Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.
Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 27-02-2018
Messaggio n. 894
OGGETTO: Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri
lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo
facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge
92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno
solare 2018.
L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha
stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel
2018.
Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è
aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i
cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di
adozione/affidamento nazionale o internazionale.
All’istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2013.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già
precisato con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare
domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato
direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di
lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione
del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite,
attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499
del 18 aprile 2013.
L’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la
possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo
facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore
approfondimento si rinvia alla citata circolare 40/2013.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i
padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n.
828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei
primi mesi dell’anno 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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