Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 81/2024
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 - 2025
Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 - 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 09-01-2024
Messaggio n. 81
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per
l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 - 2025
Con la determinazione commissariale n. 116 del 28 dicembre 2023 è stato adottato lo schema
di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’attività
relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024 – 2025 (Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, viene
sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata,
viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui
Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione
ISEE per gli anni 2024 - 2025 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale
Organizzazione - Area Relazioni e Sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-
mail: Convenzioni.CAF@inps.it, utilizzando il modulo allegato al presente messaggio (Allegato
n. 2).
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale
e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture
esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente
percorso: “Home” > “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed
esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED
IL CAF ………………..……………. PER L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLA
CERTIFICAZIONE ISEE PER GLI ANNI 2024 - 2025
LE SOTTOSCRITTE PARTI
il ……. nato a ….. ( ) il …………., domiciliato per la carica in ………….. , il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza
dell’"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto
pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice
fiscale 80078750587, nella sua qualità di ………………..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale
(……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle (luogo) (numero), R.E.A.
(numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri
al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il
comparente dichiara essere tutt’ora valida e non revocata e che in copia si allega al
presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “CAF” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- l’art. 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
con il quale è stato previsto che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio
2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di
agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dai
trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è stato abrogato, tra
l’altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” che
ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;
- l’art.11, co. 1, del citato DPCM n.159/2013 che riconosce all’INPS la possibilità di
stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, apposite
convenzioni con i centri di assistenza fiscale, ai soli fini della trasmissione delle
DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- il predetto comma 1 dell’articolo 11, in virtù del quale i soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, co. 6, trasmettono per via telematica,
entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2014 con il quale è stato
approvato il modello di attestazione;
- il decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art.12, co. 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, il disciplinare tecnico
contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso
erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite
dall'INPS, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta (d’ora in poi “decreto direttoriale);
- l’art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti
in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
- il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 recante disposizioni per l’introduzione di una
misura unica nazionale di contrasto alla povertà, che all’art. 10, comma 1, dispone,
a decorrere dal 2019, la precompilazione da parte dell’INPS della DSU mediante
cooperazione con Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili
nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le
informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare e lo scambio dei dati mediante servizi anche di cooperazione
applicativa;
- l’art. 10, co. 2, del citato d.lgs., secondo cui la DSU precompilata dall’INPS è resa
disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che
può accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle Entrate attraverso
sistemi di autenticazione federata oppure, conferendo apposita delega, tramite un
centro di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21
settembre 2018, n. 108, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative», e, in particolare, l’articolo 5 che apporta modificazioni al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, e, in particolare, l’articolo 11, co. 2, lettera d), che
apporta ulteriori modificazioni al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del
2017;
- il punto 2 della precitata lettera d) in virtù del quale resta ferma la possibilità di
presentare la DSU in modalità non precompilata ed in tal caso, in sede di
attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate
nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi di Agenzia delle
Entrate, ivi incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio
mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui all’art. 10, co. 2, ultimo
periodo;
- il precitato art. 10, co. 2, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuate altresì le modalità tecniche
per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall’INPS;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, e, in particolare, gli articoli 4-sexies e
28-bis che hanno apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 10 del decreto
legislativo n. 147 del 2017;
- il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge
2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali” e, in particolare, l’articolo 7 che modifica
l’articolo 4-sexies citato;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019,
attuativo dell’articolo 10, comma 2, del citato D.lgs. n. 147/2017, recante
“Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla
dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;
- l’art. 6, co. 1, del precitato decreto in virtù del quale le specifiche tecniche per
l’accesso alla DSU precompilata, nonché i meccanismi di delega da parte degli
interessati, sono individuate in apposito disciplinare tecnico approvato con
provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- il disciplinare tecnico approvato con provvedimento congiunto del Direttore
generale dell’INPS e del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate in data 20
dicembre 2019 (d’ora in poi “provvedimento congiunto)”;
- l’art. 10, co. 4, del precitato d.lgs. che ha previsto la possibilità di aggiornare i
redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i
patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,
mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 5 luglio 2021 che ha disciplinato tali modalità
estensive al fine di aggiornare, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, i dati
patrimoniali prendendo a riferimento i patrimoni dell’anno precedente a quello di
presentazione della DSU, nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale
calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della
DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via
ordinaria;
- il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2023, n. 407 con il
quale è stato approvato il nuovo modello tipo di DSU e le relative istruzioni per la
compilazione;
- l’art. 1, co. 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato dall’art. 4,
co. 1-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in virtù del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2024,
a valere sulle risorse pari ad euro 35 milioni di euro, sono consentite la
presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la
formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche
attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 4, co. 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate
all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi
centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il comma 2 dell'articolo 32, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ai sensi del quale,
“in ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza
fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai
fini dell’ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come
incrementate dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per
remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima
presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento”;
- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di
interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
- l’articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è
stato introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede,
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di
scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette
amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in
materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito
“Regolamento UE”);
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n.
205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021 (di seguito
“Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.393 del 2 luglio
2015, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
amministrazioni pubbliche”;
PRESO ATTO CHE LA CONSULTA DEI CAF
- anche sulla base della documentazione prodotta alla Direzione generale dell’INPS
in data 21 luglio 2015 prot. 203/2015, dichiara di sostenere per ogni DSU un costo
unitario medio di euro 23,81;
- nell’ambito dell’incontro del 28 novembre 2023 con i rappresentanti dell’INPS,
anche alla luce dei dati sull’inflazione degli anni 2022 e 2023, ha chiesto di poter
adeguare alla stessa i costi unitari del servizio nel caso in cui, nel periodo di validità
della presente convenzione, a seguito di provvedimenti normativi, fossero
disponibili maggiori risorse destinate in forma strutturale al finanziamento del
servizio stesso;
CONSIDERATO CHE
- l’accesso all’ISEE precompilato avviene in modalità on line ai sistemi informativi
dell’Istituto;
- a partire dal 1° gennaio 2020, sono state introdotte nuove modalità di controllo
dei dati del patrimonio mobiliare relativamente ai saldi e alle giacenze, che
riguardano sia le DSU precompilate, nel caso in cui il dato valorizzato da Agenzia
delle Entrate sia modificato da parte dell’utente, sia le DSU non precompilate in
cui il dato resta auto-dichiarato;
- ove in sede di attestazione siano riportate omissioni oppure difformità a seguito
del predetto controllo, l’utente può presentare una nuova DSU, comprensiva delle
informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- la casistica delle omissioni/difformità rappresentate in attestazione riguarda anche
i dati reddituali nei casi in cui debbano essere auto-dichiarati dall’utente il quale,
come nel caso precedente, può ripresentare una DSU comprensiva delle
informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
PRESO ATTO CHE
- la convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 –
2023 adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22
dicembre 2021 e successivamente modificata con determinazione del Commissario
Straordinario n. 44 del 14 settembre 2023 ha validità fino al 31 dicembre 2023;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI
- addivenire in tempi brevi alla stipula della Convenzione per evitare una situazione
di grave difficoltà per tutti gli interlocutori coinvolti, in particolare gli utenti;
- istituire apposito tavolo tecnico con i rappresentanti della Consulta dei CAF al fine
di efficientare le attività oggetto della presente convenzione, ivi incluse le attività
correlate al conferimento del mandato in modalità digitale, all’esito del quale, ove
si rendesse necessario, si procederà all’adozione di apposito Addendum;
ATTESO CHE
- nel complesso contesto in cui l'Istituto si trova ad operare, caratterizzato
dall'acquisizione di sempre maggiori funzioni e dalla delicata congiuntura
economico-sociale che investe il Paese, la collaborazione di partner collaudati come
i soggetti abilitati all’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, appare in grado di coniugare le stringenti esigenze di mantenimento degli
equilibri di bilancio con la necessità di garantire agli utenti un adeguato livello nella
qualità dei servizi;
Tutto quanto premesso, le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto
segue
Art. 1
Oggetto della Convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3,
co. 3, lettera d), del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati CAF, il servizio per l’alimentazione del sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio
nei confronti dell’utenza:
a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara
nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace,
delle domande necessarie per l’individuazione dell’indicatore/degli indicatori da
calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di un’unica dichiarazione
sostitutiva unica (di seguito denominata “DSU”) riportante il calcolo di tutti gli
ISEE di suo interesse;
b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che
dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto
incapace, durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con
l’esame della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE.
L’attività di assistenza riguarderà anche la compilazione di appositi moduli, a
seguito della rilevazione, nell’attestazione, di omissioni o difformità nei dati
autodichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle
entrate;
c) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 10,
comma 4, del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello tipo
contenuto nel Decreto del 31 dicembre 2019, n. 497 adottato dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze (di seguito denominato “D.M.”);
d) controllo dell'identità dei soggetti di cui alla lettera a) e conservazione della
copia dei relativi documenti di riconoscimento;
e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti
il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, tramite l'interrogazione dell'apposita
banca dati telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL o altri strumenti
disponibili) o mediante utilizzo della tessera sanitaria, fatte salve le ipotesi in cui
la trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione applicativa;
f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai soggetti di cui alla lettera
a), per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
1. assistenza nella compilazione della DSU;
2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
3. trasmissione della DSU all’INPS;
4. rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché
degli elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli
archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
5. accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’INPS, per
controllare l’esistenza di altra/e DSU, riferita/e al proprio nucleo familiare
anche presso enti diversi;
6. accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi
della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo
di particolari indicatori;
7. richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio
dell’attestazione riportante l’ISEE.
Le attività di cui ai punti 4,5,6 e quella relativa all’acquisizione della DSU, saranno
fornite anche mediante la cooperazione applicativa.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi
inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può conferire mandato
al CAF solo per lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1,2,3 della presente
lettera.
Al predetto mandato dovrà essere allegata copia di un valido documento di
identità del mandante, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in
conformità a quanto previsto dall’art. 8, co. 3, della presente Convenzione, la
dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo, di non aver utilizzato la DSU
al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un
soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo
svolgimento di una o più delle attività illustrate nei numeri da 1 a 7 della
precedente lettera f).
L’attività di assistenza di cui alla lettera f), punto 1 non contempla anche
l’effettiva sottoscrizione della DSU da parte del delegato.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi
inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può delegare in favore
di un soggetto terzo solo le attività di cui ai numeri 1,2,3 della precedente lettera
f).
Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un valido documento di
identità del delegante e del terzo, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7
della precedente lettera f), ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8, co. 3,
della presente Convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo
delegante, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale
agevolata.
h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di:
1. ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante
l’identificazione del CAF, la firma dell’operatore nonché l'impegno a
trasmettere al sistema informativo dell’ISEE dell'INPS, entro quattro giorni
lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;
2. attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU
nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi
amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in presenza di uno specifico
mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, secondo le
modalità indicate dall’art. 2, co. 2, del D.M. del 7 novembre 2014;
i) trasmissione per via telematica, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo
dalla presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all’apposito sistema
informativo dell’ISEE dell'INPS per il calcolo dell'ISEE, in osservanza della
normativa di riferimento e, specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli
di sicurezza per la trasmissione delle informazioni stabiliti dal decreto direttoriale.
2. Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che nel
caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che
non consentano la compilazione e firma del mandato al CAF, della delega del
dichiarante conferita a soggetto terzo e della DSU, gli stessi potranno essere
presentati privi della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del
documento di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma.
3. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai
centri medesimi, secondo le prescrizioni previste al successivo art. 10 al solo fine
di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. I CAF
si impegnano a conservare i dati non oltre due anni dalla trasmissione, in
conformità alla normativa vigente, adottando le misure tecniche e organizzative
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, affinché il
processo di distruzione escluda trattamenti di dati in violazione delle medesime
disposizioni vigenti in materia.
Art. 3
Impegni delle Parti
1. L'INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell’ottica di agevolare un
rapporto costruttivo tra i CAF e l'utenza.
Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al
fine di agevolare il rapporto con l'utenza.
Art. 4
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF:
• Il tracciato record per l'invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
• Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all'INPS;
• La procedura di acquisizione online delle DSU per gli operatori CAF comprensiva
del sistema di reportistica rivolto al controllo di gestione delle DSU acquisite on
line sul sistema INPS mediante l’accesso dei propri operatori CAF autorizzati in
base a quanto previsto all’articolo 13;
• Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione
applicativa;
• I modelli relativi ai mandati e alle deleghe da utilizzare per il servizio di cui
all’articolo 2. Tali modelli sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS;
• Il decreto direttoriale ed il provvedimento congiunto, resi disponibili sul sito
istituzionale dell’INPS.
Art. 5
Termini per la trasmissione
1. Il CAF, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla presentazione della
DSU, trasmette i dati acquisiti all'INPS.
2. Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all'INPS,
sarà oggetto di verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto.
Art. 6
Accesso alla lista dichiarazioni
1. Il CAF, prima di trasmettere la DSU all’INPS, potrà accedere all'utilità "lista
dichiarazioni" messa a disposizione dallo stesso Istituto anche mediante la
cooperazione applicativa.
2. L’accesso, in osservanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, potrà avvenire solo in presenza del mandato di cui all’art. 2, co. 1,
lettera f) n. 5 e n. 6, rilasciato dal dichiarante oppure della delega di cui all’art.
2, co. 1, lettera g) avente ad oggetto le medesime attività di cui alla lettera f),
n. 5 e n. 6, rilasciata dal medesimo dichiarante.
3. Il CAF, tramite l’operatore, si impegna a procedere alla consultazione delle DSU
sottoscritte anche presso altri enti esclusivamente allo scopo di controllare
l’esistenza di altra/e DSU, riferita/e al soggetto dichiarante e di acquisire gli
estremi della DSU, riferita a soggetto estraneo al nucleo familiare, necessari ai
fini del calcolo di particolari indicatori. Quanto sopra nel rispetto delle garanzie
previste dal decreto direttoriale.
4. Il CAF, a fronte di controlli dell’Istituto, si impegna a conservare ed esibire la
delega ed il mandato di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le
modalità di cui all’art. 11.
Art. 7
Acquisizione e consegna dell’attestazione
1. Il CAF, ai fini dell’acquisizione dell’attestazione, si impegna ad utilizzare i servizi
telematici messi a disposizione dall’Istituto, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal decreto direttoriale e dalla presente Convenzione.
2. Nell’ipotesi in cui il dichiarante intenda avvalersi della possibilità di richiedere la
consegna dell’attestazione tramite posta elettronica certificata, lo stesso deve
fornire nell’apposita sezione del modulo “modalità ritiro attestazione ISEE”
l’indirizzo della propria casella personale di posta elettronica certificata.
3. L’attestazione riportante l’ISEE può essere acquisita per il tramite del CAF e da
parte del dichiarante o di un componente il nucleo familiare mediante accesso
all’area servizi del portale web dell’INPS, previa registrazione.
4. Dietro richiesta espressa del dichiarante della DSU, presentata al CAF in qualità
di titolare del trattamento, l’attestazione ISEE può essere inviata anche tramite
l’utilizzo di una differente modalità di consegna, nel pieno rispetto della normativa
sul trattamento dei dati personali.
Art. 8
Gestione delle DSU anomale
1. Nel caso di errori materiali commessi dall'operatore, dopo il rilascio
dell’attestazione, il CAF si impegna ad effettuare, anche con effetto retroattivo,
correzioni di DSU precedentemente trasmesse esclusivamente attraverso la
specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema INPS.
In particolari ipotesi, ad esempio omonimia, omocodia, il CAF, prima del rilascio
della attestazione da parte dell’INPS, può richiedere, in nome proprio, la
cancellazione della DSU dal sistema informativo dell’ISEE.
2. Successivamente al rilascio dell’attestazione, il CAF, in nome e per conto
dell’utente, potrà formulare all’INPS richiesta di mero oscuramento della DSU, la
quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell’ISEE, ma resa non visibile,
fermo restando che l’Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU alle
verifiche di cui all’art. 21. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti
documenti: mandato al CAF sottoscritto dal dichiarante, copia di un valido
documento di identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante
di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
3. La richiesta di oscuramento può essere formulata dal CAF anche su istanza di un
soggetto terzo che agisca in nome e per conto del dichiarante. In tal caso, la
richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica
sottoscritta dal dichiarante in favore del terzo a richiedere al CAF di formulare
istanza di oscuramento della DSU, copia di un valido documento di identità del
dichiarante e del terzo, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver
utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
4. Il mandato e la delega di cui ai precedenti commi devono avere ad oggetto la
sola richiesta di oscuramento e riportare data concomitante o successiva al
rilascio dell’attestazione.
5. Nel caso di rilascio dell’attestazione non nota al dichiarante a seguito di errata
trasmissione di DSU da parte dell’operatore, il CAF può richiedere, in nome
proprio e comunque entro il periodo di validità della DSU, l’oscuramento della
dichiarazione presentando apposita attestazione recante l’erronea trasmissione
della DSU e la mancata consegna al dichiarante della relativa attestazione.
L’Istituto procederà ad evadere tale richiesta di oscuramento previa
comunicazione al dichiarante e segnalazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
6. Qualora sia accertato, anche alla luce delle risultanze della Banca dati prestazioni
sociali agevolate, che il dichiarante abbia ottenuto una prestazione sociale
agevolata, l’Istituto rigetta la richiesta di oscuramento, mentre, nel caso in cui la
medesima richiesta sia già stata accolta, revoca il provvedimento di
accoglimento. In tale ultima ipotesi, la DSU oscurata è resa nuovamente visibile.
Art. 9
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che,
al fine della determinazione dell’ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al
Sistema informativo ISEE dell'INPS in osservanza delle disposizioni normative in
materia e della presente Convenzione.
2. In particolare, il CAF si impegna ad informare i soggetti di cui all’art. 2, co. 1,
lett. a), riguardo la validità della DSU prevista dalla vigente normativa nonché la
possibilità che la attestazione sia utilizzata da ciascun componente il nucleo
familiare.
3. Il CAF si impegna, altresì, a informare i soggetti di cui all’art. 2, co. 1 lett. a), che
copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso il proprio ufficio; le
informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al
sistema informativo dell’ISEE presso l’INPS e, sulla base delle informazioni
contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l’INPS e l’Agenzia delle
Entrate, verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un’attestazione contenente il
calcolo dell’ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.
4. I CAF, a seguito di apposita comunicazione da parte dell’INPS, provvedono a dare
notizia ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), di dichiarazioni respinte dallo
stesso Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 18.
Art. 10
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una,
datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma digitale),
è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo corrispondente a
quello stabilito dalla normativa vigente, decorrente dalla data di trasmissione
della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l’onere di conservazione dei modelli cartacei originali,
può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento
analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da
cui è tratto, previo raffronto dei documenti. A tal fine, il sistema dovrà essere
conforme a quanto previsto nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici” di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi
dell’art. 22 e dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, dunque,
rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo
allegato 3.
3. Il CAF deve, altresì, conservare, ai sensi dell’art. 9, co. 6, del D.P.C.M. n.
159/2013, la documentazione e certificazione attestanti la variazione della
condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, indispensabili
ai fini del calcolo dell’ISEE corrente. La documentazione è conservata in forma
cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato
originale.
Art. 11
Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di
riconoscimento
1. Per tutti gli accessi alle banche dati dell’Istituto effettuati ai sensi di quanto
previsto dalla presente Convenzione, il CAF conserverà copia dei mandati e delle
deleghe e i documenti di riconoscimento acquisiti nello svolgimento delle relative
attività per la durata normativamente prevista. Per le necessarie verifiche
dell’INPS o altra Autorità circa il regolare trattamento dei dati, il CAF si impegna
a trasmettere tale documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta
formalizzata da INPS.
Art.12
Avvalimento
1. Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa
responsabilità, anche nel rispetto dei profili di cui al successivo art. 14, dei servizi
dei soggetti di cui all'art. 11, co. 1 e 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio
1999, n. 164.
2. L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF,
anche ai fini delle verifiche.
3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale,
l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.
Art.13
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della Convenzione, sono autorizzati ad accedere alla
procedura soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di
abilitazione, in funzione dell’incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui
al precedente art. 1. Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono
essere legati al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a
titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Gli stessi, individuati
dall’Amministratore locale, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art.
14, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati
delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in
essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 14
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del
Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla
scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel
Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli
adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, assicurano che i dati personali
vengano utilizzati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche
finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della
presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità,
riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del
Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati
personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo
riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le Parti garantiscono che l’accesso alle informazioni sarà consentito
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del
trattamento (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o quali “Persone
autorizzate” (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies
del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo delle
informazioni.
4. In conformità a ciò, ciascuna delle Parti provvederà, sotto la propria
responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente
designati e autorizzati, operando sotto l’autorità dei rispettivi Titolari, avranno
accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano ad informare l’utenza in merito allo scambio di informazioni
oggetto della presente Convenzione ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti
ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE. Inoltre, il CAF rende ai
dichiaranti l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE e, in
particolare, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel
rispetto della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, vengono
acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla
normativa vigente e dalla presente Convenzione.
6. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti
informatici sulla sicurezza e le violazioni di dati eventualmente occorsi nell’ambito
dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati
personali, in modo che, nei termini prescritti, possa essere effettuata la dovuta
segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali,
ed eventualmente all’Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento
UE.
7. Le Parti sono consapevoli dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli
di utilizzo dei servizi e, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative
preposte alla sicurezza, offrono la propria reciproca collaborazione
nell’espletamento delle eventuali attività di verifica.
8. Attesa la rilevanza dell’interesse pubblico alla protezione dei dati personali,
l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo
comporta la risoluzione ipso iure della presente Convenzione, salvo il risarcimento
del danno.
9. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come
attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei
dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il
Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Art. 15
Misure di sicurezza
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, pure appartenenti alle particolari
categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e
nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE,
al fine di garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
2. I soggetti di cui all’art. 13 procedono al trattamento dei dati personali in
osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto dei
principi di responsabilizzazione del titolare del trattamento, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della conservazione delle
informazioni acquisite, così come sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE.
3. L’accesso ai servizi online dell’INPS avviene esclusivamente attraverso credenziali
SPID di livello almeno pari a 2, con CIE o CNS e con protocolli crittografici almeno
TLS 1.2.
4. L’accesso è consentito ai soli operatori autorizzati dal CAF attraverso il proprio
amministratore delle utenze.
5. Per il trattamento delle informazioni effettuato attraverso i propri sistemi
informatici, ad esempio, nel caso di impiego della cooperazione applicativa, il CAF
attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e
l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
• le credenziali di autenticazione:
- identificano in modo univoco una persona fisica;
- sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una
stabilita procedura operativa;
- sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password
(OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano
analoghe condizioni di robustezza;
• nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password,
sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i
seguenti criteri:
- scadenza della password (non oltre 90 giorni);
- blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
- verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri
alfanumerici; regole di complessità nella composizione della password;
esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
• L’accesso alle banche dati da rete pubblica (internet) è consentito
esclusivamente attraverso credenziali a 2 fattori e, dunque, non è consentito
l’accesso con la sola utenza e password;
• la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza
almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
6. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio
ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle
regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
7. Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li
utilizza per la creazione di autonome banche dati.
8. Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot)
che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi
disponibili in autonome banche dati.
9. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
• un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’osservanza di quanto
previsto dalla presente convenzione;
• uno o più amministratori delle utenze preposti alla gestione operativa delle
abilitazioni e alla formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
Art. 16
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 13 che l’Istituto e il CAF
stesso procedono al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che
consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie
nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di
anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in
essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.
Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l’inoltro di documentazione non
esaustiva comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si
riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS
procederà con la segnalazione all’Autorità competente e, nelle ipotesi previste
dalla normativa in materia, al Garante per la protezione dei dati personali, ferma
restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza,
contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si
procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 17
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura
per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e
inadempienze commessi dai propri operatori nello svolgimento delle attività
inerenti alle pratiche oggetto della presente Convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non
inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164.
Art. 18
DSU non attestabili
1. L’Istituto respinge la DSU e non procede al calcolo dell’indicatore, nelle ipotesi,
purché note al momento della trasmissione della dichiarazione ed eventualmente
prima
2. del rilascio dell’attestazione, di decesso del dichiarante e/o di altro componente
il nucleo familiare, avvenuto in data antecedente alla data di sottoscrizione della
DSU.
3. Nel caso di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto in cui l’evento del
decesso del dichiarante sia noto all’Istituto successivamente al rilascio
dell’attestazione, la DSU è sottoposta alle verifiche di cui all’art. 21.
Art. 19
Compensi
1. Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS
riconosce ai CAF per lo svolgimento dell’attività disciplinata nella presente
Convenzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Tali
importi sono dovuti per la prima dichiarazione registrata nei sistemi informatici
dell’Istituto, nonché per le dichiarazioni, presentate dopo quella già registrata
(dalla seconda), anche presso Caf diversi, nella stessa data oppure in date
diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare,
purché presentino variazioni nella composizione del nucleo familiare. Si precisa
che, ai fini della verifica di tali variazioni del nucleo familiare, l’INPS effettuerà un
raffronto tra i codici fiscali riportati nel quadro A della prima DSU e della/e DSU
successiva/e alla prima.
ATTESTAZIONE ISEE in base alla Costo del Servizio
composizione del nucleo familiare (IVA esclusa)
PRIMA FASCIA da 1 a 2 soggetti € 10,81
SECONDA FASCIA da 3 a 5 soggetti € 14,33
TERZA FASCIA oltre 5 soggetti € 17,35
2. L’attività svolta dai CAF sarà remunerata con le risorse stanziate sulla specifica
posizione finanziaria del bilancio dell’INPS a cui affluiscono altresì le risorse
aggiuntive previste dall’art. 1, co. 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dall’art. 4, co. 1-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un ammontare
pari ad euro 25.000.000, il cui utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L’Istituto procederà ad effettuare il monitoraggio mensile delle DSU e a
condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo
tecnico. Il volume delle DSU che sarà oggetto di condivisione potrà discostarsi
dal numero delle DSU che sarà oggetto di fatturazione in presenza di dichiarazioni
che alla chiusura del trimestre risultino “non compensabili”.
4. Al raggiungimento dei limiti di spesa annua si applica l’art. 25, co. 5, della
presente Convenzione.
5. Non è dovuto dall’Istituto il compenso per le dichiarazioni con le seguenti
caratteristiche:
- Dichiarazione non attestabile nelle ipotesi previste dal precedente art. 18, co.
1, della presente Convenzione;
- Dichiarazione presentata da dichiarante deceduto in data antecedente a quella
di sottoscrizione della dichiarazione, nella ipotesi di cui al precedente art. 18,
co. 2;
- Dichiarazione priva di firma o recante firma apocrifa;
- Dichiarazione con richiesta di corrispettivi all’utenza;
- Dichiarazione presentata, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche
presso CAF diversi, nella stessa data oppure in date diverse, da parte dello
stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, che non presentino
variazioni nella composizione del nucleo familiare.
6. I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all’utenza per lo svolgimento del
servizio di cui all’art. 2, per il quale è corrisposto un compenso da parte
dell’Istituto, come previsto dal co. 1 del presente articolo.
Art. 20
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Il CAF emette trimestralmente fatture pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati
dall’INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS
sul proprio sito Internet entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del trimestre.
Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 19 e ad ogni altro effetto,
vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
2. I CAF sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico,
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui
al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG.
Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul sito
istituzionale: > Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23
gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti” sulla
medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e
nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura
medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da
garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all’Istituto, l’INPS può restituire la
fattura allo SDI per i seguenti motivi:
a) mancato inserimento dei codici (“Riferimento Amministrazione ed
IdDocumento) necessari per la correttezza formale della fattura;
b) mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati
sul sito Internet;
c) mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del trimestre e
dell’anno di riferimento;
d) mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa
della Direzione centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile).
4. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si
sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con
nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura
riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
5. I costi del servizio di cui al precedente articolo 19 saranno erogati nella misura
del 95% dei dati riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della
relativa fattura da parte dell’Istituto.
6. Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento
delle verifiche di cui all'art. 21: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa
emissione di apposita fattura, a seguito della pubblicazione degli esiti delle
verifiche sul sito Internet dell'Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori
elementi:
1. avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite
dalla normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle
prestazioni di cui alla presente Convenzione.
Art. 21
Verifiche e penali
1. Le Parti stabiliscono che l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle
dichiarazioni trasmesse dal CAF.
2. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di
casi di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, comma 5, alinea 5) della presente
Convenzione, le Parti stabiliscono di non riconoscere al CAF alcun compenso alle
dichiarazioni identificate dall’INPS come “non fatturabili” escluse dal sotto riportato
sistema sanzionatorio.
3. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al primo comma emerga l'esistenza di casi di
ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni da parte del CAF di cui all’articolo 5,
nonché di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto laddove l’evento del
decesso sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione di cui
all’articolo 18, comma 2, le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna
dichiarazione trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla
gravità dell’inadempimento:
1. Controllo automatico: Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema
informativo dell’ISEE dell'Istituto.
Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene
applicata la penale commisurata al ritardo:
• da 5 a 30 giorni € 5,00
• da 31 a 180 giorni € 15,00
• oltre i 180 giorni € 45,00
2. Controllo automatico: dichiarazioni presentate da soggetto che risulti
deceduto, nella eventualità in cui l’evento del decesso sia noto all’Istituto
successivamente al rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 18, comma 2.
Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad
euro 171,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.
4. Ad integrazione dei controlli automatici le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone
periodicamente a verifica un campione manuale nella misura dell’1,00% delle
dichiarazioni trasmesse dal CAF medesimo. Le Parti stabiliscono di applicare per
ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa il seguente sistema di penali graduate
e commisurate alla gravità dell’inadempimento.
1) Controllo Manuale: difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo
dell’ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.
Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell'Istituto
e quelli contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate
come di seguito indicato:
• nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00
• nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE € 15,00
2) Controllo Manuale: dichiarazione priva di sottoscrizione; dichiarazione a firma
di soggetto diverso dal dichiarante, al di fuori dei casi previsti nella sezione
“Dichiarazione resa nell’interesse o in nome e per conto di altri” dei moduli di
DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; dichiarazione recante firma sulla quale
sia stata resa la formale denuncia da parte del cittadino che la disconosce
davanti alle competenti autorità, compreso l’INPS; richiesta di corrispettivi
all’utenza da parte del CAF per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 2, per
il quale è corrisposto un compenso da parte dell’Istituto; mancata o parziale
produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS in base a
quanto previsto dagli artt. 10 e 11; mancata tempestiva comunicazione
all’Istituto da parte del CAF della decadenza dall’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte della competente
Autorità.
5. Si applica il seguente sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene
conto, per ciascun CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume
delle DSU campionate:
• irregolarità fino all’1%, la penale è pari ad euro 57,00;
• irregolarità superiore all’1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 114,00;
• irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 171,00;
• irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 299,00.
La penale si applica per ciascuna DSU risultata irregolare.
6. Per tenere conto dell’andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell’anno
precedente, se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 10% e
non oltre il 20%, la penale pari a 299 euro non si applica laddove nell’anno
precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità del CAF sia superiore al 10%.
In tal caso, l’importo della penale massima di 299 euro per DSU è raddoppiato.
Se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 20%, la penale pari a
299 euro non si applica laddove nell’anno precedente a quello oggetto di controllo,
l’irregolarità del CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l’importo della penale
massima di 299 euro per DSU è triplicato.
Le penali pari a 299 euro raddoppiate e triplicate non si applicano unicamente ai
CAF per i quali non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di
verifica.
7. Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, del mandato e/o
della delega di cui all’art. 11, l’Istituto può effettuare formale segnalazione al
Garante per la protezione dei dati personali.
8. In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU
trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l’inadempimento più grave.
Art. 22
Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di
penali
1. Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all’articolo precedente sono
effettuate dalle Strutture dell'INPS territorialmente competenti secondo modalità
e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo ai CAF mediante i canali
ritenuti più idonei.
2. Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare e coordinare le attività di
competenza delle Strutture territoriali di riferimento, nonché a validare gli esiti
dell’attività istruttoria svolta dalle predette Strutture mentre la Direzione
generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico
dell'intero procedimento.
A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l’importo
complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute, a tale
titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 20.
3. Qualora l’importo delle penali sia superiore al saldo, l’Istituto, per l’eccedenza,
procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.
4. A seguito dell'adempimento della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con
contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell’importo
di euro 77,47 (settantasette/47).
Art. 23
Ulteriori verifiche
1. Al di fuori delle verifiche previste dall’articolo precedente, l’INPS si riserva di
effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo
in attuazione della presente Convenzione.
2. L’INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione
delle DSU da parte dei CAF.
Art. 24
Recesso, rifiuto di stipula da parte dell’INPS, sospensione e risoluzione della
Convenzione
1. Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all’articolo 21, l’INPS si riserva la
facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione, qualora le
dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o
alle disposizioni della Convenzione per una percentuale pari o superiore al 5%
delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche diverse dalle
verifiche di cui all'art. 21, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.
2. L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il
CAF qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella
trasmissione di dati rispetto al termine previsto dalla legge (oltre quattro giorni
lavorativi dalla data di acquisizione della DSU).
3. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla
presente Convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche
nell’ambito delle verifiche previste dall’art. 23.
4. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi tre commi,
l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
5. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà
di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte,
eventualmente corredate da documenti.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al
CAF il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi dei
primi tre commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali
osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di
esse.
7. Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo
alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione. Tuttavia, qualora
la particolare gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate
sia tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione,
l’INPS, nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata
sospensione della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
8. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività
oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi tre
commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF
interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente
convenzione. L’Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della convenzione ove
siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte
irregolari poste in essere dal CAF nell’esercizio delle sue attività.
9. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente
convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del
21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati
soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n.
241/1997.
10. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176,
comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto
della Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste
dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti
Autorità giudiziarie o amministrative;
b) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente
Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle
facoltà da essa conferiti;
c) adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del
CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo
Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie
funzioni;
d) mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell’articolo 14 in
materia di protezione dei dati personali.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di
risoluzione sopraelencate, l’INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi
della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta
elettronica certificata (PEC).
11. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l’efficacia della presente
convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche
ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti
e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale
del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai sensi dell’art. 12 della
presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari
personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle
proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l’Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà
prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità
oggetto di verifica ordinaria, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno
pari al 3% delle dichiarazioni campionate.
12. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la
sospensione dell’efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione al
CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso al sistema
informativo.
13. La sospensione ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo
alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione sino all’esito degli
accertamenti di cui al comma 11 che possono concludersi con il successivo
perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga
meno la causa che ha determinato la sospensione, l’INPS procede all’immediato
ripristino delle credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
14. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del
quadro normativo di riferimento. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna
Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta
indirizzata all'altra.
15. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 25
Durata, adeguamento e risoluzione
1. La convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente
Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le
disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano
immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro
normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli
equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute
impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti
con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e
unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 19 agli effetti di dette
disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del
quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il
perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna
Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta
indirizzata all'altra.
5. Durante ogni anno di validità della convenzione, se vengono raggiunti i limiti
annuali delle risorse, l'INPS notifica tempestivamente al CAF la sospensione
immediata della convenzione entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Non
appena la disponibilità di risorse viene ripristinata, l'Istituto informa prontamente
il CAF della cessazione della sospensione, determinando così la ripresa
dell'efficacia della convenzione al terzo giorno lavorativo successivo alla
comunicazione di riattivazione.
6. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 26
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1,
lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
Art. 27
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico
del CAF.
2. Il versamento dell’imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente
convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si
impegna a trasmettere all’INPS, in occasione della sottoscrizione della
convenzione, quietanza di pagamento.
Art. 28
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla
presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in
via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Art. 29
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
PER L’INPS PER IL CAF
………………………….. …..…………………..
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli
della Convenzione: Art. 1 (Oggetto della Convenzione), Art. 2 (Contenuto del servizio),
Art. 5 (Termini per la trasmissione), Art. 6 (Accesso alla lista dichiarazioni), Art. 8
(Gestione delle DSU anomale), Art. 9 (Comunicazioni all’utente) Art. 10 (Conservazione
della documentazione), Art. 11 (Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe
e dei documenti di riconoscimento), Art.12 (Avvalimento), Art. 17 (Polizza assicurativa),
Art. 18 (DSU non attestabili), Art. 19 (Compensi), Art. 20 (Liquidazione e pagamento
dei compensi), Art. 21 (Verifiche e penali), Art. 22 (Procedimento di verifica delle
dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali), Art. 23 (Ulteriori verifiche), Art.24
(Recesso, rifiuto di stipula da parte dell’INPS, sospensione e risoluzione della
convenzione), Art. 25 (Durata, adeguamento e risoluzione), Art. 26 (Registrazione),
Art. 27 (Spese ed oneri), Art. 28 (Foro).
IL RAPPRESENTANTE DEL CAF
………………………
ALLEGATO 2
COD. MV72
v1.1
Richiesta di Convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni
2024-2025 - 1/2
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, corredato dal documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, va
scansito e inviato dall’indirizzo email del CAF all’indirizzo email: Convenzioni.CAF@inps.it. In caso di sottoscrizione con firma
digitale, non è necessaria la scansione.
1 Dati richiedente
Io sottoscritto/a
COGNOME NOME
CODICE FISCALE
NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV.
TELEFONO
CELLULARE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
NUMERO RILASCIATO DA*
SCADENZA
1 DICHIARO di essere Legale Rappresentante del
CAF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indicare ragione sociale del CAF)
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(inserire il codice fiscale del CAF)
iscrizione al Registro Imprese di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(luogo)
R.E.A. numero | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | (prima del numero, desumibile dalla visura, inserire la sigla della provincia, es: RM-123456)
con sede in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indicare indirizzo completo: città, via, numero civico)
email del CAF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P.E.C. del CAF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(precisare carica/qualifica ricoperta dal Legale Rappresentante: es. Presidente CdA, Amministratore unico, ecc.)
domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri a me spettanti in virtù del vigente Statuto sociale.
1 CHIEDO di sottoscrivere la Convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2024-2025.
1 DICHIARO che:
2 il CAF non è stato, al momento della sottoscrizione della presente richiesta di Convenzione, destinatario di provvedimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate - ad eccezione di quelli sospesi o annullati in via cautelare dalle competenti Autorità giudiziarie, quali
sospensione, decadenza, revoca, ecc. - che possano incidere sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale
2 il CAF non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana
2 il CAF non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana
2 non sono state adottate misure inibitorie nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative
2 non sono state adottate misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono
* Se si indica la Carta d'Identità Elettronica, precisare il Comune che ha rilasciato il documento
COD. MV72
v1.1
Richiesta di Convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni
2024-2025 - 2/2
2 le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i
dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai sensi dell’art. 12
della Convenzione di cui all’oggetto, non sono sottoposte/i ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle
competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate
2 il Legale Rappresentante del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non si sono resi colpevoli o
comunque non sono sottoposti ad indagini da parte delle Autorità giudiziarie per i reati di cui all’art. 32 quater Codice penale e per
i reati di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
2 il Legale Rappresentante del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non sono destinatari di sentenze definitive
di condanna per i reati di cui all’art. 32 quater Codice penale e per i reati di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
1 MI IMPEGNO in ogni caso e senza ritardo alcuno, a trasmettere all’INPS eventuali provvedimenti di analogo tenore a quelli dinanzi
indicati, sopravvenuti alla sottoscrizione della presente richiesta di Convenzione.
1 ALLEGO copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.
1 SONO CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non
veridicità di quanto qui dichiarato, l’INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c.
Luogo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ _ _
Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Referente della Convenzione
COGNOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EMAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TELEFONO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’INPS, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”), sono trattati in osservanza
dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse
o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed
istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per
conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo
indicate dal Regolamento UE. I suoi dati personali potranno essere diffusi esclusivamente se ciò sia previsto dalla base giuridica per cui si procede e, in linea
con tale requisito, è altresì ammessa la comunicazione di selezionati dati oggetto di trattamento dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di
autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è operata la comunicazione. Il
conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la
prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall’INPS, per le
finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia
necessario, l’INPS nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un
adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’INPS, in qualunque momento, l'accesso
ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il
Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di
dati personali che la riguardano sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al
trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati
personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la
protezione dei dati personali.
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