Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte dall’articolo 17-ter del decreto-legge 30dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte dall’articolo 17-ter del decreto-legge 30dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-03-2024
Messaggio n. 927
OGGETTO: Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la
“Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte
dall’articolo 17-ter del decreto-legge 30dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana
per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti
agli anni 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, sono stati prolungati –
sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti
di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (cfr. la circolare n. 48
del 29 marzo 2019 e i messaggi n. 3674 del 12 ottobre 2020 e n. 389 del 25 gennaio
2023)[1].
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 17-ter del decreto-legge
30dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è
intervenuto ulteriormente in ordine al disposto dell’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n.
50/2017, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione de
qua.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza
dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo
dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella
normativa, anche per il periodo di imposta 2024.
Per completezza, si rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’Autorità
competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato
Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori
dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). In ordine alla modalità
di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite
nella citata circolare n. 48/2019.
Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite – in coerenza con
le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’Economia e finanze, del 10 aprile 2013, modificato dal decreto interministeriale
del 5 giugno 2017 – attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di
pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini
dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo
46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”,
“Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”[2].
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. l’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 57, comma 6,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e l’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
[2] Cfr. le risoluzioni AdE n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018, n. 78/E
del 30 agosto 2019, n. 47/E del 13 luglio 2021, n. 32/E del 24 giugno 2022 e n. 31/E del 22
giugno 2023.
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