 2023, n. 105, con la quale l’INPS ha fornito le prime
indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell’ADI,
prevedendo, tra l’altro, che l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possano
essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda;
- la nota prot. n. 0012712 del 15 dicembre 2023, con cui il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ha rappresentato di non avere alcuna osservazione da
formulare sulla bozza della precitata circolare;
- i modelli della domanda di ADI e di SFL, nonché i modelli di comunicazione adottati
per la gestione delle misure;
- il DM 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di
interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui
è stato introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di
scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette
amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in
materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito
“Regolamento UE”);
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge n. 139 del 2021 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2
luglio 2015, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra amministrazioni pubbliche”;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI
- istituire apposito tavolo tecnico con i rappresentanti della Consulta dei CAF al fine
di efficientare le attività oggetto della presente convenzione con riguardo al
conferimento della delega in modalità digitale, all’esito del quale, ove si rendesse
necessario, si procederà all’adozione di apposito Addendum;
Tutto quanto premesso, le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto
segue
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3,
comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di
seguito denominati “CAF”, il servizio connesso alla fase di presentazione della
domanda di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (modello ADI-
Com), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle
comunicazioni (modello SFL-Com).
2. La fase di presentazione della domanda può essere comprensiva della iscrizione
nel SIISL e della sottoscrizione del PAD.
3. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si
impegnano a non richiedere corrispettivi all’utenza.
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da
quanto specificato e contenuto nella presente Convenzione e nell’Atto di nomina
(Allegato 1); in ogni caso, l’INPS si riserva di implementare quanto previsto con
ulteriori istruzioni che verranno convenute con il CAF tramite apposito atto di
modifica/integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
a. acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione del registro
cronologico. Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina,
si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o
analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la
stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente
mediante allegazione del documento di identità che riporta l’annotazione
dell’impossibilità alla firma;
b. controllo dell'identità del richiedente;
c. assistenza nella fase di compilazione e presentazione delle domande nei
termini di cui alla Circolare INPS del 16 dicembre 2023, n. 105, Ad integrazione
di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in
cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non
consentano la compilazione e firma della domanda, il CAF non acquisisce la
firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento
d'identità rilasciato dal Comune;
d.rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte
in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
e.trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione,
della domanda ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con
un ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 11.000 per ADI e ad euro
7.000 per SFL.
f. conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all’art. 6.
Art. 3
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all’art. 1, comma 1, della presente
Convenzione ed ai fini del completamento dell’iter procedurale per l’erogazione
del beneficio:
a. Gli accessi necessari allo svolgimento del servizio;
b. le specifiche tecniche per le informazioni gestite mediante il canale di
interoperabilità rappresentato dalla piattaforma MODI;
c. la modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS;
d. l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi
dell’art. 2, comma 2.4, dell’Atto di nomina, il CAF deve rendere disponibile
all’interessato in relazione al trattamento da parte dell’INPS dei dati conferiti
nell’ambito del procedimento per l’erogazione della prestazione di AdI ed SFL;
e. gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione
della tipologia di reiezione.
Art. 4
Gestione delle domande anomale
1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal CAF, fino
al momento in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne
l’annullamento mediante apposita funzione resa disponibile dal sistema
informativo.
Art. 5
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto
segue:
a. i dati acquisiti, in osservanza delle disposizioni normative in materia e della
presente convenzione, saranno trasmessi all’INPS e resi disponibili nella
piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del SIISL ai fini
della successiva trasmissione ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro
e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003,
nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del
D.lgs.150/2015;
b. nel caso in cui il modello Com-Ridotto non sia presentato contestualmente alla
domanda: l’INPS respingerà la domanda ove la presentazione del modello
Com-Ridotto non avvenga entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda;
c. nel caso di modello Com-esteso, la presentazione deve avvenire entro i termini
previsti dalla vigente normativa;
d. a conclusione dell’istruttoria da parte dell’INPS, il CAF dà notizia al richiedente
dell’esito delle domande presentate per il suo tramite.
Art. 6
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una,
datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione di firma
digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque
anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l’onere di conservazione dei modelli cartacei originali,
può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento
analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da
cui è tratto, previo raffronto dei documenti. A tal fine, il sistema dovrà essere
conforme a quanto previsto nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici” di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi
dell’art. 22 e dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, dunque,
rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo
allegato 3.
3. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia
del documento di identità del richiedente e della delega di cui all’art. 2, comma
2, lettera a) della presente Convenzione conformemente a quanto specificato al
precedente comma 2.
Art. 7
Avvalimento
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 4 dell’Atto di nomina, il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto
controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui
all'art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF,
anche ai fini delle verifiche.
3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale,
l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.
Art. 8
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla
procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell’Atto di nomina
- soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione,
in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al precedente
art. 1. Nella fase di avvio del servizio risulteranno autorizzati tutti coloro già
autorizzati all’invio delle domande di reddito di cittadinanza. Tali soggetti, fatte
salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto
giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e
continuativa in quest’ultimo caso così come disciplinato dal decreto legislativo n.
81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.. Gli stessi, individuati dall’Amministratore locale,
sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle
attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere
dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE, designa il CAF quale “Responsabile del trattamento” come da
allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt.
9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato
nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal
Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione,
nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare
- delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per
quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza
dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti
degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati
per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti,
limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente
Convenzione e all’Atto di nomina, e nell’ambito delle condizioni di liceità
richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati
non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi,
né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza.
5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti
svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento
si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di
esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del
medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla
legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di
informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di
competenza, il supporto eventualmente richiesto.
6. Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve
informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di
violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei
trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto
significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei
termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per
la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all’art. 33 del
Regolamento UE.
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina il CAF,
designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro
Responsabile ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Art. 10
Misure di sicurezza
1. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e
l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
• le credenziali di autenticazione:
- identificano in modo univoco una persona fisica;
- sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una
stabilita procedura operativa;
- sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password
(OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano
analoghe condizioni di robustezza;
- per l’accesso alle procedure dalla rete internet è necessario utilizzare
credenziali a 2 fattori (OTP o certificato digitale);
• nel caso in cui le credenziali siano costituite da una coppia
username/password, sono previste politiche di gestione della password che
definiscano almeno i seguenti criteri:
- scadenza della password (non oltre 90 giorni);
- blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di
autenticazione;
- verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri;
regole di complessità nella composizione della password; esclusione di
nome, cognome e codice fiscale);
• la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza
almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
2. I servizi esposti da INPS su piattaforma di interoperabilità sono erogati secondo
le Regole tecniche AGID pubblicate con determina AGID di Ottobre 2021:
https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-
nuovo-modello-interoperabilita.
L’accesso ai servizi resi disponibili da INPS attraverso il canale
dell’Interoperabilità e della piattaforma MODI è consentito solo attraverso
protocolli e misure in grado di comprovare la titolarità del soggetto che accede.
In particolare, la sicurezza degli accessi sarà garantita dalla sicurezza del canale
attraverso mutua autenticazione https per i servizi erogati da INPS;
In particolare, sarà necessario effettuare una fase preliminare di registrazione,
che prevede lo scambio tra le parti di un certificato di autenticazione digitale e gli
indirizzi IP delle macchine che implementano l’interoperabilità.
Il certificato sarà registrato da INPS per identificare il mittente durante la fase di
mutua autenticazione TSL, in linea con il pattern ID_AUTH_CHANNEL_02 del
nuovo modello di interoperabilità.
I certificati già in possesso di ciascun CAF per l’accesso in cooperazione operativa,
possono essere utilizzati per l’accesso sulla piattaforma MODI.
3. Il Caf comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio
ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle
regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
4. Al fine della corretta gestione degli accessi, il Caf individua:
• un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’utilizzo della
procedura;
• uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e
alla formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
5. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai
sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate
dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393, del 2
luglio 2015.
Art. 11
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 8 che l’Istituto e il CAF stesso
procedono al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che
consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie
nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di
anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in
essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.
Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l’inoltro di documentazione non
esaustiva, comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si
riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS
procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al Garante per la
protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela
dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza,
contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si
procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 12
Compensi
1. Per il servizio di cui all’articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi
unitari IVA esclusa, fatto salvo quanto previsto all’art. 13.
Costo unitario
Tipologia
(IVA esclusa)
Domanda € 10,00
Modello Com Ridotto ed Esteso € 4,10
2. I compensi previsti per la domanda ADI, per la domanda SFL nonché per le
relative comunicazioni sono decurtati nella misura dell’80% in caso di
trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il
ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico
dell’INPS ovvero ai tempi tecnici necessari per il rilascio del servizio da parte
dell’INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun
compenso.
3. L’attività di raccolta e trasmissione delle domande di ADI, delle domande SFL
nonché delle relative comunicazioni, svolta dai CAF relativamente alla presente
Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 10 milioni di euro, tenuto
conto dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 come modificato dal comma 1-bis dell’articolo 4 del Decreto, il cui
utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal Ministero.
4. L’Istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il
risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al
raggiungimento del predetto limite, comunicherà al CAF, entro il termine di
cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio definito all’art. 2
della presente Convenzione.
Art. 13
Verifiche
1. L’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal
CAF.
2. All’esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle
domande che presentino le seguenti caratteristiche:
a. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data
di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe
tributaria;
b. domande annullate ai sensi dell’art. 4;
c. domande SFL ed ADI presentate con un valore ISEE rispettivamente
superiore ad euro 6.000,00 e ad euro 9.360,00;
d. domande trasmesse all’INPS dal 31° giorno solare dalla data di
presentazione.
3. In applicazione dell’art. 3 comma 2 del D.M. ADI, sarà riconosciuto il compenso
per le domande il cui il valore ISEE risulti rideterminato in misura non superiore
a euro 9.360,00 per ADI e non superiore a euro 6.000,00 per SFL.
4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema INPS più domande del
richiedente ovvero del componente del nucleo familiare, l’Istituto non riconosce
alcun compenso a quelle pervenute successivamente alla prima, fatta salva
l’ipotesi in cui la domanda successiva alla prima sia stata accolta.
5. L’INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti ovvero
dell’utente, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
6. Nel caso di domande recanti firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia
da parte dell’utente che la abbia disconosciuta davanti alle competenti autorità,
compreso l’INPS, oppure di richiesta di corrispettivi all’utenza, si provvede al
recupero del compenso indebitamente percepito ed all’applicazione di una penale
di importo pari ad euro 300,00.
7. In entrambi i casi, qualora i fatti siano stati denunciati esclusivamente all’INPS,
questi provvede senza ritardo a denunciarli alle competenti Autorità, anche ai
sensi dell’art. 331 c.p.p..
8. A fini del comma 6, la Direzione generale dell’INPS senza indugio comunica al
CAF l’avvio del procedimento. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni
scritte, eventualmente corredate da documenti. Entro 30 giorni dalla ricezione
delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente,
l’INPS comunica al CAF la conclusione del procedimento, indicando, qualora la
inadempienza risulti confermata, l’importo del compenso oggetto di restituzione,
ove già percepito, ed in ogni caso l’importo della penale. La riscossione delle
somme dovute, anche a titolo di penale, avviene prioritariamente mediante
compensazione in sede di pagamento degli importi fatturati.
9. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 14
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Per il servizio svolto, il CAF emette fatture ogni semestre consultando all’uopo i
dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale entro il termine
di 20 giorni dalla scadenza del semestre.
2. Agli effetti dell'applicazione dei compensi indicati all’art. 12 e ad ogni altro effetto,
vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui
al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG.
Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito
istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23
gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” - “scissione dei pagamenti” sulla
medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e
nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura
medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da
garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale
Inclusione e Invalidità civile può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
a. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati
sul sito istituzionale;
b. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
c. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si
sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con
nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura
riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi sono erogati entro il
sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori
elementi:
a. avvenuta sottoscrizione della convenzione;
b. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite
dalla normativa vigente;
c. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle
prestazioni di cui alla presente convenzione.
Art. 15
Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e risoluzione
della convenzione
1. L’INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione qualora sia accertata l’irregolarità delle domande di cui all’articolo
13, comma 6, per una percentuale pari o superiore al 5% delle domande
trasmesse dal CAF.
2. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla
presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche
nell’ambito delle verifiche previste dalla presente Convenzione.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi,
l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha
facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni
scritte, eventualmente corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica
al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi
dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali
osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di
esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi del presente articolo ha effetto a decorrere
dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa
comunicazione di cui al comma che precede. Tuttavia, qualora la particolare
gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate sia tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione, l’INPS,
nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata sospensione
della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
7. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività
oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due
commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF
interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente
convenzione. L’Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della convenzione ove
siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte
irregolari poste in essere dal CAF nell’esercizio delle sue attività.
8. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente
convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del
21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati
soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n.
241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176,
comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto
della Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste
dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti
Autorità giudiziarie o amministrative;
b. mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente
Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle
facoltà da essa conferiti;
c. adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del
CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste
dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle
proprie funzioni;
d. mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell’articolo 9 in
materia di protezione dei dati personali e nel relativo Atto di nomina;
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di
risoluzione sopraelencate, l’INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi
della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta
elettronica certificata (PEC).
10. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l’efficacia della presente
convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche
ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i
rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una
Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai
sensi dell’art. 7 della presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti
e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti
compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l’Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà
prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità
oggetto di verifica ordinaria ai sensi dello schema di Convenzione in materia di
ISEE, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno pari al 3% delle
dichiarazioni campionate.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la
sospensione dell’efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione al
CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso al sistema
informativo.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da
parte del CAF, della relativa comunicazione sino all’esito degli accertamenti di
cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento
delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa
che ha determinato la sospensione, l’INPS procede all’immediato ripristino delle
credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
13. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del
quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il
perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma,
ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con
comunicazione scritta indirizzata all'altra.
14. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata).
Art. 16
Durata e adeguamento
1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente
convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le
disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano
immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro
normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli
equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute
impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti
con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e
unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 12 agli effetti di dette
disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata).
Art. 17
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura
per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e
inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche
oggetto della presente convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non
inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164.
Art. 18
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1,
lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
Art. 19
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico
del CAF.
2. Il versamento dell’imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente
convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si
impegna a trasmettere all’INPS, in occasione della sottoscrizione della
convenzione, quietanza di pagamento.
Art. 20
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla
presente convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in
via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Art.21
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
PER L’INPS PER IL CAF
………………………….. …..…………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di
avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei
seguenti articoli della convenzione: Art. 1 (Oggetto della convenzione), Art. 4
(Gestione delle domande anomale), Art. 5 (Comunicazioni all’utente), Art.6
(Conservazione della documentazione), Art. 12 (Compensi), Art. 13 (Verifiche), Art.
14 (Liquidazione e pagamento dei compensi), Art. 15 (Recesso, rifiuto di stipula da
parte dell'INPS, sospensione e risoluzione della convenzione), Art. 16 (Durata e
adeguamento), Art. 17 (Polizza assicurativa), Art. 18 (Registrazione), Art. 19 (Spese
ed oneri), Art. 20 (Foro).
IL RAPPRESENTANTE DEL CAF
………………………..
ALLEGATO 2
COD. MV83
v1.0
Richiesta di convenzione per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di
inclusione (ADI), delle comunicazioni (modelli ADI-COM), delle domande di supporto per la
formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025 - 1/2
Il modulo compilato e sottoscritto con firma digitale (formato PADES), corredato dal documento di riconoscimento in corso di validità
del firmatario, va inviato dall’indirizzo email del CAF a: Convenzioni.CAF@inps.it.
1 Dati richiedente
Io sottoscritto/a
COGNOME NOME
CODICE FISCALE
NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV.
TELEFONO
CELLULARE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
NUMERO RILASCIATO DA*
SCADENZA
1 DICHIARO di essere Rappresentante legale del
CAF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indicare denominazione sociale risultante da statuto e/o da visura)
codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
(inserire il codice fiscale del CAF)
iscrizione al Registro Imprese di/delle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indicare il registro delle imprese riportato in visura es. Registro Imprese di MILANO, MONZA BRIANZA, LODI)
Numero REA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
(prima del numero, desumibile dalla visura, inserire la sigla della provincia, es: RM-123456)
con sede legale in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indicare indirizzo completo: città, via, numero civico)
email del CAF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P.E.C. del CAF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(precisare carica/qualifica ricoperta dal Rappresentante legale: es. Presidente CdA, Amministratore unico, ecc.)
domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri a me spettanti in virtù del vigente Statuto sociale.
1 CHIEDO di sottoscrivere la convenzione per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di inclusione (ADI), delle
comunicazioni (modelli ADI-COM), delle domande di supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli
SFL-COM) per gli anni 2024-2025.
1 DICHIARO che:
2 il CAF non è stato, al momento della sottoscrizione della presente richiesta di Convenzione, destinatario di provvedimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate - ad eccezione di quelli sospesi o annullati in via cautelare dalle competenti Autorità giudiziarie, quali
sospensione, decadenza, revoca, ecc. - che possano incidere sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale
2 il CAF non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana
2 il CAF non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana
2 non sono state adottate misure inibitorie nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative
2 non sono state adottate misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono
cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni
* Se si indica la Carta d'Identità Elettronica, precisare il Comune che ha rilasciato il documento.
COD. MV83
v1.0
Richiesta di convenzione per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di
inclusione (ADI), delle comunicazioni (modelli ADI-COM), delle domande di supporto per la
formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025 - 1/2
2 le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i
dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai sensi dell’art. 7
della Convenzione di cui all’oggetto, non sono sottoposte/i ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle
competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate
2 il Rappresentante legale del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non si sono resi colpevoli o
comunque non sono sottoposti ad indagini da parte delle Autorità giudiziarie per i reati di cui all’art. 32 quater Codice penale e per
i reati di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
2 il Rappresentante legale del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non sono destinatari di sentenze definitive
di condanna per i reati di cui all’art. 32 quater Codice penale e per i reati di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
1 MI IMPEGNO, in ogni caso e senza ritardo alcuno, a trasmettere all’INPS eventuali provvedimenti di analogo tenore a quelli dinanzi
indicati, sopravvenuti alla sottoscrizione della presente richiesta di Convenzione.
1 ALLEGO copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.
1 SONO CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non
veridicità di quanto qui dichiarato, l’INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c.
Luogo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ _ _
Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Referente della Convenzione
COGNOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EMAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TELEFONO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’INPS, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”), sono trattati in osservanza
dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse
o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed
istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per
conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo
indicate dal Regolamento UE. I suoi dati personali potranno essere diffusi esclusivamente se ciò sia previsto dalla base giuridica per cui si procede e, in linea
con tale requisito, è altresì ammessa la comunicazione di selezionati dati oggetto di trattamento dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di
autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è operata la comunicazione. Il
conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la
prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall’INPS, per le
finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia
necessario, l’INPS nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un
adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’INPS, in qualunque momento, l'accesso
ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il
Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di
dati personali che la riguardano sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al
trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati
personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la
protezione dei dati personali.
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