Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 93/2021
Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti
Riferimento normativo
Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Coordinamento Generale Legale
Roma, 13-01-2021
Messaggio n. 93
OGGETTO: Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime
istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti
La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità,
determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha
comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei
benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e
6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché misure di cui all’articolo 42, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari
alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle
more dell’iter sanitario di revisione.
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di
semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della
disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del
relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui
sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura”.
Le istruzioni operative, finalizzate all’attuazione della predetta disposizione, sono state fornite
con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale
di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, ai fini della
fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto
precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda
amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.
Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione: in questo caso, infatti,
non vi sono diritti già acquisiti.
Tale ipotesi si configura nel caso di lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in
corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi in parola, ma
presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione dei permessi suddetti quando sia già
venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista
revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai
benefici stessi.
Con riferimento a tale fattispecie, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non
risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33,
commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari
alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di
scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza
degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della
conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di
gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con
decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con
connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i
provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai
rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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