Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 894/2018

Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.

Pubblicato: 26/02/2018 In vigore dal: 26/02/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 27-02-2018 Messaggio n. 894 OGGETTO: Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018. L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018. Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. All’istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013. L’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare 40/2013. Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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