Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esige
Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 23-02-2022
Messaggio n. 884
Allegati n.1
OGGETTO: Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per
gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società
sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre
2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili”. Modalità operative. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
Con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022 sono state fornite indicazioni di carattere generale
in merito alla sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, per i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in base a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative relative alla misura contenuta
nella previsione normativa in trattazione.
1. Istruzioni operative
1.1 Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di
lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione
contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di
conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che
rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.
Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sopra indicato
all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla legge.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre
2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel
caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso
regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato
e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione
“7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione
dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8,
D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215,
di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N978” non
può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un
credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) oppure
a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già
versati.
1.1.1 Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo
2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate
nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola
aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice “N978” è riferito alla mensilità di novembre 2021.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel
seguente modo:
Sede Causale Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Periodo Periodo Importo
contributo Azienda dal al versato
DSOS PPNNNNNNCCN978 11/2021 11/2021
1.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 3-quater, comma 1, del
decreto-legge n. 146/2021, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno
erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare,
nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di
“Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione
sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-
quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”.
I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens
afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione
così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla
relativa modifica dei flussi telematici. Si ricorda che, essendo un campo “non chiave”, è
sufficiente l’invio di una nuova denuncia con l’elemento <CodCalamita> valorizzato come da
indicazioni sopra riportate; pertanto, non deve essere trasmessa la preventiva eliminazione
della denuncia precedentemente inviata senza l’indicazione del codice di calamità.
1.2.1 Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo
2022.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel
seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a debito
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al versati
CXX/C10 11/2021 11/2021
2. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento
“N978”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 1.1 del presente
messaggio, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00151.
Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro,
alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali
ammesse alla sospensione.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto
GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, andranno stornate secondo le modalità
di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3
agosto 2006.
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995 andrà imputato al conto PAR52010.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA00151
Denominazione completa Crediti per contributi sospesi alle federazioni sportive
nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle
associazioni e alle società sportive professionistiche e
dilettantistiche - art. 3-quater del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Denominazione abbreviata CR.CON.SOSP.FED E SOC.SPORT-A3-QUARTER DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 01 Anno 2022 /M. S
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